Una sbirciatina sulla bozza di linee guida nazionali in materia di energia rinnovabile

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Per chi, come me, si occupa di consulenza ambientale e di web 2.0, parlare di diritto dell’ambiente risulta un’esperienza per certi versi entusiasmante, ma allo stesso tempo estremamente faticosa.

Occorre, infatti, trovare il giusto equilibrio fra:
  • il linguaggio aulico degli articoli di dottrina e dei pareri legali ambientali;
  • lo studio analitico e scientifico scientifico delle questioni, sempre più numerose, sottoposte alla mia attenzione dagli operatori del settore ambientale;
  • il metodo divulgativo, indispensabile, a mio avviso, per interessare il grande pubblico, e renderlo, di conseguenza, partecipe di un processo che ha bisogno di condivisione, dialogo, partecipazione.
In numerose occasioni ho sottolineato, nelle pagine del blog di NG, l’incapacità del nostro legislatore di adottare una normativa in campo ambientale coerente, integrata, lungimirante, puntuale: in sintesi, in grado di garantire, al contempo, certezza del diritto, tutela dell’ambiente e competitività delle imprese operanti nel settore.

In Italia dovrebbero esistere, già da parecchio tempo, linee guida nazionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, con il delicato compito di assicurare un corretto inserimento degli impianti (in particolare di quelli eolici e fotovoltaici), nel paesaggio.

Dovrebbero, perché a distanza di più di sei anni dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 387/03, che ne preannunciava l’indispensabile emanazione, tali linee guida sono rimaste…inevase.

C’è, a dire il vero, una prima bozza: in attesa delle loro definitiva emanazione, cominciamo a dare una sbirciatina alla bozza di linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 387/03.
Sbirciatina volta a tracciare un quadro complessivo generale, al fine di vedere la direzione che, al momento, sembra essere stata presa dal legislatore nazionale in materia. 

In attesa della definitiva approvazione delle linee guida – che, spiace dirlo, data la loro importanza, non sono fra le priorità dei governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni, più portati a diatribe sterili che a concrete decisioni – in ogni regione vigono delle regole parzialmente diverse fra di loro, che hanno dato vita a situazioni disomogenee sul territorio italiano, in relazione alla minuziosità, o meno, della normativa “di dettaglio”, che, oltre ad aver sollevato dubbi di legittimità costituzionale di alcune leggi regionali, ha creato disparità di trattamento, e molti, troppi dubbi fra gli operatori, e gli interpreti, del settore.
Mi riferisco, ad esempio, alla diversa “modulazione” e soglie di potenza massima, affinché un determinato impianto possa rientrare in una precisa categoria; ad alcune caratteristiche tecniche degli impianti stessi; ad alcune discipline particolari, come quella dettata in materia di anemometri; etc…

In sintesi: le linee guida dettano modalità procedimentali e criteri tecnici per la costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti e per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

La bozza di linee guida in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili prosegue con l’elencazione analitica degli interventi soggetti ad autorizzazione unica (con l’indicazione dei contenuti minimi dell’istanza, l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico) e di quelli che, al contrario, ne sono esenti, e che sono riassunti nella tabella che segue:

FONTE SOGLIE
Eolica 60 kW
Solare fotovoltaica 20 kW
Idraulica 100 kW
Biomasse 200 kW
 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW

La bozza di linee guida, inoltre, specifica quali sono gli interventi di attività edilizia libera.

Le linee guida intervengono anche a cercare di mettere ordine a questioni urbanistiche sulle quali la giurisprudenza spesso è costretta ad intervenire, sancendo principi non sempre congruenti fra di loro:
Segue un elenco di criteri generali per l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con la precisazione che le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, secondo le modalità e dei criteri di cui agli allegati.
Le regioni, inoltre, devono conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio attraverso atti di programmazione congruenti rispetto alla quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata: di conseguenza, le aree non idonee sono individuate nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing.

Prossimamente NG vi parlerà della bozza di linee guida più nel dettaglio: in ogni caso, speriamo che il legislatore sia più svelto, e mi “costringa” a parlare del testo pubblicato in gazzetta ufficiale….

Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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