Bonifiche: responsabilità, contaminazione pregressa, confinamento fisico, acque di falda

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La recente sentenza del T.A.R. Sicilia-Catania, n. 1188 del 17 giugno 2008, che oggi vi propongo, riguarda, in estrema sintesi:
  • operazioni di confinamento fisico come attività di messa in sicurezza d’emergenza in relazione ad uno sversamento accidentale;
  • la necessità dell’accertamento delle responsabilità dell’inquinamento
  • la c.d. “contaminazione pregressa
  • i presupposti per procedere alle attività di M.I.S.E. e di bonifica
  • le acque di falda

Rimandando alla lettura integrale della sentenza per un approfondimento, si vuole, in questa sede, evidenziare quanto sottolineato dal Giudice amministrativo siciliano, in conformità con l’orientamento prevalente della giurisprudenza in materia.

Ecco le massime:

In presenza di una situazione di contaminazione pregressa, storica, e diffusa, imporre ad una società (a seguito di uno sversamento accidentale) la bonifica dell’area “fino all’evidenza di terreno pulito” implica che quest’ultima dovrebbe non solo doverosamente eliminare gli effetti diretti ed indiretti dello sversamento, ma accollarsi anche la rimozione dell’inquinamento precedentemente prodotto da terzi o comunque la cui provenienza non è stata accertata, in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 240 e 242 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06)

E’ illegittima l’imposizione di obblighi di bonifica generalizzati, senza previo accertamento della responsabilità dell’inquinamento e con metodi tecnici di intervento, le cui modalità non siano state in nessuna parte confrontate nel procedimento con le imprese interessate, con violazione dei loro diritti di partecipazione ex lege 241/90.

Nel quadro normativo attuale, i presupposti per procedere alla M.I.S.E. sono del tutto differenti da quelli per ordinare una bonifica: non è pertanto legittimo imporre quest’ultima sub specie di MISE, per l’evidente insufficienza di quest’ultima a porre rimedio ad un fenomeno di inquinamento risalente e radicato (cfr. la sentenza n. 1254/07 del TAR Catania e la sentenza successiva nr. 200/08).

Le acque di falda emunte nel corso delle operazioni di bonifica vanno qualificate non come rifiuti, ma come acque reflue di provenienza industriale (cfr. sentenza TAR Catania n. 1254/07 e n. 207/08).



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Anonimo
2 luglio 2009 alle ore 17:39

caso analogo si è configurato a spinetta marengo, dove si riscontra un diffuso inquinamento della falda con cromo esavalente.

il processo non è ancora avviato, la Magistratura sta indagando ma....la responsabilità oggettiva da contaminazione pregressa è un fatto dopo questa sentenza.

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