Fino a quando si può usufruire degli incentivi previsti per le fonti di energia rinnovabile?

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Il tema relativo agli incentivi alle fonti di energia rinnovabile è uno di quelli che desta maggiore interesse, nell’ambito del diritto dell’energia.

Molti di voi mi contattano per sapere cosa fare, come farlo, quali incentivi, quali vantaggi economici si possono trarre dall’installazione di pannelli fotovoltaici, di impianti minieolici….o dall’affitto di terreni affinchè qualche grande investitore possa installare impianti per la produzione di energia pulita.

Natura Giuridica ha spesso parlato degli incentivi, finora con particolar attenzione alla fonte di energia rinnovabile più conosciuta, economica, e – burocrazia italica a parte – facile da installare: il fotovoltaico.
Il fotovoltaico in zona agricola, in questo particolare momento storico, la sta facendo da padrone….l’anno prossimo cambieranno – in peggio – le tariffe incentivanti del conto energia, e c’è tempo fino a fine anno per non perdere questo treno.
Motivo per cui c’è una corsa abbastanza sfrenata, e frenetica, all’accaparramento di più terreni possibile, di maggiori estensioni possibili, attraverso il ricorso a truschini vari (in sostanza: il frazionamento delle potenze per le quali si richiede l'autorizzazione...) per eludere l’autorizzazione unica e ricadere nell’ambito della DIA, denuncia di inizio attività

Un quesito che spesso mi viene posto è il seguente: per ottenere l’incentivo, l’impianto deve essere autorizzato entro la “data di scadenza”, oppure è sufficiente che entro la stessa sia stata presentata la domanda di autorizzazione?

Il Consiglio di Stato, con una sentenza recente (n. 11/2010, liberamente scaricabile sul sito di Natura Giuridica, per utenti registrati) ha affrontato il tema in relazione ad impianti per i quali era stata richiesta l’autorizzazione all’inizio del nuovo millennio……

In estrema sintesi, il Consiglio di Stato (sentenza n. 11/2010) ha messo in evidenza che, ai sensi del decreto Bersani (D.Lgs n. 79/99) non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni per la costruzione degli impianti sono state presentate all’Autorità entro il 31 dicembre 2002 e richieste entro il 31 marzo 2000, perché non è necessario che entro quest’ultimo termine le autorizzazioni siano state ottenute.

La volontà del legislatore, infatti, era quella di differire al 31 dicembre 2002 l’originario termine di decadenza del 31 marzo 2000, previsto per l’esibizione delle autorizzazioni indispensabili per la realizzazione degli impianti beneficiari delle incentivazioni per l’uso di fonti rinnovabili.

Per ottenere tale salvezza, il legislatore esigeva l’effettuazione, entro l’originaria data, di due diversi adempimenti:
  • da un lato “aver presentato all’Autorità tutte le autorizzazioni, che, per essere state già rilasciate alla data suddetta, fossero in possesso degli interessati”
  • dall’altro, “avere, comunque, inoltrato, entro la stessa data, la richiesta delle autorizzazioni, di cui non fosse possibile la produzione in quanto non ancora rilasciate….
Oggi, si può dire che valgono le stesse regole?

Per saperne di più, contatta Natura Giuridica ai seguenti recapiti

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Per un approfondimento sugli incentivi sugli impianti fotovoltaici, leggi i seguenti post, pubblicati sul blog di Natura Giuridica, l’EcoBlogico di InFormazione, comunicazione e diritto ambientale:

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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