(segue da: Danni ambientali: di chi è la colpa?)
In estrema sintesi: le norme dettate dalla direttiva 2004/35/CE sul danno ambientale non si applicano ai danni all’ambiente causati da attività realizzatesi prima del 30 aprile del 2007, e pertanto non osta a norme nazionali disciplinanti la riparazione di tali danni.
La direttiva 2004/35, inoltre, non impedisce che vengano emanate norme che prevedano una responsabilità per danni all’ambiente svincolata dall’esistenza di un dolo o di una colpa.
Ciò che invece la direttiva 2004/35/CE impedisce è la previsione di una responsabilità per danni ambientali che sia del tutto indipendente da un contributo causale del danno ambientale: la direttiva sul danno ambientale osta ad una responsabilità per danni ambientali indipendente da un contributo alla causazione dei medesimi soltanto se ed in quanto essa abbia l’effetto di elidere quella incombente a titolo prioritario sull’operatore che ha causato i danni in questione.
In definitiva, la direttiva sul danno ambientale consente:
– di soprassedere all’accertamento della causa del danno qualora non ci si possa attendere alcun risultato positivo da un’eventuale prosecuzione delle indagini, e
– di adottare misure d’urgenza prima della conclusione delle indagini.
In estrema sintesi, e per dar conto anche degli altri interrogativi posti, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia ha sottolineato che, a suo modo di vedere, la direttiva 2004/35/CE non impedisce la modifica di misure di riparazione già disposte, se e in quanto vengano rispettati i principi generali del diritto comunitario, e neanche che vengano imposte misure di riparazione a modifica di precedenti quale condizione per l’autorizzazione all’uso legittimo di aree non direttamente interessate dalla bonifica, in quanto già bonificate o comunque non inquinate.
Infine, nel sottolineare che la direttiva 2004/35/CE non osta ad una normativa nazionale che consenta alla pubblica amministrazione di modificare, d’autorità, precedenti prescrizioni in materia di riparazione di danni ambientali, ha messo in evidenza che, ai fini di tale decisione, occorre di norma valutare le condizioni specifiche dei luoghi, i costi di attuazione in relazione ai benefici ragionevolmente prevedibili, i possibili o probabili danni collaterali ed effetti avversi sulla salute e la sicurezza pubblica, nonché i tempi necessari alla realizzazione.
Anche se, in casi particolari, l’autorità competente può, nell’esercizio della discrezionalità di legge, soprassedere in tutto o in parte a questa valutazione, se la decisione al riguardo venga adottata previa audizione degli interessati e sia accuratamente motivata.
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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
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Foto:” Un campo di manioca a Ikot Ada Udo" originally uoploaded by amnesty international italia