Il titolo che ho scelto per questo post mi è venuto in mente rileggendo la sentenza, e pensando ad una certa declinazione della non meglio precisata “italianità”, che va tanto di moda in questi mesi…
Certo che italianità a me fa pensare ad un coacervo di competenze, intrecciate, sovrapposte, scoordinate, che crea (aumenta la) confusione su chi, come, quando e perché deve adottare certe decisioni (in modo autorevole, efficace ed efficiente, bisognerebbe aggiungere….)
La vicenda trae origine da due ricorsi, aventi entrambi ad oggetto disposizioni concernenti la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: le due regioni ricorrenti (Veneto e Toscana) lamentavano, in sostanza, di essere state spogliate di alcune competenze in materia di energie rinnovabili a favore delle Province (che ultimamente un po’ tutti dicono di voler abolire, per continuare a farle rimanere lì dove sono…..).
In un caso (Regione Veneto) la disposizione oggetto di censura avrebbe stabilito – secondo la ricorrente – “che d'ora in poi spetti alla Provincia il compito di rilasciare l'autorizzazione unica”, anziché alla Regione, che lamentava, dunque, di essere stata spogliata di una competenza a favore della Provincia.
Inoltre, la regione Veneto si doleva del fatto che le direttive che l’AEEG (Autorità per l’energia elettrica ed il gas) emana a proposito del collegamento degli impianti da fonti energetiche rinnovabili alla rete elettrica sarebbero “arricchite” dalla disposizione oggetto di censura, ledendo l’art. 117 della Costituzione in quanto il legislatore statale avrebbe attribuito nuovi compiti all'Autorità, “senza ilbenché minimo confronto con le Regioni”…
Nel secondo (Regione Toscana) la ricorrente non ha contestato l'attribuzione ad un organo dello Stato di tale funzione amministrativa, ma ha lamentato il fatto che essa non fosse accompagnata dalla necessità di una previa intesa con la Regione, come imporrebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione…
Per un approfondimento analitico della sentenza, vi rimando al testo completo, che potrete scaricare gratuitamente sul sito di Natura Giuridica, consulenza ambientale per imprese e pubbliche amministrazioni.
Di seguito, vi riporto un estratto di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 88/2009.
In estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha affermato che:
• l'art. 12 del D.Lgs n. 387 del 2003, così come modificato dall’2, comma 158, lettera a), della legge n. 244 del 2007, non ha tolto alla Regione il compito di rilasciare l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nella specie, la Corte ha sottolineato l’evidente erroneità del presupposto interpretativo della ricorrente, che lamentava di essere stata spogliata, a favore della Provincia, di una competenza in una materia - produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - ritenuta oggetto di potestà legislativa concorrente.
• l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pur operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione costituisce una autorità nazionale riconducibile alla materia della organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali: non vi è ragione per ritenere che tale posizione di indipendenza, ovvero il carattere neutrale che le Autorità di tale natura in linea di principio assumono rispetto agli interessi cui sono preposte, possano produrre alterazioni dei criteri costituzionali in base ai quali viene ripartito l'esercizio delle competenze amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali.
La peculiare collocazione dell'Autorità nell'apparato amministrativo dello Stato, quand'anche indotta da vincoli comunitari, non ne elide, perciò, il carattere nazionale, così che resta necessario accertare se le attribuzioni di cui detta Autorità gode, al fine di regolare e controllare il settore di propria competenza, siano compatibili con la sfera di competenza costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.
Nella specie, la Corte Costituzionale ha affermato che la legge statale può assegnare all'Autorità, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative di cui lo Stato stesso è titolare, o di cui possa comunque rivendicare legittimamente l'esercizio, sia in quanto sussistano le condizioni per la chiamata in sussidiarietà al livello centrale del compito in questione, ovvero in quanto, in casi eccezionali, sia il diritto comunitario ad imporre normative statali derogatrici di tale quadro della normale distribuzione costituzionale delle competenze interne.