Il decreto legislativo sui nuovi incentivi per le FER diverse dal fotovoltaico: parere favorevole della conferenza Stato-Regioni. Ecco la struttura del decreto

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Poco più di un mese fa la Conferenza unificata Stato-Regioni ha dato il proprio parere favorevole, con modifiche, al testo del decreto legislativo che modifica gli incentivi per le fonti di energia rinnovabile diverse dal fotovoltaico
Il nuovo decreto ha lo scopo di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica: 
• attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, 
• che promuovano a) l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia Energetica Nazionale; b) il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente.
Andiamo a vedere, a grandi linee, la struttura del nuovo decreto incentivi.

L’accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione cessa decorsi 30 giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date: a) il 1° dicembre 2016 (1° dicembre 2017 per gli impianti idroelettrici); b) la data di raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno. La vecchia normativa, il DM 6 luglio 2012, continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi dello stesso decreto. 

L'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere diretto (per impianti eolici di potenza fino a 60 kW; impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW, se rientrano nelle specifiche categorie elencate nell’art. 4, comma 3, lett. b); per alcuni impianti alimentati a biomassa di potenza fino a 200 kW e per gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW; per gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, se la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza consentiti per la singola FER; così come per gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza consentiti per la singola FER; infine gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, con potenza fino al doppio del livello massimo consentito per singola FER e gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW), oppure con iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza (impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, ibridi, oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, oggetto di un intervento di potenziamento, nei limiti che per ognuno il nuovo D.Lgs analiticamente prevede). Possono richiedere l’iscrizione al registro (e partecipare alle aste) i soggetti titolari dell’autorizzazione o, in alcuni casi specifici, dal proponente. Un'ultima modalità di accesso consiste nella partecipazione a procedure competitive di aste (impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, ibridi la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia; impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia superiore al valore di soglia vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte). Il soggetto responsabile degli impianti partecipa a procedure pubbliche d’asta al ribasso, svolte in forma telematica, per la definizione del livello di incentivazione dell’energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva.  Gli ex-zuccherifici continuano ad accedere agli incentivi del “decreto rinnovabili” (DM 18.12.2008), alle condizioni e nei limiti previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale Bieticolo-saccarifero del 5 febbraio 2015.

Quali le modalità di accesso? Entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile deve presentare al GSE la documentazione prescritta (allegato 3). Entro 90 il GSE procede alla stipula del contratto e all’erogazione dell’incentivo spettante, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale.

Per quanto riguarda i valori della potenza di soglia: 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile. La potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica;. Più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. 

Procedure applicative, controlli e monitoraggio sono a carico del GSE. Questi meccanismi di incentivazione non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le specifiche eccezioni già contemplate dalla normativa di incentivazione delle FER (il “decreto Romani”, D.Lgs n. 28/2011). 



Anno nuovo nuovo SISTRI?

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Il Ministro dell'Ambiente illustra il SISTRI che verrà.  
Nel corso del question time dello scorso 15 ottobre 2015, il Ministro dell'Ambiente ha risposto alle più urgenti questioni ambientali del momento: fra queste quella relativa al SISTRI, argomento dibattuto in diversi articoli all'interno di questo blog.
Il nostro sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti rappresenta un'“emergenza cronica” da quasi sei anni, quando fu ideato ed introdotto in Italia. Sei anni nei quali ha subìto molti cambiamenti, molte proroghe, troppi ripensamenti, infinite critiche e le immancabili promesse di riforma. Come l'ennesima illustrata nel corso del question time dal Ministro Galletti, preoccupato dal funzionamento del nostrano sistema di “gestione dei rifiuti”, sul quale si sta lavorando a detta del ministro stesso, “sia con nuove norme nazionali che con un lavoro capillare in sede europea - per colmare i ritardi e riparare le colpe del passato, avviando il Paese verso l’unica prospettiva possibile: quella dell’economia circolare, del riciclo e della rigenerazione delle risorse, vera chiave per città più moderne, vivibili, sostenibili e non invase dai rifiuti”. 
Il nuovo sistema tiene conto delle indicazioni emerse dalla consultazione pubblica delle organizzazioni appartenenti alle categorie di soggetti utenti del SISTRI (produttori, trasportatori, smaltitori) e al mercato di riferimento (produttori di software gestionali e operatori del mercato IT), per raccogliere contributi sulla possibilità di evoluzione di tale sistema. 
Dall’analisi delle principali richieste formulate, emerge la necessità che l’evoluzione del SISTRI dovrà apportare valore aggiunto e non essere di ostacolo alle attività svolte dagli utenti, attraverso l’innovazione e la razionalizzazione del sistema, con l’utilizzo di nuove tecnologie e l’abbandono di sistemi non più efficaci (black.box, chiavette USB), ed in particolare dovrà essere esteso a tutte le tipologie di rifiuti al fine di garantire la “tracciabilità” dell’intero ciclo di vita del rifiuto stesso
Il Ministero sta analizzando la possibilità di introdurre un contributo di iscrizione simbolico per agli aderenti volontari ed ha comunicato inoltre di aver sottoscritto una convenzione con la Consip SpA, per lo svolgimento delle procedure di affidamento in concessione del sistema SISTRI.
Staremo a vedere.
Segnaliamo infine che proprio il giorno 15 ottobre sul sito www.sistri.it/ è stato pubblicato l'aggiornamento del documento GUIDA GESTIONE AZIENDA, manuale di supporto per l’applicativo “Gestione Azienda“, disponibile in area autenticata, attraverso il quale è possibile effettuare, in autonomia, alcune operazioni...buona lettura!


Utilizzo di Pet Coke nella cava di Bernezzo in provincia di Cuneo

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Nel post di oggi parliamo di una vicenda "locale" che costituisce l'esempio classico di quanto accade in tanti altri angoli del nostro Paese. Succede a Bernezzo, in provincia di Cuneo, dove il paese si divide sulla richiesta, da parte dell’azienda Unicalce, di cambiare il combustibile utilizzato per un forno già esistente passando dal metano al pet coke.

La vicenda: la Unicalce come dicevamo decide di convertire un suo forno già alimentato a metano. Dopo sette lunghi anni di attesa per avere un nuovo forno da utilizzare in azienda - aspettando l'autorizzazione da parte della Provincia che arriva solo qualche mese fa - ora, complice la crisi, lo stabilimento di Bernezzo non ha bisogno di un forno in più ma ritiene più utile convertire uno dei due già esistenti. Da questa considerazione è partito lo studio per verificare quale carburante potesse essere più utile e compatibile con la lavorazione e l'ambiente circostante.Dunque, cambiato il mercato, l'azienda ha cercato soluzioni alternative al forno in più, decidendo così di sostituire l'attuale combustibile a metano con uno meno caro ma di uguale resa, se non superiore.La ricerca è caduta sul Pet coke anche dopo aver valutato altre alternative, come la biomassa.Il Pet è un combustibile che viene utilizzato già negli stabilimenti Unicalce, per esempio a Lecco, dove l'impianto è stato costruito proprio sopra la città.

La reazione: gli abitanti di Bernezzo sono preoccupati per l'impatto ambientale che questa conversione potrebbe avere sulla qualità della vita e della attività produttive (coltivazioni biologiche, imprese turistiche) dei cittadini. Alcuni di questi si sono organizzati con petizioni online, raccolta firme, coinvolgendo partiti ed esponenti della politica.
In mezzo, a chiedere di attendere il responso degli enti decretati ad una valutazione di impatto ambientale, il sindaco del paese Laura Vietto – sostenuto da tutti quelli della vallata – e il presidente dell’Unione industriale della Granda, Franco Biraghi. Entrambi sostengono che: “le aziende sono di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e sociale del territorio e le valutazioni tecniche in materia di inquinamento vanno lasciate agli enti preposti, vale a dire Arpa e Provincia”. 
In luglio è arrivata l'opinione dell'Arpa che, nella sua relazione inviata come risposta al progetto presentato da Unicalce, non ha richiesto la Valutazione di Impatto Ambientale escludendo la possibilità per le istituzioni locali (Comune e Provincia) di poter rappresentare l’opinione dei cittadini in merito alla decisione dell’Azienda di utilizzare un combustibile che fino al 2002 veniva considerato un rifiuto.
Dal canto suo l'Arpa, già lo scorso febbraio aveva stilato un rapporto a riguardo, concludendo in questo modo: "considerate le valutazioni effettuate, si possono ragionevolmente definire irrilevanti gli impatti sull’ambiente dovuti alla variante al progetto autorizzato dell’impianto Unicalce di Bernezzo". A fine giugno, dopo ulteriori accertamenti e analisi, è arrivata anche la comunicazione in merito alla necessità o meno di procedere con la V.I.A. o valutazione di impatto ambientale.
Nel documento si conclude che: "Considerati i flussi massicci di inquinanti in gioco, le caratteristiche del combustibile proposto, le risultanze preliminari della modellistica diffusionale analizzata, i requisiti associati all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili del settore della calce, l'esperienza accumulata in merito all'utilizzo di analogo combustibile solido in un contesto territoriale di competenza dello scrivente Dipartimento, si ritiene che il progetto possa essere compiutamente analizzato e valutato nell'ambito degli iter amministrativi di RIESAME di AIA cui il progetto verrà sottoposto ai sensi della Direttiva IED sulle emissioni industriali, e che pertanto possa essere, a meno di diverse indicazioni da parte dì codesta Amministrazione, escluso dalla fase di Valutazione".
Quanto riportato rimane valido a condizione che, nell'ambito delle procedure autorizzative di cui sopra, vengano affrontati seguenti temi:
a) rettifica degli errori materiali ravvisati nello studio diffusionale sugli inquinanti aerodispersi;
b) valutazione degli inquinanti CO e COT e completo raccordo con i livelli emissivi associati all'uso delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT Conclusione)
c) rivisitazione del tenore di ossigeno di riferimento per gli inquinanti emessi dai forni di cottura e della tempistica di riferimento (oraria -> giornaliera)
d) perseguimento di un bilancio emissivo meno sfavorevole attraverso: - minimizzazione delle emissioni di ossidi di azoto dal forno interessato dall'uso di petcoke - logiche compensative da realizzarsi sui limiti emissivi di altri parametri inquinanti e/o di altri impianti dello stabilimento - ricerca di configurazioni produttive che possano limitare l'impatto aggiuntivo derivante dall'uso del combustibile solido (stagionalità o periodicità favorevoli alla dispersione degli inquinanti, ecc..)
e) verifica dell'opportunità dell'eventuale dotazione di Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni (SME).
Insomma, l'ARPA emette un sì condizionato; tuttavia se per l'Arpa gli impatti sull'ambiente di questa conversione sono irrilevanti,  ora la palla passa all'Ente Provincia, l'unico che potrebbe, allo stato attuale, richiedere la Valutazione d'Impatto Ambientale.
La legge attribuisce specifica competenza in materia di rilascio dell’autorizzazione in questione alla Regione o al soggetto da essa delegata, la provincia di Cuneo nel caso specifico. Il relativo procedimento di rilascio dell’autorizzazione prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, anche nell’ambito di una specifica conferenza di servizi, ma tra questi soggetti non figura il Ministero dell’Ambiente, che non ha dunque facoltà di intervenire nello specifico procedimento, né di sindacare sull’operato dell’autorità competente. Peraltro nel merito il problema appare mal posto, poiché il PET Coke è un combustibile ammesso dalla norma, pertanto non pare legittimo vietarne a priori l’impiego. In base alla normativa vigente invece, nel corso dell’istruttoria presso la competente provincia di Cuneo, verrà effettuata la dovuta analisi sulle prestazioni (e in particolare sui livelli di emissione di inquinanti) che l’installazione deve garantire, a prescindere dal tipo di combustibile impiegato, prestazioni che dovranno di norma conformarsi ai livelli di emissione (BAT-AEL) specificamente fissati per i cementifici dal documento comunitario “Conclusioni sulle BAT” del marzo 2013. Si tratta di una tematica molto delicata, che per essere affrontata necessita di un esame approfondito di tutti gli aspetti ambientali, ivi compresi, soprattutto, quelli di diritto. Natura Giuridica, studio di consulenza ambientale integrata, offre ai suoi clienti una gamma completa di servizi nel settore ambientale. Per contatti, per farvi aiutare nella difesa collegarsi al sito di Natura Giuridica, che da quasi 15 anni si occupa di consulenza in tutti i settori del diritto dell'ambiente. E soprattutto di diritto all'ambiente.


B&B (Bed and Breakfast) e rifiuti: assimilazione agli alberghi?

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In questo post cerchiamo di rispondere alla seguente domanda: quale tariffa per i rifiuti è opportuno applicare nei casi in cui un immobile o parte di esso viene utilizzato dal proprietario residente per svolgere attività di bed and breakfast?

Cominciamo subito col dire che B&B significa “Bed and Breakfast”, non “Banda Bassotti”!

Quanti B&B ci sono in Italia? 
Sempre di più, perché dormire in un Bed and Breakfast è più bello, più familiare, caldo, accogliente. Più. 
Ed è un modo come un altro – mica tanto “come gli altri”: è più simpatico, amichevole, alla mano, naturale – per “arrotondare”. 
E qualcuno – per far cassa, per cos'altro? - ha pensato bene di approfittare del successo dei B&B, assimilandoli agli alberghi ai fini della determinazione della tassa rifiuti. 
Ma qui casca l'asino.
Come dimostrare, e giustificare, questa asserita assimilazione, specie quando – sovente, sovente – manca un'espressa previsione in tal senso nei Regolamenti comunali, e soprattutto dal momento che – secondo una logica elementare – le caratteristiche fisiologiche dei bed and breakfast implicano 
necessariamente il contrario, vale a dire la non assimilazione agli immobili destinati ad alberghi? 

Caratteristiche dei B&B ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti
L’immobile destinato a B&B deve necessariamente essere classificato catastalmente come residenziale.
Il conduttore dell’attività ha l’obbligo di residenza e dimora abituale nello stabile.
Dal punto di vista quantitativo, il B&B produce rifiuti in modo saltuario, in funzione:
  • della presenza, o meno, più o meno periodica, anche a secondo delle località prese in considerazione, dei turisti/clienti/produttori di rifiuti urbani.
  • della risibile produzione di rifiuti (non si consumano neanche i pasti, ma solo . Lo dice il nome stesso, il breakfast)

Tant'è che – per fortuna – in numerosi casi le commissioni tributarie di volta in volta adite sanciscono l'illegittimità della tariffa al metro quadrato applicata ai locali adibiti a Bed and Breakfast, secondo la destinazione di alberghi, invece di quella propria della residenza, visto che si tratta di locali strutturati e funzionali come abitazioni. 
Con la conseguenza che la tariffa di riferimento per capacità e produttività di rifiuto non può che essere quella deliberata per le utenze domestiche. 

Del resto la stessa ANCI – che riunisce tutti i comuni italiani, compresi quelli che sposano la tesi dell'assimilabilità dei B&B agli alberghi – ha affermato che 
“poiché l’attività svolta dai bed and breakfast è considerata dalla legislazione vigente come non professionale si ritiene che la stessa non possa essere equiparata all’attività ricettiva svolta professionalmente. In mancanza di un’indagine sull’effettiva produzione di rifiuti che consenta di individuare una specifica categoria di riferimento per i B&B, non pare che vi siano alternative all’equiparazione all’utenza domestica di cui il B&B è un’integrazione”.
Nel fare queste affermazioni, richiama una copiosa giurisprudenza che – in mancanza di un’istruttoria che desse supporto alle scelte effettuate – ha ritenuto illegittima una tariffa più elevata per l’utenza alberghiera nei confronti di quella per l’utenza domestica”. 
Come a dire, se proprio un Comune effettua l'equiparazione, almeno che sia motivata (e ti voglio vedere...), specie se si considera che, oltre a pretendere una tassa che – nella migliore ed inverosimile delle ipotesi – deve comunque essere giustificabile e giustificata, spesso l'esattore-Comune si spinge ad irrogare sanzioni. Insomma, il danno oltre alla beffa... 

Ma allora perché si continua questa opera di assimilazione preventiva, senza istruttoria e – in definitiva – ingiustificata? 
Perché nel cavilloso giuridichese italico non mancano sentenze che dicono il contrario, sia pure con diverse sfumature. 
È il caso della sentenza della Cassazione n. 16972 di quest'anno, nella quale il giudice di legittimità ha affermato che 
“deve ritenersi legittimo da parte del Comune istituire, pur nell'ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per l'uso che si fa di un immobile, a prescindere dalla destinazione catastale, verificando l'utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico - sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a "bed & breakfast". 
Questo perché, conclude la Cassazione, “essendo l'imposta correlata alla capacità produttiva di rifiuti deve ritenersi legittima la determinazione …. di prevedere una sottocategoria (C4) con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione (C1) e alberghi (C4) che tenga conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi”, con esclusione tuttavia dal novero della superficie delle aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni: balconi, terrazze, posto macchina, scoperti, inidonei alla produzione di rifiuti. 
Parola chiave: capacità produttiva.
Cioè qualcosa di astratto, non di concreto. 
Cioè quello che, alla fine della fiera, conta. 
O meglio, dovrebbe contare. 
Perché un conto è produrre rifiuti, un altro – e ben diverso – è come gestire il loro “fine vita”, ovvero il recupero e/o lo smaltimento. 

Più di recente, la Cassazione (sentenza n. 21363 del 21 ottobre 2015) ha affermato che, anche se i bed &breakfast non possono essere assimilati alle strutture alberghiere, è comunque legittimo per il Comune fissare tariffe della tassa rifiuti diverse da quelle per le abitazioni, anche se l'esercizio dell'attività non determina un mutamento della destinazione d'uso dell'immobile. 
Ma la tassa non si paga sulle aree scoperte pertinenziali. 

Alla fine di questo breve riassunto, mi domando se non sarebbe il caso di passare all'effettiva raccolta differenziata porta a porta generalizzata, e applicare una tariffa basata sulla reale produzione di rifiuti dei restanti rifiuti non altrimenti recuperabili (il “secco”, per utilizzare la terminologia del Comune nel quale risiedo, dove viene effettuata la raccolta differenziata porta a porta, ma si continua ad applicare la tassa sui rifiuti...).
Consuma di più una villa nella quale abitano due persone che lavorano tutto il giorno fuori, o un appartamento in cui abita una famiglia con tre figli? 
Dando atto della facile risposta a tale domanda, perché allora paga di più il primo? 
Una sorta di patrimoniale mascherata? 
Oppure vogliono farci credere che i B&B siano parte della grande famiglia delle Banda Bassotti, e che quindi sia giustificato il prelievo forzato di questa tassa scollegata da ogni dato reale?