Acque emunte e bonifica: quale gestione?

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Il tema trattato dalla sentenza oggetto del post di oggi – le problematiche sottostanti la gestione delle acque emunte dalle falde sotterranee durante le operazioni di bonifica – è già stato oggetto di analisi nelle pagine di Natura Giuridica.

In particolare, ho cercato di delineare, se pure a grandi linee, le difficoltà relative:
  • alla qualificazione giuridica delle acque de quibus;
  • al regime autorizzatorio degli impianti di depurazione delle stesse e, infine,
  • ai limiti di emissione applicabili allo scarico.
oltre a segnalarvi alcuni dei più recenti interventi giurisprudenziali in materia (in partcolare: TAR Catania, ordinanza n. 788 del 07.06.2007; TAR Puglia – Sezione di Lecce n. 2247 del 4 aprile 2007; TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 90 del 28 gennaio 2008).

Nella sentenza in esame oggi, la vicenda trae origine da un ricorso proposto dalla Syndial contro una nota della provincia di Siracusa con la quale l'Amministrazione ha ritenuto di “non poter esprimere” il parere di VIA in merito alla richiesta fatta dalla società.

In sostanza: la Provincia ha ritenuto che, dal confronto del progetto definitivo di bonifica autorizzato con il progetto di V.I.A. presentato, l’impianto di trattamento costituirebbe “un impianto di trattamento di rifiuti liquidi costruito in assenza di autorizzazione ex art. 27 d.lgs n. 22/97, ora art. 208 d.lgs n. 152 del 2006”.

Di qui la dichiarazione di “non poter esprimere” il parere richiesto, stante l’impossibilità di procedere con la valutazione di impatto ambientale “in sanatoria”, ed il conseguente arresto del procedimento avverso il quale la ricorrente ha proposto il ricorso de quo.

Rimandando alla lettura del testo integrale della sentenza per un approfondimento, in questa sede voglio evidenziare che il giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo
l’arresto procedimentale disposto dalla Provincia di Siracusa sulla base dell’asserita omessa autorizzazione dell’impianto di trattamento acque di falda ai sensi della normativa sui rifiuti, posto che le disposizioni di cui al Testo Unico Ambientale, in vigore, sanciscono che tali acque non sono soggette al regime dei rifiuti bensì a quello, del tutto diverso dal primo, degli scarichi idrici.

E’ palese a tale proposito, il contenuto dell’art. 243, primo comma, del Testo Unico Ambientale, a norma del quale “le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell’ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissioni di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto”.
Conclude, quindi, affermando, sulla scia della giurisprudenza già citata nel blog, che
l’art. 243 del Testo Unico Ambientale individua una disciplina per queste tipologie di acque reflue che può dirsi speciale rispetto alla nozione di scarico ordinaria e dalla quale si evince l’intenzione del legislatore di riferirsi, per la gestione delle acque di falda emunte nelle operazioni di MISE/bonifica, alla normativa sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti.
Da ciò consegue la non applicabilità, per le stesse acque, della disciplina sui rifiuti, che è incompatibile con la prima ai sensi ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. b) del Testo Unico Ambientale (che modifica parzialmente il precedente art. 8 del d.lgs n. 22 del 1997). L’art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006, infatti, esclude dalla normativa sui rifiuti “gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”.


Foto “Pozzo” Originally uploaded by Sarevskij