Responsabilità delle imprese: più informazioni ambientali nei bilanci societari

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Dal 2017 nei bilanci societari dovranno essere presenti maggiori informazioni ambientali 


Il Parlamento europeo ha integrato la disciplina relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, con l’obiettivo di portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori ad un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri. 

L’obiettivo 
La comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni sui fattori sociali ed ambientali è essenziale – sottolinea il Parlamento europeo – per individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. 
Inoltre, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione verso un’economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’ambiente. 
Le due più importanti novità concernono l’introduzione delle dichiarazioni (consolidata e non) di carattere non finanziario. 

La dichiarazione di carattere non finanziario: le modalità 
Chi riguarda: le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 500. 
Cosa devono fare: includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario. 
Contenuto della dichiarazione: 
  • “almeno” le informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani;
  • una descrizione del modello aziendale; delle politiche applicate dall’impresa, comprese le procedure di due diligence applicate; dei risultati conseguiti; dei principali rischi; delle modalità di gestione adottate; degli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l’attività specifica dell’impresa. 
Per quanto concerne gli aspetti ambientali, è previsto un obbligo. La dichiarazione, infatti, deve contenere informazioni dettagliate riguardanti:
  • l’impatto attuale e prevedibile delle attività dell’impresa sull’ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza;
  • l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili;
  • le emissioni di gas a effetto serra; • l’impiego di risorse idriche;
  • l’inquinamento atmosferico. 
Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, invece, l’elenco stilato dalla direttiva è facoltativo; infatti le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare:
  • le azioni intraprese per garantire l’uguaglianza di genere;
  • l’attuazione delle convenzioni fondamentali dell’OIL (organizzazione internazionale del lavoro);
  • le condizioni lavorative;
  • il dialogo sociale;
  • il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati;
  • il rispetto dei diritti sindacali;
  • la salute e la sicurezza sul lavoro;
  • il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità.
Imprese “senza politiche”: le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti, devono fornire nella dichiarazione di carattere non finanziario una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

Facoltà degli Stati membri: consentire l’omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali. 

La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 
Chi riguarda: “gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 500”. 
Cosa devono fare: includere nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. 
Contenuto: il medesimo previsto per la dichiarazione non consolidata. 

I doveri e le responsabilità nell’elaborazione e nella pubblicazione del bilancio e della relazione della gestione 
Gli Stati membri dovranno assicurare che i membri degli organi di amministrazione, di gestione e di controllo di un’impresa, che operano nell’ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, garantiscano:
  1. i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione, la dichiarazione sul governo societario, ove fornita separatamente;
  2. i bilanci consolidati, le relazioni consolidate sulla gestione, la dichiarazione consolidata sul governo societario, ove fornita separatamente
siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali.

Le tempistiche 
Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 6 dicembre 2016. Entro la medesima data la Commissione dovrà elaborare degli orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali. Lo scopo è quello di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese.

Le prospettive 
Il MEF ha dichiarato che
“le aziende, specialmente le più grandi, svolgono un ruolo fondamentale nell'economia europea che va ben oltre la semplice produzione di beni e servizi. Approvando questa direttiva, i legislatori dell’Unione hanno riconosciuto tale ruolo e potenziato il quadro sulla responsabilità sociale d’impresa. Livelli di trasparenza più elevati saranno garantiti attraverso la divulgazione di informazioni non finanziarie; questo migliorerà la responsabilità delle grandi imprese verso i cittadini europei e permetterà agli investitori di ricompensare le aziende socialmente responsabili promuovendo così una crescita sostenibile”.
In definitiva, il restyling della normativa costituisce uno snodo fondamentale per lo sviluppo e il riconoscimento della responsabilità sociale d’impresa come modalità gestionale volta a coniugare gli obiettivi di crescita e sviluppo sostenibile, da un lato, e come volano per permettere l’introduzione di importanti novità anche in relazione ad altre normative, strettamente connesse a quella oggetto di questo contributo (si pensi al Piano d’azione nazionale sulla Responsabilità sociale d’impresa o il Rating della legalità).