I limiti del potere discrezionale della pubblica amministrazione in materia di bonifica di siti contaminati di interesse nazionale

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Quali sono i limiti del potere discrezionale della pubblica amministrazione in materia di bonifica di siti contaminati di interesse nazionale?
Fino dove si può spingere il giudizio del giudice amministrativo?

Di chi è la competenza per i procedimenti di bonifica?

E come deve comportarsi la pubblica amministrazione nei confronti di una richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica?

Partendo da quest’ultimo interrogativo, il TAR Firenze ha sottolineato che nel caso in cui un soggetto intenda avvalersi della facoltà di cui all’art. 265 d.lgs. n. 152/06 – rimodulazione degli obiettivi di bonifica, in relazione alla diversa metodologia, fondata sul progressivo superamento delle soglie di contaminazione e di rischio, per dare luogo alla procedura di bonifica – l’Amministrazione non è obbligata a disporre varianti, se nella sua discrezionalità non le ritiene comunque conformi agli obiettivi prefissati, ma deve pur sempre considerare la richiesta da parte del privato interessato ed eventualmente motivare sulle ragioni del diniego, e non può in alcun caso non disporre alcun contraddittorio sul punto.
In ogni caso, esiste certo, in materia tecnico-ambientale, un certo grado di discrezionalità di giudizio da parte della p.a. davanti alla quale la delibazione del giudice amministrativo si arresta. 
Ma non bisogna dimenticare che tale sindacato può comunque sempre esercitarsi nelle ipotesi di contraddittorietà ed illogicità manifesta, dovendo comunque sempre le decisioni della p.a. sostanziarsi come adeguatamente motivate, corrette, ragionevoli, proporzionate e attendibili, anche qualora si dia luogo all’applicazione della c.d. “discrezionalità tecnica”.

Nel caso analizzato nella sentenza che vi propongo oggi (TAR Firenze, n. 6610/10, che potete scaricare gratuitamente sul sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione), si dibatteva intorno all’annosa questione relativa alla barriera fisica e alla barriera idraulica, già affrontata nelle pagine del blog (Barriera fisica o idraulica: questo è il problema).

Bene, il Collegio ha sottolineato che l’approfondita illustrazione delle ragioni a sostegno della migliore efficacia del confinamento fisico di cui alla memoria dell’Amministrazione dovevano essere a suo tempo inserite nella motivazione delle prescrizioni relative: non possono essere una forma integrativa di tale motivazione per la prima volta rappresentata in sede giurisdizionale e senza contraddittorio.

Infine: in campo ambientale, sulla base del c.d. “principio di precauzione” di origine comunitaria, la Pubblica amministrazione può adottare provvedimenti ritenuti necessari laddove si paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato, anche in mancanza di un rischio concretamente accertato.


Anche in questo caso, tuttavia, c’è un “ma”: ma è altrettanto necessario che tale principio si armonizzi con quello delle “proporzionalità”, consistente nel dovere della stessa p.a. di adottare soluzioni idonee comportanti il minor sacrificio possibile per gli interessati senza poter imporre, con atti amministrativi o legislativi, obblighi o restrizioni alle libertà (anche economiche) dei cittadini, tutelate come tali dal diritto comunitario, in misura superiore, quindi sproporzionata, a quella strettamente necessaria per il pubblico interesse in presenza e disponibilità di altri strumenti ugualmente efficaci ma meno negativamente incidenti
Non sussiste, in sostanza, la prevalenza di un principio sull’altro, ma si deve ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in considerazione.

Insomma, ancora una volta viene sottolineato che l’Amministrazione non può permettersi di agire discrezionalmente quando e come vuole, ma deve in ogni caso coinvolgere i diretti interessati, e deve motivare le proprie scelte.


Con meno discrezionalità e un po’ più di discrezione….

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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Foto: “DISCREZIONE” originally uploaded by DISAMISTADE_my life is a reportage!