Palin Granit: il sottoprodotto fa capolino nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (2)

0 commenti
(segue da)

La decisione della Corte di Giustizia:
la Corte, pur respingendo gli argomenti proposti dalla società, ha esaminato “d’ufficio” (Paone) un’ulteriore questione che, per la sua importanza, riporterò integralmente di seguito. 
Nella sentenza ARCO Chemie Nederland e a., la Corte ha sottolineato l'importanza di verificare se la sostanza sia un residuo di produzione, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore.
Nella specie, la produzione di detriti non è lo scopo primario della Palin Granit: i detriti, infatti, vengono prodotti solo in via accessoria e l'impresa cerca di limitarne la quantità, e per questo motivo devono esser qualificati come rifiuti.

A tale interpretazione – e qui inizia l’analisi “d’ufficio” – potrebbe essere opposto l'argomento che un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di «disfarsi» […] ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari.

Un'analisi del genere non contrasterebbe con le finalità della direttiva 75/442.In effetti non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti.

Tuttavia…

(continua)

foto