Nozione di rifiuto: le conclusioni dell’Avv. Generale della Corte di Giustizia della Comunità europea sulla vicenda Erika-Total (I)

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Oggi l’Avv. Generale della Corte di Giustizia della Comunità europea, Juliane Kokott, ha presentato le conclusioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation francese.


La causa prende le mosse dal contratto di fornitura di olio pesante stipulato dall’ENEL con la Total international Ltd.: l’olio era destinato alla produzione di energia elettrica mediante combustione in una centrale.
Ai fini dell’esecuzione del contratto, la società Total Raffinage Distribution ha venduto un certo quantitativo di olio pesante alla società Total International Ltd, la quale ha noleggiato la nave Erika al fine di trasportarlo al porto di Milazzo, in Sicilia.
Durante il viaggio, com’è noto, la nave è naufragata (11 settembre 1999), causando lo sversamento parziale del carico e l’inquinamento delle coste francesi del litorale atlantico, tra le quali quelle del comune di Mesquer, che ha convenuto in giudizio le società Total France e Total international Ltd. per ottenere la condanna al risarcimento di tali spese.


Nell’ambito del procedimento la Cour de Cassation ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni:

1. l’olio pesante, prodotto derivato da un processo di raffinazione, rispondente alle specifiche dell’utilizzatore, destinato dal produttore a essere venduto come combustibile può essere considerato un rifiuto?

2. un carico di olio pesante, trasportato da una nave e accidentalmente sversato in mare, costituisce, di per sé o miscelato ad acqua e sedimenti, un rifiuto?


3. in caso di soluzione negativa della prima questione e di soluzione affermativa della seconda: il produttore dell’olio pesante e/o il venditore e spedizioniere possono essere considerati come il produttore e/o il detentore del rifiuto, anche se il prodotto, al momento dell’incidente che l’ha trasformato in rifiuto, era trasportato da terzi?


La prima questione, in sostanza, era volta ad accertare se il detentore:

  • si fosse disfatto dell’olio pesante, o
  • avesse deciso o
  • avesse l’obbligo di disfarsene,
quando l’olio si trovava ancora nella nave.


I passi principali delle conclusioni dell’Avv. Generale possono riassumersi così:

1. il trasporto di una sostanza all’interno di una nave non costituisce, in quanto tale, parte di un’operazione volta a disfarsi di tale sostanza, né ne rappresenta un indizio: occorre, pertanto, escludere che il detentore si sia disfatto dell’olio.


2. in merito all’intenzione del detentore di disfarsi dell’olio pesante, la direttiva quadro sui rifiuti non offre alcun criterio per individuare la volontà del detentore di disfarsi di una sostanza o di un determinato oggetto: la Corte, più volte interrogata sulla qualificazione di rifiuto da attribuire o meno a diverse sostanze, ha fornito alcune indicazioni che consentono di individuare la volontà del detentore, che va accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva ed in modo da non pregiudicarne l’efficacia.


3. in relazione, invece, alla tesi, sostenuta dal comune di Mesquier, secondo la quale l’olio pesante costituirebbe un residuo di produzione (un prodotto, cioè, che non è stato voluto in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore, e che, se non può essere riutilizzato a condizioni economicamente vantaggiose senza prima essere sottoposto a trasformazione, costituisce un onere del quale il detentore ha deciso di disfarsi e, quindi, in via di principio, un rifiuto), l’Avv. Generale esposto le proprie perplessità, evidenziando come sia più corretta la sua qualificazione come prodotto.
Si tratta di una distinzione che ai non addetti può sembrare di lana caprina, ma che, al contrario, invece segna giuridico fra ciò che è rifiuto e ciò che, invece, non lo è.
La tesi dell’Avv. Kokott si fonda sui dati forniti dal Regno Unito (nei quali si evidenzia che, nell’ambito del processo di raffinazione dell’olio greggio l’olio pesante si produce inevitabilmente), nonché sul documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle raffinerie di oli minerali e di gas (che non qualifica l’olio pesante come tipico rifiuto da raffineria, e non menziona la riduzione della produzione di olio pesante tra gli obiettivi delle migliori tecniche disponibili).


4. in considerazione della natura di un combustibile, non è possibile considerare la prevista combustione come un’operazione volta a disfarsi del combustibile, dalla quale discenderebbe l’intendimento di disfarsene: si tratta piuttosto dello stesso tipo di uso di quello di altre sostanze che vengono pacificamente considerate prodotti.


5. Pertanto, un combustibile come l’olio pesante non costituisce, in via di principio, un residuo di produzione della raffinazione, bensì un prodotto voluto.


(segue)