Nella sentenza del TAR del Trentino Alto Adige n. 152 del 2008 il Giudice amministrativo ha affermato che “nella divisione in zone del territorio comunale, operata dallo strumento urbanistico generale, la destinazione agricola di una zona non coincide con l’effettiva coltivazione dei relativi fondi, ma ha spesso la finalità di evitare ulteriori espansioni degli insediamenti e significa, in tal caso, che la zona stessa dev'essere conservata a verde.
Per tale ragione, anche qualora l'intento sia quello di valorizzare la vocazione rurale della zona, non per questo sono sempre e comunque esclusi gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all'attività agricola ed alla eventuale esigenza dell'imprenditore agricolo di risiedere sul fondo".
Tale destinazione non preclude, infatti:
- la realizzazione di opere che, non pregiudicando l'assetto territoriale agricolo, non possano tuttavia essere convenientemente collocate in altre zone, ma non esclude nemmeno
- la realizzazione di opere che siano pertinenziali o funzionali agli insediamenti ed all'economia dell'area e che comunque si inseriscano senza turbare o alterare la destinazione in atto.
La zonizzazione agricola assume carattere residuale, nel significato appena descritto, salvo l'esistenza di un espresso divieto nello strumento urbanistico che prescriva l'utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva, salvaguardando espressamente la relativa vocazione”.
Alla base di tale affermazione, il TAR del Trentino Alto Adige ha richiamato una deliberazione della Giunta provinciale recante indirizzi interpretativi relativamente alla normativa che disciplina l’ installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici, che sancisce l’indifferenza di tali impianti rispetto alla destinazione di zona, qualora la loro funzione prevalente sia quella di ottenere il risparmio energetico delle singole unità immobiliari, comprese quelle con destinazione diversa da quella residenziale.
Infine, evidenzia che, nella specie, sono presenti entrambi gli elementi che caratterizzano la nozione di impianto tecnologico pertinenziale, al servizio di un fabbricato esistente, che sono rappresentati:
1. dal rapporto quantitativo con il manufatto principale (nel senso che il medesimo deve essere di entità adeguata e non esorbitante), e
2. dall’esistenza di un collegamento funzionale tra tale opera e la cosa principale (con la conseguente incapacità per la medesima di essere utilizzata separatamente ed autonomamente).