I residui di produzione non sono rifiuti quando... (2)

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Nel precedente post abbiamo analizzato la prima delle tre condizioni che, secondo la Comunicazione, devono cumulativamente esistere perché un residuo di produzione possa essere considerato un sottoprodotto (la certezza dell’utilizzo)

Ora analizziamo le altre due (assenza di una trasformazione preliminare; continuità del processo di produzione).

Il materiale può essere riutilizzato senza che sia previamente trasformato?
Si tratta di una condizione che in alcuni casi è difficile da valutare; la catena del valore di un sottoprodotto, infatti, prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile.

Così, dopo la produzione, il materiale può essere lavato, seccato, raffinato, omogeneizzato.
Lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo.
Può essere oggetto di controlli di qualità.
E via discorrendo

Alcune di queste operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante.
Altre vengono effettuate presso l'utilizzatore successivo.
Infine, capita che le stesse possano essere effettuate da intermediari.

Bene, nella misura in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione, non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto: a tal proposito la Corte di Giustizia ha ritenuto che se un materiale necessita di un'operazione di recupero per poter essere riutilizzato, anche quando una tale utilizzazione è certa, esso va considerato rifiuto fino al completamento dell'operazione.

Continuità del processo di produzione
Dunque, se la preparazione del materiale per il suo riutilizzo avviene nel corso del processo di produzione e il materiale è successivamente spedito per poter essere riutilizzato, si ha allora un sottoprodotto, in conformità dei criteri stabiliti dalla Corte: in questo caso l'autorità competente dovrà determinare se le operazioni sono parte integrante del processo di produzione in corso.

La Commissione, al riguardo, ha evidenziato che sarebbe opportuno che l'autorità competente operasse una distinzione prendendo in considerazione tutti gli elementi osservabili:
  • grado di preparazione del materiale per il suo riutilizzo;
  • natura e portata delle operazioni necessarie per tale preparazione;
  • integrazione di queste operazioni nel processo di produzione principale;
  • eventuale esecuzione delle operazioni da parte di terzi.
Ne consegue che se il materiale, per essere ulteriormente trasformato, viene spostato dal luogo o dallo stabilimento in cui è stato prodotto, è verosimile ritenere che le operazioni necessarie alla sua trasformazione non facciano più parte dello stesso processo di produzione.

Nonostante ciò – e a dimostrazione della complessità della materia, frutto anche della continua evoluzione della tecnica e della specializzazione dei processi industriali –questo elemento da solo non basta a costituire una prova.

Un esempio: la causa sui detriti
Nelle cause Avesta Polarit e Palin Granit, la Corte era stata chiamata a definire le circostanze nelle quali i detriti risultanti dalle attività estrattive e minerarie fossero da considerarsi rifiuti.

La Corte ha stabilito che, quando:
  • i detriti sono ammassati in attesa di un eventuale utilizzo o di un'operazione di trattamento obbligatoria, essi costituiscono rifiuti;
  • i residui fisicamente identificabili, ammassati in attesa di un riutilizzo eventuale ma non certo, senza previa trasformazione, come materiali di riempimento per sostenere le gallerie sotterranee generate dall'attività principale della miniera (estrazione del minerale), non sono da considerare rifiuti.
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(continua)