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Per conoscere quali siano i poteri degli organi di controllo in presenza di una violazione amministrativa occorre far riferimento all’art. 13 della L. n. 689/81, che rappresenta la norma cardine in materia di accertamento di violazioni amministrative, prevedendo una disciplina generale dei poteri degli organi addetti al controllo delle stesse.
“Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza:
- assumere informazioni e
- procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica,
- procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
L’istituto del sequestro amministrativo assolve ad una funzione cautelare, poiché la creazione di un vincolo sul bene serve ad evitare che la cosa sia sottratta nelle more del procedimento sanzionatorio.
È collegato funzionalmente alla successiva fase della confisca amministrativa, in quanto serve ad impedire la sottrazione del bene prima che ne venga disposta la confisca definitiva con il provvedimento sanzionatorio finale.
L’ambito oggettivo del provvedimento cautelare è delineato dall’art. 20 della L. n. 689/81, che, in generale, prevede le sanzioni amministrative accessorie e, in particolare, disciplina i casi in cui è possibile procedere a confisca amministrativa.
Per quanto concerne le sanzioni amministrative accessorie, "l'autorità amministrativa (con l'ordinanza-ingiunzione) o il giudice penale (con la sentenza di condanna), possono applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie, tuttavia, non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione (obiettiva con un reato) di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
É sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa".
Il sequestro amministrativo ha una diversa funzione rispetto a quello previsto dal diritto penale: esso non mira, infatti, ad impedire che l’illecito sia portato ad ulteriori conseguenze (sequestro preventivo), né ad assicurare le fonti di prova (sequestro probatorio), ma rappresenta una mera misura strumentale alla successiva confisca amministrativa.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza, il sequestro deve avvenire nei modi e nei limiti con cui il cpp consente il sequestro alla P.G.
"Al sequestro amministrativo possono procedere i medesimi soggetti che possono compiere la generalità degli atti accertativi indicati nel comma 1 dell’art. 13 L. 689/81, indipendentemente, quindi, dalla titolarità di funzioni di polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.
É fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti”.
(continua)
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