Barriera fisica o idraulica? Questo è il problema

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Chi opera nel campo delle bonifiche conosce fin troppo bene questo problema: nell’ambito delle operazioni di bonifica di siti contaminati, spesso la direzione rifiuti e bonifiche del Ministero dell’ambiente impone la realizzazione di una barriera fisica, l’unica considerata idonea a “fronteggiare” lo stato di inquinamento, confinandolo, per poterlo più facilmente gestire.

Di recente, il TAR Toscana (sentenza n. 3973/09) è intervenuto a dirimere una delle molteplici contestazioni, in materia di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale: è sufficiente la realizzazione di una barriera idraulica, o la costruzione di una barriera fisica è l’unica strada percorribile per bonificare il sito?

Nel caso, la società ricorrente – titolare di un sito posto all’interno di un’area industriale inserita nel novero dei siti di interesse nazionale – impugnava il verbale di una conferenza di servizi, con il quale veniva imposto alla società stessa di avviare la realizzazione di un sistema di bonifica delle acque di falda, basato sul confinamento fisico, e di un sistema idraulico di emungimento delle acque a monte della barriera fisica e successivo trattamento, lungo tutto il fronte dello stabilimento a valle idrogeologico dell’area.

Il TAR Toscana (sentenza n. 3973/09), chiamato a dirimere la controversia, ha affermato che, quando emergono elementi che depongono nel senso di una sostanziale adesione delle competenti Amministrazioni in favore del modello della barriera idraulica, il mutamento di avviso da parte delle Amministrazioni stesse, con opzione verso un’altra tipologia di intervento (barriera fisica), può avvenire soltanto in base ad una congrua ed approfondita motivazione, e solo all’esito di un’adeguata istruttoria, che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso.
Prima ancora che per l’osservanza di obblighi procedimentali, prima ancora che da specifiche norme in vigore nel settore della disciplina ambientale, deriva dai principi generali di economicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui alla legge sul procedimento amministrativo.

Nel caso in esame – la cui vicenda si può approfondire leggendo il testo completo della sentenza, scaricabile previa semplice registrazione sul sito di Natura Giuridica – il TAR di Firenze (sentenza n. 3973/09) ha rilevato che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare ed accertare:
  • non solo l’effettiva inefficacia di misure meno invasive della barriera fisica (in particolare la barriera idraulica),
  • ma anche l’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema di confinamento fisico.
Pertanto, il confinamento fisico, o al limite anche un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, avrebbe potuto essere imposto solo dopo un’analisi comparativa tra le diverse alternative in gioco.

Questa analisi, inoltre, si sarebbe dovuta incentrare sull’efficacia delle diverse alternative nel raggiungere gli obiettivi finali, sulle concentrazioni residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro compatibilità con l’urgenza del provvedere, e sull’impatto rispetto all’ambiente circostante gli interventi.

E, inoltre, l’analisi avrebbe implicato la valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle differenti opzioni sul campo, con necessaria precisazione, da parte della P.A., non solo dei vantaggi effettivi connessi alla misura del confinamento fisico, ma anche della comparazione con i relativi svantaggi, fornendo la prova di aver adeguatamente valutato questi ultimi.

Per quanto riguarda la barriera fisica, il TAR Toscana (TAR di Firenze, n. 3973/09) ha affermato che
la scelta del sistema della barriera fisica richiede un’attenta istruttoria sugli effetti che la barriera stessa ha sulle dinamiche idriche e geologiche dell’area sottostante, sulle possibili interazioni tre le due tipologie di barriera (idraulica e fisica), al fine di impedire duplicazioni di interventi (con inutile aggravio dei costi) e interazioni negative (che comportano un aggravamento dei rischi che si intendevano scongiurare); oltre ad un’analisi costi/benefici in merito alle quantità di materiale contaminato di cui la realizzazione dell’opera avrebbe richiesto la movimentazione.
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Foto: “amlet dog” originally uploaded by Marco Cinque