Nozione di rifiuto: le conclusioni dell’Avv. Generale della Corte di Giustizia della Comunità europea sulla vicenda Erika-Total (II)

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Nel post pubblicato all'interno di questo blog il 13 marzo 2008, dopo un’introduzione generale, si è visto che, nelle sue conclusioni nella causa C-188/07, l’Avv. generale Kokott ha proposto, in relazione alla prima delle questioni sottoposte alla Corte di Giustizia, nel seguente modo: “l’olio pesante, prodotto derivato da un processo di raffinazione, rispondente alle specifiche dell’utilizzatore, destinato dal produttore a essere venduto come combustibile […] non può essere considerato, di per sé, un rifiuto".


Ora affrontiamo le restanti due questioni:


Con la seconda, la Cour de Cassation chiedeva se un carico di olio pesante, trasportato da una nave e accidentalmente sversato in mare, costituisce, di per sé o miscelato ad acqua e sedimenti, un rifiuto.
La Total ha sostenuto che il miscuglio di olio pesante, acqua e sedimenti che ha inquinato il litorale dovesse essere considerato quale rifiuto soltanto in presenza di un obbligo a disfarsi dell’olio pesante, che può sorgere solo se esso sia divenuto un rifiuto già prima di essersi mescolato…
Dal canto suo, invece, l’Avv. Generale, attraverso un richiamo ad una precedente sentenza (Van de Walle, in cui la Corte ha sottolineato che un prodotto non voluto in quanto tale ai fini di un utilizzo ulteriore e che il detentore non possa riutilizzare a condizioni economicamente vantaggiose senza prima sottoporlo a trasformazione deve considerarsi come un onere del quale il detentore si disfa), ha concluso che l’olio pesante accidentalmente sversato e mescolato con acqua e sedimenti deve essere considerato un rifiuto.


Con la terza, infine, la Cour de Cassation chiedeva se la Total, in qualità di produttore dell’olio pesante e/o venditore ovvero spedizioniere del medesimo potesse essere considerata come il produttore e/o il detentore del rifiuto, anche qualora il prodotto, al momento dell’incidente che l’ha trasformato in rifiuto, fosse trasportato da terzi.
Ebbene, dopo un lungo excursus della normativa vigente, l’Avv. Generale ha concluso nel senso che il produttore dell’olio pesante e/o il venditore o spedizioniere possono essere chiamati a rispondere dei costi dello smaltimento di residui di olio prodotti a seguito dell’incidente di una nave, qualora ad essi sia imputabile di aver personalmente contribuito a causare lo sversamento dell’olio pesante.
È, tuttavia, altresì compatibile con tale disposizione la limitazione della responsabilità del produttore dell’olio pesante e/o del venditore o noleggiatore in conformità alla Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, e alla Convenzione internazionale del 1971 sull’istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall’inquinamento da idrocarburi.

Le conclusioni dell’Avv. Generale che, con molta probabilità, saranno fatte proprie dalla Corte di Giustizia, seguono di due mesi l’ormai famosa sentenza del Tribunal de grande instance di Parigi dello scorso 16 gennaio 2008, con la quale sono stati condannati diversi soggetti, tra i quali alcune società del gruppo Total, al pagamento di una pena pecuniaria per l’avaria della Erika (circa 192 milioni di euro).

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott nella Casua C-188/07
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