Adottata in via definitiva una nuova direttiva sui rifiuti per proteggere l’ambiente e la salute umana (parte 2)

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Prevenzione, eco-design e responsabilità estesa dei produttori

A cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno predisporre dei programmi di prevenzione dei rifiuti in cui sono tenuti a:
  • fissare «gli obiettivi di prevenzione»;
  • descrivere le misure di prevenzione esistenti e
  • valutare l'utilità degli esempi di misure indicate dalla direttiva.
Lo scopo di tali obiettivi e misure è quello «di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti».
La Commissione dovrà inoltre presentare una serie di relazioni accompagnate, se necessario, da proposte di misure a sostegno delle attività di prevenzione e di attuazione dei programmi.


Entro il 2014 dovranno essere fissati obiettivi di prevenzione e dissociazione dei rifiuti da raggiungere nel 2020, fondati sulle migliori prassi disponibili.

Inoltre, entro il 2011, dovrà essere formulato un piano d'azione per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, «a modificare gli attuali modelli di consumo» e definire una politica di progettazione ecologica (eco-design) dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza in essi di sostanze nocive, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili.

Più in particolare, per rafforzare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, gli Stati membri potranno adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi e tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa.

Tali misure potranno:
- includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività;
- contemplare l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

Gli Stati membri, dal canto loro, potranno adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità alle disposizioni della direttiva.

Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, d’altra parte, gli Stati membri dovranno tenere conto «della fattibilità tecnica e della praticabilità economica» nonché «degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali», rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.


Una gestione dei rifiuti che non danneggi la salute e l'ambiente

Come principio generale, gli Stati membri devono pendere le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza:
  • danneggiare la salute umana;
  • recare pregiudizio all'ambiente;
  • senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;
  • causare inconvenienti da rumori od odori;
  • danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
Gli Stati membri, inoltre, devono garantire che, all'interno del loro territorio, gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale «conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento».

Secondo il principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti: tuttavia, gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

I piani di gestione dei rifiuti dovranno:
  1. coprire, singolarmente o in combinazione tra loro, la totalità del loro territorio;
  2. comprendere un’analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale;
  3. più in particolare, includere almeno il tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, i sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti e, se necessario, degli investimenti correlati, nonché le informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero.
Autorizzazioni, responsabilità e sanzioni

La direttiva chiede agli Stati membri di imporre a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell'autorità competente, autorizzazione che:
  • potrà essere concessa per un periodo determinato ed essere rinnovata;
  • dovrà precisare almeno i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato, le misure precauzionali e di sicurezza da prendere, il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione, le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie e, infine, le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie;
  • dovrà essere negata qualora l'autorità competente ritenga che il metodo di trattamento previsto «sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell’ambiente».
Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia «sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica».

Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi dovranno essere soggetti a adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.

Gli Stati membri potranno precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.
Possono anche decidere che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.
Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a adottare le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti e dovranno emanare le misure relative alle sanzioni da infliggere in caso di violazione delle disposizioni della direttiva e assicurarne l'applicazione.
Le sanzioni dovranno essere «efficaci, proporzionate e dissuasive».


Infine, è previsto che gli Stati membri dovranno attuare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Seguiranno approfondimenti analitici

Fonte: Parlamento europeo

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