Albo Nazionale Gestori Ambientali: il nuovo ruolo del responsabile tecnico

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Sul n. 12/2014 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato un articolo che approfondisce il nuovo regolamento ANGA (Albo Nazionale Gestori Ambientali), di cui al DM n. 120/2014.

Natura Giuridica offre ai suoi lettori un estratto, che approfondisce il ruolo che dovrà avere il nuovo responsabile tecnico

Introduzione

Il 7 settembre 2014 è entrato in vigore il regolamento che ha definito le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell’ANGA, l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali. La nuova disciplina ha il duplice obiettivo di:
  • semplificare la “gestione amministrativa” dell’albo, attraverso la previsione di procedure più snelle per le iscrizioni, le variazioni e i rinnovi delle iscrizioni;
  • prevedere requisiti più stringenti per le imprese che decidono di iscriversi all’albo e, dunque, una maggiore qualificazione delle imprese e delle figure professionali come il responsabile tecnico (RT).

Il funzionamento dell’ANGA

La struttura e le attribuzioni dell’ANGA rimangono sostanzialmente invariate. Tuttavia, il nuovo regolamento:
  • specifica la composizione del Comitato Nazionale (il cui numero sale da 15 a 19 membri)
  • prevede esplicitamente la nomina di un supplente per ogni componente effettivo;
  • rinvia ad un futuro decreto del MATTM l’istituzione di sezioni speciali del Comitato Nazionale, per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all’albo, e la relativa fissazione di composizione e competenze;
  • precisa che le funzioni di segreteria delle sezioni regionali e provinciali saranno esercitate da un dipendente camerale;
  • integra le attribuzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali.
[...]

Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo
[...]

Responsabile tecnico! Chi era costui?”

La figura del responsabile tecnico è stata, nella prassi, finora troppo sottovalutata e, di fatto, sovente utilizzata come semplice strumento per potersi iscrivere all’Albo.

La figura del “Responsabile Tecnico” compare per la prima volta nel DM n. 324/91, che si limitava a richiedere, fra la documentazione da allegare alla domanda di scrizione all’albo, la dichiarazione di accettazione dell’incarico, con firma autenticata, da parte del responsabile tecnico (che obbligatoriamente doveva essere nominato dalle imprese che intendevano iscriversi all’albo), senza tuttavia alcun chiarimento sulle funzioni e sulle responsabilità che la nuova figura doveva svolgere.

Il successivo DM n. 406/98, nel ribadire i concetti espressi dal precedente decreto, ha aggiunto soltanto i requisiti di idoneità tecnica che il responsabile tecnico doveva possedere, ma la prima, sia pur timida e generica, specificazione reale dei compiti è stata effettuata soltanto nell’aprile del 1999 allorquando, nel fornire alcuni “chiarimenti operativi richiesti dalle sezioni regionali a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 406/1998”, il Comitato Nazionale, nell’affermare che “la documentazione relativa ai requisiti del responsabile tecnico dovrà essere integrata secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione del Comitato nazionale prot. n.003/CN/ALBO del 17 dicembre 1998”, ha precisato di aver individuato “le seguenti funzioni e responsabilità del Responsabile Tecnico: il Responsabile Tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati”.

Bisogna aspettare ancora qualche mese, e nel luglio del 1999 il Comitato Nazionale finalmente adotta una deliberazione con la quale detta i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici.
La delibera n. 3/99, infatti, detta i contenuti minimi dei corsi di formazione per aspiranti responsabili tecnici e i requisiti necessari per poter ricoprire tale ruolo per ciascuna categoria e classe nella quale l’impresa intende iscriversi.

Poco più di un anno dopo lo stesso Comitato Nazionale, nel definire i contenuti dell’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto di rifiuti, ha specificato che rientrano nelle attribuzioni del responsabile tecnico “il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti” e la “comunicazione al legale rappresentate dell’impresa e alla sezione regionale dell’albo dell’eventuale inidoneità dei veicoli”.

Nonostante le successive forme di specificazione dei compiti del responsabile tecnico, tuttavia, spesso nella realtà accedeva che, nei casi in cui il legale rappresentante/titolare di un’impresa non avesse posseduto i requisiti per autonominarsi responsabile tecnico, tale carica veniva attribuita soltanto sulla carta ad un soggetto, interno o esterno all’organizzazione aziendale, che veniva bypassato ad iscrizione ottenuta. Con buona pace della corretta gestione del rischio ambientale.

Responsabile tecnico: chi sarà e cosa dovrà fare

L’art. 10, comma 2, lett. h) del nuovo regolamento ANGA stabilisce che fra i requisiti che i soggetti che intendono iscriversi all’albo devono avere rientra quello relativo al possesso dei requisiti di idoneità tecnica, che consistono (art. 11, comma 1):
  • nella disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d’opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l’impresa o l’ente dispone;
  • in un’adeguata dotazione di personale;
  • nell’eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l’iscrizione o in ambiti affini;
  • nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici.
A questi ultimi, a differenza di quanto avvenuto finora, il nuovo DM dedica addirittura due articoli.
Il primo (art. 12) specifica i compiti, le responsabilità e i requisiti del responsabile tecnico, che dovrà:
  • porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente;
  • vigilare sulla corretta applicazione della stessa;
  • svolgere la sua attività in maniera effettiva e continuativa.
Il Comitato nazionale potrà anche “disciplinare più nel dettaglio” tali compiti e responsabilità del responsabile tecnico, che in ogni caso dovrà avere idonei titoli di studio, aver maturato esperienza in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e ottenere l’idoneità, di cui al successivo articolo.
Il secondo (art. 13) riguarda, appunto, la formazione del responsabile tecnico, e prevede la modifica del percorso necessario per poter diventare responsabile tecnico: i corsi di formazione sono stati sostituiti dall’esame di idoneità che, nel caso in cui il Responsabile Tecnico non sia anche legale rappresentante dell’impresa, è soggetto a verifiche periodiche (almeno quinquennali) per garantire il necessario aggiornamento e, di conseguenza, il mantenimento dell’idoneità.
Il livello di preparazione e di conoscenza del Responsabile Tecnico va di pari passo con le modifiche normative, e le Sezioni regionali sono chiamate a verificarlo secondo le disposizioni che saranno deliberate dal Comitato Nazionale, il quale dovrà anche emanare le disposizioni per la gestione del transitorietà in attesa del passaggio dalle vecchie alle nuove procedure.

Le procedure semplificate e le “correzioni” [...]


Sintomi di possibile miglioramento

A differenza di quanto accaduto con altre sbrigative riforme, il nuovo regolamento sembra (essere in grado di) promettere qualche risultato positivo.
Ma oltre alle maggiori possibilità di ricorrere alle procedure semplificate, alla possibilità per le imprese di trasmettere online le istanze di iscrizione e modifica attraverso l’utilizzo del portale telematico, alle specificazioni concernenti le attribuzioni e il funzionamento degli organi dell’albo e al favor con il quale viene gestita la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione all’albo, la novità di maggior rilievo, e potenzialmente in grado di consentire una svolta sostenibile, è quella che riguarda la nuova figura del responsabile tecnico.
Il Dm n. 120/14, infatti, sembra riuscire nell’impresa – sostanzialmente fallita con i precedenti tentativi – di far diventare (per il futuro) il responsabile tecnico una della figure più rilevanti, se non la figura centrale dell’impresa che si occupa di gestire i rifiuti.
Ne costituisce un esempio il fatto che da ora gli verranno affidati compiti e funzioni in precedenza in capo ad altri soggetti, che gli viene richiesta una conoscenza approfondita di tutte le norme collegate alla gestione dei rifiuti, che – salvo il caso in cui tale figura coincida con il legale rappresentante – dovrà periodicamente dimostrare la propria competenza e il proprio aggiornamento, tecnico e normativo.

In sostanza, il responsabile tecnico dovrà contribuire, attraverso la propria attività “effettiva e continuativa”, ad aiutare le imprese che si occupano della gestione dei rifiuti ad effettuare un corretto ed efficace waste management, diventando un elemento di qualificazione delle imprese.
Certo, come (quasi) sempre accade alle nostre latitudini, si tratta di una riforma che contiene “margini di incertezza operativa”, legati al fatto che alcuni principî e moniti contenuti nel DM n. 120/14 dovranno essere tradotti in fatti e criteri da futuri decreti ministeriali e/o deliberazioni da parte del Comitato nazionale, e nelle pieghe delle modalità con le quali avverrà – e quando avverrà – questa traduzione operativa si nascondono, si possono nascondere possibili diluizioni di efficacia dei principî contenuti nel nuovo regolamento.
La pregnanza della nuova idoneità, ad esempio, sarà direttamente proporzionale a quanto il Comitato nazionale deciderà di definire a livello di “materie, contenuti, criteri e modalità di svolgimento delle verifiche” iniziale e periodiche della preparazione dei soggetti che aspirano a diventare (e rimanere) responsabili tecnici; così come l’azione del nuovo responsabile tecnico potrà essere più o meno incisiva a seconda che lo stesso Comitato decida di “disciplinare nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico”, ai sensi dell’art. 12, comma 3.

In ogni caso, ad oggi non si conoscono ancora “l’esatta determinazione e il concorso dei requisiti” che deve possedere il responsabile tecnico, che saranno “regolamentati Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d’iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale”, né i “criteri e i limiti per l’assunzione degli incarichi” da parte dello stesso responsabile tecnico, che dovranno, anch’essi, essere stabiliti in futuro dal Comitato nazionale, che ai sensi dell’art. 11, comma 4, dovrà stabilire anche “i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria”.

Se a questi aspetti, positivi nelle intenzioni ma ancora in divenire, si aggiunge che sono molte le norme che aspettano di essere “operativizzate”, ci si accorge che, per poter dare un giudizio se non definitivo quantomeno più ponderato su quelli che saranno – ehm, potrebbero essere – i benefici di un regolamento che sembra partire con il piede giusto, occorre aspettare di vedere quale sarà la qualità della traduzione operativa, di cui sopra, e testare, sul campo l’efficacia dell’azione che medio tempore potrebbero decidere di intraprendere concretamente i “vecchi” responsabili tecnici, ai quali l’art. 13, comma 4, del nuovo DM consente, in ogni caso fino ad un periodo massimo di cinque anni, di “svolgere la propria attività in regime transitorio”.
Sperando di non doverlo fare per altri vent’anni.