La mancanza di una corretta allocazione delle competenze ambientali ed energetiche ha effetti negativi sulla certezza delle relazioni giuridiche, perché da un lato impedisce spesso di conoscere con precisione l’autorità competente in materia e le modalità attraverso le quali quest’ultima può esplicare i suoi poteri (che possono variare da regione a regione, a seconda delle diverse regolazioni assunte da ognuna al riguardo) e, dall’altro, perché rischia di creare sovrapposizioni e duplicazioni di titoli autorizzatori o annose dispute sulle stesse.
Al danno provocato da un sistema normativo scoordinato perché figlio di continui, e miopi, aggiustamenti, si deve aggiungere la beffa che spesso molti operatori del settore subiscono, a causa del silenzio con cui ammantano il loro (non) operato: ne abbiamo già parlato molte volte nelle pagine di questo blog (per un riassunto, leggete il post: “The sound of silence”).
Quali sono, in concreto, i reali poteri delle amministrazioni, e come possono esercitarli?
Si tratta di un interrogativo al quale non è possibile dare un’unica risposta generalizzata: per valutare la correttezza del comportamento di un’amministrazione occorre calarlo nel singolo contesto, e valutarlo alla luce della normativa applicabile.
Tuttavia, per farsi un’idea di cosa è stato deciso in alcuni casi, sul sito di Natura Giuridica sono stati recentemente pubblicati alcuni documenti nei quali sono state analizzate diverse fattispecie, cui è stata data una soluzione, sulla base delle regole applicabili al caso e del comportamento tenuto, in concreto, dall’amministrazione coinvolta.
Nel post “Come essere risarciti per i comportamenti meramente dilatori delle PP.AA.” abbiamo visto come agire per chiedere il risarcimento del danno ad una amministrazione “indolente”: in questo cerchiamo di delineare meglio i contorni dei poteri delle amministrazioni, con particolare risalto al ruolo dei Comuni.
Ebbene, nei documenti recentemente pubblicati sul sito di Natura Giuridica, nella sezione PREMIUM è stato analizzato il ruolo:
• di una peculiare amministrazione provinciale (quella di Trento), cui la legge riconosce, sì, una particolare posizione, differenziata rispetto alle alte province, che tuttavia deve coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e con quella concorrente in materia di energia, e deve essere esercitata sia nell’ambito degli obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sia in quello relativo alla ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili (titolo del documento: “Competenza legislativa primaria di Province autonome su paesaggio”);
• del Comune:
o nella localizzazione di aree inidonee (titolo del documento: “Poteri del Comune di individuare aree inidonee”),
o nell’inibire la realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale (titolo del documento: “Limitazione del Potere soprassessorio del Comune - Sospensione della pratica DIA”) e
o nell’iter autorizzativo di un impianto alimentato da biomasse provenienti da filiera corta (titolo del documento: “Poteri e ruolo del Comune in iter autorizzativo - Non cumulabilità di 2 istituti di semplificazione”).
In passato sono stati pubblicati altri documenti, che riguardano altri casi particolari, e in futuro la sezione sarà ulteriormente arricchita.
Se avete dei dubbi su casi particolari, non esitate a contattare Natura Giuridica per esporre il vostro problema: siamo qui apposta per risolvere, nel minor tempo possibile, le vostre problematiche nei settori del diritto dell’ambiente e dell’energia.