Nelle pagine di questo blog ho scritto molte volte dell'inadeguatezza del nostro legislatore a dettare normative adeguate, integrate, coordinate ed autorevoli in materia di diritto dell'ambiente e dell'energia capaci di far iniziare al nostro Paese un percorso all'insegna delle molteplici sostenibilità (in proposito, rimando al post "Conferenza Patrimonio Boschivo", e accedere ad una mia relazione sul tema della multifunzionalità delle foreste fra confusione legislativa e progetti sostenibili).
Uno dei sintomi del “malessere normativo” italiano è rappresentato dal complicato sistema del riparto delle competenze (rimando per questo argomento al mio post Il riparto di competenze in materia di energie rinnovabili nel Paese dei C8 (mila) (parte prima), tanto che ritengo sarebbe opportuno prevedere strumenti finalizzati a responsabilizzare maggiormente le regioni e le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo, non solo per rendere più certe le tempistiche, ma anche per consentire di eliminare un altro “storico” problema italiano: quello relativo alla “saturazione virtuale” delle reti, e alle connesse speculazioni finanziarie... In estema sintesi: prima ancora della “saturazione reale” della rete (gli elettrodi possono trasportare un certo quantitativo di energia elettrica per unità di tempo, e la capacità produttiva supera tale limite. Ne deriva l'impossibilità per la rete di assorbire tutta l'energia producibile, e di conseguenza molti impianti – spesso eolici – vengono fermati), esite la “saturazione virtuale”, connessa al sistema della prenotazione delle reti, non commisurata all'effettiva realizzazione degli impianti (in pratica, viene prenotata la rete per l'immissione di un certo quantitativo di energia elettrica, fino a che, di fatto, prenotazione dopo prenotazione, tale energia virtuale, sommata a quella reale già immessa, raggiunge il limite massimo consentito dalla rete. Il sistema è saturo solo virtualmente, fino a che tutti gli impianti “prenotati” vengono effettivamente realizzati e connessi alla rete).
L’A.E.E.G. ha più volte rilevato il fatto che la prenotazione delle reti non è commisurata all’effettiva realizzazione degli impianti, e che la c.d.“saturazione virtuale” delle reti costituisce una barriera all’ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli impianti di produzione ma non riescono ad ottenere la connessione in tempi rapidi, anche se la rete è satura solo sulla carta, a causa dell’intasamento virtuale delle reti stesse, provocato da operatori energetici che hanno prenotato la connessione alla rete ma tardano/rinunciano alla realizzazione dell’impianto ed alla conseguente reale occupazione della rete, per rivendere i permessi, con sovraprezzo, anche a distanza di anni. Una vera e propria speculazione, diventata difficilmente gestibile anche a causa della mancata pianificazione dello sviluppo della rete e della mancata integrazione tra stato e regioni rispetto all’individuazione di macro aree di sviluppo.
Le strade percorribili, per cercare di porre un freno a tali fenomeni speculativi, potevano essere due: prevedere che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche si consolidasse soltanto a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto di produzione; definire un corrispettivo a garanzia da presentare al gestore di rete, in aggiunta al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione, correlato alla durata del periodo di prenotazione, da rendere disponibile al gestore di rete con cadenza annuale sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale. L’A.E.E.G., con la deliberazione ARG/elt 125/10 ha scelto questa seconda strada: tuttavia, il T.A.R. di Milano, “ritenuta la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare, in quanto ad un primo sommario esame proprio della fase corrente, la lettera della deliberazione impugnata appare prima facie connotata da elementi di ambiguità quanto alla paventata possibilità di escutere le garanzie a prescindere dall’imputabilità dell’insuccesso dell’iniziativa economica (in particolare viene in rilievo il non chiaro riferimento al corrispettivo contenuto nelle premesse della delibera), nonché in relazione ai criteri di quantificazione delle garanzie medesime, e ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato”, ha sospeso tale intervento, accogliendo la richiesta di sospendere la presentazione delle garanzie fideiussorie per poter accedere alla procedure per la connessione alla rete di trasmissione.
In seguito a tale pronuncia, l’A.E.E.G. ha deciso di applicare, con efficacia erga omnes, la misura cautelare disposta dal T.A.R. di Milano e, quindi, di estendere a tutti i soggetti richiedenti la connessione alle reti elettriche la sospensione dell’obbligo del versamento del corrispettivo a garanzia della prenotazione della capacità di rete, fino alla decisione di merito sui ricorsi pendenti (ARG/elt 9/11) e, quindi, di confermare, fino al 31 dicembre 2011, la sospensione dell’obbligo di presentare garanzie finanziarie per richieste di connessione in aree e linee critiche (ARG/elt 73/11), avviando, contestualmente, un procedimento finalizzato alla revisione degli strumenti atti a superare il problema della saturazione virtuale delle reti, attraverso l’adozione di un provvedimento che dovrà arrivare entro il 31 dicembre 2011. Con la deliberazione del 22 dicembre 2011 - ARG/elt 187/11, che potete scaricare, previa registrazione sul sito di Natura Giuridica, (l'AEEG ha apportato delle modifiche e delle integrazioni alla sua precedente deliberazione ARG/elt 99/08, in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione – TICA – per la revisione degli strumenti al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche. Ne parleremo nel dettaglio nel prossimo post ("...e la saturazione reale della nostra pazienza").
Uno dei sintomi del “malessere normativo” italiano è rappresentato dal complicato sistema del riparto delle competenze (rimando per questo argomento al mio post Il riparto di competenze in materia di energie rinnovabili nel Paese dei C8 (mila) (parte prima), tanto che ritengo sarebbe opportuno prevedere strumenti finalizzati a responsabilizzare maggiormente le regioni e le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo, non solo per rendere più certe le tempistiche, ma anche per consentire di eliminare un altro “storico” problema italiano: quello relativo alla “saturazione virtuale” delle reti, e alle connesse speculazioni finanziarie... In estema sintesi: prima ancora della “saturazione reale” della rete (gli elettrodi possono trasportare un certo quantitativo di energia elettrica per unità di tempo, e la capacità produttiva supera tale limite. Ne deriva l'impossibilità per la rete di assorbire tutta l'energia producibile, e di conseguenza molti impianti – spesso eolici – vengono fermati), esite la “saturazione virtuale”, connessa al sistema della prenotazione delle reti, non commisurata all'effettiva realizzazione degli impianti (in pratica, viene prenotata la rete per l'immissione di un certo quantitativo di energia elettrica, fino a che, di fatto, prenotazione dopo prenotazione, tale energia virtuale, sommata a quella reale già immessa, raggiunge il limite massimo consentito dalla rete. Il sistema è saturo solo virtualmente, fino a che tutti gli impianti “prenotati” vengono effettivamente realizzati e connessi alla rete).
L’A.E.E.G. ha più volte rilevato il fatto che la prenotazione delle reti non è commisurata all’effettiva realizzazione degli impianti, e che la c.d.“saturazione virtuale” delle reti costituisce una barriera all’ingresso di nuovi operatori che, in alcuni casi, realizzano gli impianti di produzione ma non riescono ad ottenere la connessione in tempi rapidi, anche se la rete è satura solo sulla carta, a causa dell’intasamento virtuale delle reti stesse, provocato da operatori energetici che hanno prenotato la connessione alla rete ma tardano/rinunciano alla realizzazione dell’impianto ed alla conseguente reale occupazione della rete, per rivendere i permessi, con sovraprezzo, anche a distanza di anni. Una vera e propria speculazione, diventata difficilmente gestibile anche a causa della mancata pianificazione dello sviluppo della rete e della mancata integrazione tra stato e regioni rispetto all’individuazione di macro aree di sviluppo.
Le strade percorribili, per cercare di porre un freno a tali fenomeni speculativi, potevano essere due: prevedere che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche si consolidasse soltanto a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto di produzione; definire un corrispettivo a garanzia da presentare al gestore di rete, in aggiunta al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione, correlato alla durata del periodo di prenotazione, da rendere disponibile al gestore di rete con cadenza annuale sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale. L’A.E.E.G., con la deliberazione ARG/elt 125/10 ha scelto questa seconda strada: tuttavia, il T.A.R. di Milano, “ritenuta la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare, in quanto ad un primo sommario esame proprio della fase corrente, la lettera della deliberazione impugnata appare prima facie connotata da elementi di ambiguità quanto alla paventata possibilità di escutere le garanzie a prescindere dall’imputabilità dell’insuccesso dell’iniziativa economica (in particolare viene in rilievo il non chiaro riferimento al corrispettivo contenuto nelle premesse della delibera), nonché in relazione ai criteri di quantificazione delle garanzie medesime, e ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato”, ha sospeso tale intervento, accogliendo la richiesta di sospendere la presentazione delle garanzie fideiussorie per poter accedere alla procedure per la connessione alla rete di trasmissione.
In seguito a tale pronuncia, l’A.E.E.G. ha deciso di applicare, con efficacia erga omnes, la misura cautelare disposta dal T.A.R. di Milano e, quindi, di estendere a tutti i soggetti richiedenti la connessione alle reti elettriche la sospensione dell’obbligo del versamento del corrispettivo a garanzia della prenotazione della capacità di rete, fino alla decisione di merito sui ricorsi pendenti (ARG/elt 9/11) e, quindi, di confermare, fino al 31 dicembre 2011, la sospensione dell’obbligo di presentare garanzie finanziarie per richieste di connessione in aree e linee critiche (ARG/elt 73/11), avviando, contestualmente, un procedimento finalizzato alla revisione degli strumenti atti a superare il problema della saturazione virtuale delle reti, attraverso l’adozione di un provvedimento che dovrà arrivare entro il 31 dicembre 2011. Con la deliberazione del 22 dicembre 2011 - ARG/elt 187/11, che potete scaricare, previa registrazione sul sito di Natura Giuridica, (l'AEEG ha apportato delle modifiche e delle integrazioni alla sua precedente deliberazione ARG/elt 99/08, in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione – TICA – per la revisione degli strumenti al fine di superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche. Ne parleremo nel dettaglio nel prossimo post ("...e la saturazione reale della nostra pazienza").