Il deposito temporaneo rappresenta una delle novità più importanti della normativa sui rifiuti: la ratio legis consiste nell’agevolare le piccole imprese – caratterizzate da una modesta produzione di rifiuti – evitando loro di dover ricorrere a situazioni di smaltimento onerose e sproporzionate rispetto al regime produttivo.
Tuttavia, a causa della non chiara formulazione legislativa, il concetto di deposito temporaneo, non definito dalla direttive comunitarie, è stato oggetto, oltre che di modifiche legislative, anche di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
L’importanza della puntuale individuazione dei caratteri distintivi di tale operazione – attività derogatoria ed eccezionale, collocata funzionalmente a monte della gestione dei rifiuti – deriva dal fatto che dietro il suo schermo si possono celare discariche abusive o altri gravi illeciti ambientali.
L’originaria definizione di deposito temporaneo.
L’originario testo dell’art. 6, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 22/97 qualificava deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti, prima della raccolta, a determinate condizioni.
In particolare, il legislatore stabiliva che il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non dovesse superare i 10 metri cubi (20 m/c, nel caso di rifiuti non pericolosi), ovvero che i rifiuti stessi fossero asportati con cadenza almeno bimestrale (trimestrale, per i rifiuti non pericolosi. Art. 6, comma 1, lett. m), punti 2 e 3).
Sulla base del dato testuale:
Per definizione, queste due operazioni corrispondevano alla nozione di stoccaggio (art. 6, comma 1, lett. l), e si inserivano nella fase della gestione dei rifiuti, alla quale rimaneva estraneo il deposito temporaneo, in quanto operazione precedente la raccolta del rifiuto.
L’art. 28, comma 5, del D.Lgs n. 22/97 stabiliva, infine, che il deposito temporaneo, eseguito nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali indicati dall’art. 6, comma 1, lett. m), non necessitava delle autorizzazioni previste per la normale attività di gestione dei rifiuti.
(continua)
Tuttavia, a causa della non chiara formulazione legislativa, il concetto di deposito temporaneo, non definito dalla direttive comunitarie, è stato oggetto, oltre che di modifiche legislative, anche di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
L’importanza della puntuale individuazione dei caratteri distintivi di tale operazione – attività derogatoria ed eccezionale, collocata funzionalmente a monte della gestione dei rifiuti – deriva dal fatto che dietro il suo schermo si possono celare discariche abusive o altri gravi illeciti ambientali.
L’originaria definizione di deposito temporaneo.
L’originario testo dell’art. 6, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 22/97 qualificava deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti, prima della raccolta, a determinate condizioni.
In particolare, il legislatore stabiliva che il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non dovesse superare i 10 metri cubi (20 m/c, nel caso di rifiuti non pericolosi), ovvero che i rifiuti stessi fossero asportati con cadenza almeno bimestrale (trimestrale, per i rifiuti non pericolosi. Art. 6, comma 1, lett. m), punti 2 e 3).
Sulla base del dato testuale:
- parte della dottrina aveva affermato la configurabilità del deposito temporaneo di rifiuti sia nel caso in cui questi ultimi non superassero i 10 (o 20) m/c, sia in quello in cui, indipendentemente dal limite quantitativo, gli stessi fossero asportati con cadenza bimestrale (o trimestrale);
- un’altra corrente dottrinale, invece, richiedeva la concorrenza di entrambe le condizioni, in maniera tale che, qualora i rifiuti avessero superato il limite quantitativo, dovevano essere asportati anche con una cadenza inferiore a quella bimestrale (o trimestrale), costituente, in ogni caso, il termine massimo entro cui, anche con quantitativo di rifiuti inferiore ai 10 (20) m/c, era ritenuto necessario avviarli allo smaltimento o al recupero.
Per definizione, queste due operazioni corrispondevano alla nozione di stoccaggio (art. 6, comma 1, lett. l), e si inserivano nella fase della gestione dei rifiuti, alla quale rimaneva estraneo il deposito temporaneo, in quanto operazione precedente la raccolta del rifiuto.
L’art. 28, comma 5, del D.Lgs n. 22/97 stabiliva, infine, che il deposito temporaneo, eseguito nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali indicati dall’art. 6, comma 1, lett. m), non necessitava delle autorizzazioni previste per la normale attività di gestione dei rifiuti.
(continua)