Una barriera fisica contro i mutevoli atteggiamenti della pubblica amministrazione

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Siamo tutti a favore della tutela dell’ambiente, beninteso.
Ma occorre pur sempre trovare un equilibrio con le esigenze degli operatori del settore, che oltre al proprio tornaconto personale, fanno, sia pure indirettamente, gli interessi dei cittadini, fornendo loro servizi che, inevitabilmente, hanno anche un impatto sull’ambiente.

In tema di bonifiche, ad esempio, uno dei temi cari al TAR di Firenze (anche in questo settore ci sono delle competenze specifiche: se a Napoli si parla soprattutto di rifiuti e in Puglia di energie rinnovabili, in Toscana l’argomento più gettonato è quello relativo alla bonifica dei siti contaminati) è quello che riguarda la scelta fra la barriera fisica e quella idraulica, nelle operazioni, appunto, di bonifica dei siti contaminati.
In un vecchio post, pubblicato sul blog ambientale Natura Giuridica nell’aprile dell’anno scorso (“Barriera fisica o idraulica? Questo è il problema”), mettevo in evidenza che l’Amministrazione, nel cambiare idea (aveva dato l’ok per il barrieramento idraulico, efficiente ma più economico di quello fisico) avrebbe dovuto valutare ed accertare:
• non solo l’effettiva inefficacia di misure meno invasive della barriera fisica (in particolare la barriera idraulica),
• ma anche l’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema di confinamento fisico.
Pertanto, il confinamento fisico, o al limite anche un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, avrebbe potuto essere imposto solo dopo un’analisi comparativa tra le diverse alternative in gioco.

Chiaro? È legittimo cambiare idea, ma occorre dare delle motivazioni. E sarebbe meglio, in ogni caso, ponderare le decisioni, per non doverci sempre tornare sopra.
È anche una questione di celerità dei procedimenti amministrativi di bonifica, e questo mutevole atteggiamento è una delle concause del procedere a rilento delle bonifiche nel nostro Paese…
Con la sentenza n. 1540 del 2010 TAR Toscana (potete approfondire la storia relativa alla vicenda scaricando il testo della sentenza registrandovi gratuitamente sul sito di Natura Giuridica), il giudice  si è visto costretto a ribadire, pazientemente, il concetto: se ci sono degli elementi che depongono nel senso di una sostanziale adesione delle competenti Amministrazioni in favore del modello della barriera idraulica, il mutamento di avviso da parte delle Amministrazioni stesse, con opzione verso un’altra tipologia di intervento (barriera fisica), può avvenire solo in base ad una congrua ed approfondita motivazione ed all’esito di un’adeguata istruttoria, che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso.

Semplice rispetto di obblighi procedimentali, di specifiche norme vigenti nel settore della disciplina ambientale, di principi generali di economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, oltre che di buon senso,
In sostanza: in casi analoghi a quello di specie, la P.A. deve verificare e dar conto dell’effettiva inefficacia di misure meno invasive della barriera fisica (in particolare, della barriera idraulica), nonché dell’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema di confinamento fisico.
La scelta per la barriera fisica, ovvero per un utilizzo combinato delle diverse tipologie di intervento, può avvenire solo all’esito di un’analisi comparativa tra le distinte alternative in gioco, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’area, in termini di efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali, concentrazioni residue, tempi di esecuzione (e loro compatibilità con il richiamo all’urgenza di provvedere), impatto sull’ambiente circostante gli interventi.
Si tratta di un’analisi che implica la valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni sul campo, e non solo di quelle che, per i più svariati motivi decontestualizzati, “fanno comodo”.

In definitiva, se c’è bisogno di unica barriera fisica tout court, in un Paese malato di sterili contrapposizioni politico-amministrative (di barriere fisiche, in senso lato…), è quella contro il mutevole ed ondivago incedere di coloro che, invece di rappresentarci e di curare i nostri interessi, si trincera dietro….barriere fisiche.
Una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia…

Ma tutto sarebbe molto più facile se la politica, per usare un termine molto lato, venisse allo scoperto, abbattesse le inutili barriere fisiche di ogni tipo che impediscono al nostro paese di prendere il volo, verso un mondo più sostenibile, più leggero e meno corporativo.

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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Foto: “Cocci aguzzi di bottiglia” originally uploaded by PPG3