Rigassificatore di Livorno: TAR Toscana n. 1870 del 30 luglio 2008

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La sentenza che vi propongo, TAR Toscana, n. 1870 del 30 luglio 2008, ha deciso un ricorso presentato da Greenpeace per l’annullamento di un decreto del Ministero delle Attività Produttive, con il quale era stata autorizzata la società Olt Offshore LNG SpA a a realizzare e gestire un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto localizzato in mare, dodici miglia al largo del tratto di litorale toscano compreso tra Livorno e Marina di Pisa.

Per l’approfondimento della vicenda che ha condotto a questa decisione, e delle argomentazioni giuridiche che hanno condotto il Giudice amministrativo a respingere i primi quattro motivi di doglianza, e accogliere gli ultimi due, vi rimando al testo integrale della sentenza. Della sentenza mi ha colpito, in particolare, la parte (in fondo al post) in cui la Corte, accogliendo la doglianza della ricorrente, ha contestato l'inadeguatezza degli strumenti di comunicazione con cui la società Olt Offshore LNG SpA ha dato notizia alla popolazione del progetto del rigassificatore offshore: la Corte li ha giudicati inadeguati a fronte dell'importanza e dei forti impatti dell'opera.

In questa sede, come di consueto, riporto le massime:

L’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, stipulato a Roma il 25 novembre 1999 e ratificato dall’Italia con legge n. 391/2001, non contiene alcuna disposizione che sia direttamente contraria all’utilizzo, a fini produttivi, del mare territoriale ricadente nei confini del Santuario, salvo il rispetto degli obiettivi di tutela ivi previsti.

(Nella specie, relativa alla progettazione di un impianto di rigassificazione off-shore, il TAR Toscana, nel respingere, in parte qua, il ricorso, ha sottolineato che il Ministero dell’Ambiente ha mantenuto un atteggiamento di doverosa ed opportuna prudenza relativamente al problema della conservazione dell’ambiente marino, optando per un sicuro modello di verifica empirica degli orientamenti previsionali formulati sul progetto)

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La liberalizzazione dell’attività di produzione e trasformazione delle materie fonti di energia di cui alla legge n. 239/04 non equivale a liberalizzazione dell’attività di costruzione e gestione dei relativi impianti, che rimane soggetta al vigente regime autorizzatorio, come si evince dallo stesso art. 1 della legge n. 239/04 con specifico riferimento agli impianti di rigassificazione.

Tale norma, infatti, presuppone, e fa salva, la sopravvivenza della procedura semplificata di cui all’art. 8 della legge n. 340/00, che sottopone ad autorizzazione ministeriale - d’intesa con la Regione interessata - l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di rigassificatori di gas naturale liquido destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta.

La procedura “ex” art. 8 cit. rappresenta peraltro un’eccezione alla disciplina contenuta nella legge n. 9/91 e nel relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 420/94), secondo cui la costruzione e la gestione di nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto sono soggetti a concessione, e che, non risultando abrogata dalla legge n. 239/04, deve ritenersi ancora applicabile alla costruzione di impianti di rigassificazione che non preveda l’uso o il riuso di siti industriali.

Ai fini della procedura de qua, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. La norma prevede che il procedimento si svolga in conferenza di servizi, richiede l’acquisizione del nulla osta ministeriale di impatto ambientale, e dispone che, qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

(Nella specie, il TAR Toscana ha respinto, in parte qua, il ricorso, e ha stabilito che l’adozione di un modello semplificato – peraltro, sottolinea il Giudice amministrativo, nella pratica il procedimento risulta essersi svolto nel rispetto di tutti gli snodi previsti dalla procedura ordinaria per il rilascio della concessione di costruzione ed esercizio dell’impianto, senza che alcuna deviazione da tale schema sia scrivibile al ricorso alla conferenza di servizi, modulo procedimentale ad applicazione generalizzata che non determina o implica alcuno spostamento o compromissione delle rispettiva competenze – non ha costituito, da parte delle Amministrazioni intimate, il pretesto formale per sottrarsi alla compiuta ponderazione di tutti gli interessi in gioco).

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Ai sensi del D.Lgs n. 334/99 – la cui applicabilità all’impianto de quo è pacifica fra le parti – condizione per la costruzione degli impianti in cui siano presenti sostanze pericolose è il solo rilascio del nulla osta di fattibilità, mentre la pianificazione di emergenza accede al rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato che costituisce invece condizione per l’avvio dell’attività.

(Nella specie, il TAR Toscana ha respinto il ricorso nella parte in cui la ricorrente lamentava la mancanza del piano di emergenza interno ed esterno, oltre che della documentazione finanziaria relativa ai costi di realizzazione e di gestione, e il fatto che la sua approvazione non sarebbe stata preceduta da idonea valutazione circa la effettiva necessità del rigassificatore nel quadro globale delle scelte e della pianificazione energetica nazionale).


Un rigassificatore offshore è costituito da una nave stabilmente ancorata al fondo marino, che, per tale motivo, perde la principale caratteristica del mezzo di trasporto, vale a dire la mobilità da un luogo all’altro, per assumere la diversa funzione dell’impianto fisso di immagazzinamento e trasformazione del gas liquefatto, come tale soggetto alla disciplina degli impianti a rischio dettata dal D.Lgs. n. 334/99.
Di conseguenza, il ricorso all’analogia, che vale per estendere ad un impianto siffatto alcune delle norme in materia di trasferimento di gas tra navi, non si attaglia a quelle disposizioni che presuppongono la destinazione attuale della nave al trasporto delle merci.

(Nella specie, il TAR Toscana ha accolto, in parte qua, il ricorso, evidenziando come la destinazione attuale al trasporto delle merci manca del tutto per la nave sulla quale è realizzato il rigassificatore, in quanto è trasformata in piattaforma “offshore” capace di ruotare intorno al proprio asse, ma non di spostarsi: per questo, l’autorizzazione all’allibo (trasferimento di gas tra navi) non può rappresentare una condizione per l’esercizio del rigassificatore, che per questo aspetto è assimilabile ad una struttura stabile, fermo restando che detta autorizzazione dovrà di volta in volta essere ottenuta dalle navi gasiere dirette all’impianto per l’approvvigionamento).

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La pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale dell’avviso di avvenuto deposito presso gli uffici regionali del progetto per la costruzione di un rigassificatore, ai fini della valutazione di impatto ambientale, rappresenta una forma inadeguata di pubblicità rispetto al criterio di efficacia di cui alla Convenzione internazionale sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata ad Aarhus il 25 giugno 1998.
Le amministrazioni procedenti sono onerate di sollecitare la partecipazione popolare sul particolare tema della prevenzione degli incidenti, previa comunicazione delle informazioni sulle misure di sicurezza da adottare, attraverso forme efficaci di coinvolgimento collettivo, che devono, inoltre, tenere conto della complessità delle questioni tecniche da esaminare e dell’eventualità che gli interessati possano rivolgersi ad esperti e formarsi, in proposito, un’opinione seria e documentata, con i tempi minimi che ciò comporta.

(Nella specie, il TAR Toscana ha accolto, in parte qua, il ricorso, evidenziando che, a fronte del progetto di un’opera come quella di un rigassificatore “offshore”, connotata da forti implicazioni sul piano dell’impatto ambientale e della sicurezza, la pubblicazione in fase di VIA dell’annuncio di avvenuta comunicazione – strumento di conoscibilità e non di conoscenza degli elementi essenziali del progetto – ed il breve termine di trenta giorni per le osservazioni non assolvono adeguatamente al compito di mettere la popolazione in grado di pronunciarsi in maniera consapevole, con la conseguenza che il parere delle popolazioni interessate sulla realizzazione di impianti pericolosi non può in nessun caso considerarsi assorbito).

Questo post è stato revisionato nel novembre 2018 dallo staff di Natura Giuridica sas di Quaranta Andrea - società di consulenza ambientale. Visita il nuovo sito naturagiuridica.com e scopri come ti possiamo essere utili!