Nella tarda mattina di ieri sul sito del Parlamento europeo è stata pubblicata un’informativa, di cui oggi vi riporto prontamente alcuni stralci, con la quale si rende noto che il Parlamento ha adottato definitivamente una direttiva che, per proteggere l’ambiente e la salute umana:
Esclusioni
Nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria, sono esclusi dall'ambito di applicazione una serie di rifiuti quali:
Gerarchia dei rifiuti: prima di tutto la prevenzione e la riduzione
La direttiva stabilisce una "gerarchia dei rifiuti" che stabilisce in generale un «ordine di priorità» di ciò che costituisce «la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti».
Raccolta differenziata per aumentare di almeno il 50% il riutilizzo e il riciclaggio
Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le attività di preparazione al riutilizzo.
Si tratta, in particolare, di incoraggiare la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, di ricorrere a strumenti economici e a criteri per l'aggiudicazione degli appalti e di fissare obiettivi quantitativi.
Gli Stati membri, inoltre, sono chiamati a prendere misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e, a tal fine, dovranno predisporre regimi di raccolta differenziata dei rifiuti, praticabili dal punto di vista ambientale ed economico, volti a garantire il rispetto dei necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio.
Entro il 2015 gli Stati membri dovranno, quindi:
Ogni tre anni, invece, gli Stati membri dovranno stilare una relazione in merito ai risultati ottenuti e, qualora gli obiettivi non fossero raggiunti, spiegarne le ragioni, illustrando le misure che intendono prendere per porvi rimedio.
(continua)
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- fissa misure per ridurre la produzione di rifiuti, anche incentivando l'eco-design;
- impone il ricorso a regimi di raccolta differenziata entro il 2015 per aumentare di almeno il 50% il riutilizzo e il riciclaggio nel 2020;
- prevede la definizione di programmi di gestione e prevenzione dei rifiuti e norme in materia di autorizzazioni, responsabilità, sanzioni e ispezione degli impianti.
- prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,
- riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia».
Esclusioni
Nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria, sono esclusi dall'ambito di applicazione una serie di rifiuti quali:
- le acque di scarico;
- taluni sottoprodotti di origine animale;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- gli effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola.
Gerarchia dei rifiuti: prima di tutto la prevenzione e la riduzione
La direttiva stabilisce una "gerarchia dei rifiuti" che stabilisce in generale un «ordine di priorità» di ciò che costituisce «la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti».
- In testa alla gerarchia figura la prevenzione, ossia misure - prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto - che riducono la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
- Segue la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- Viene, quindi, il riciclaggio, ossia qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.Esso include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- Segue poi il recupero diverso dal riciclaggio, come il recupero di energia o altre operazioni il cui principale risultato sia di «permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali». A questo proposito, la direttiva precisa che gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani possono essere intesi come attività di recupero unicamente se rispondono a determinati requisiti di "efficienza energetica" fissati dalla direttiva stessa.
- Vi è, da ultimo, lo smaltimento che consiste in qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, come il deposito in discarica, la biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, l’iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, l'incenerimento o il deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera). Al riguardo, la direttiva sottolinea che gli Stati membri «non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di materiali riciclati».
- adottare misure volte a incoraggiare le opzioni «che danno il miglior risultato ambientale complessivo»;
- tenere conto dei principi generali di precauzione e sostenibilità in materia di protezione dell'ambiente, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.
Raccolta differenziata per aumentare di almeno il 50% il riutilizzo e il riciclaggio
Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le attività di preparazione al riutilizzo.
Si tratta, in particolare, di incoraggiare la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, di ricorrere a strumenti economici e a criteri per l'aggiudicazione degli appalti e di fissare obiettivi quantitativi.
Gli Stati membri, inoltre, sono chiamati a prendere misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e, a tal fine, dovranno predisporre regimi di raccolta differenziata dei rifiuti, praticabili dal punto di vista ambientale ed economico, volti a garantire il rispetto dei necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio.
Entro il 2015 gli Stati membri dovranno, quindi:
- istituire regimi di raccolta differenziata «almeno» per la carta, il metallo, la plastica e il vetro;
- adottare le misure necessarie affinché, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti domestici di carta, metallo, plastica e vetro (e, possibilmente, di altra origine) sia aumentata complessivamente almeno del 50% in termini di peso. Entro lo stesso anno, inoltre, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di altri materiali di recupero, incluse le operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, dovranno essere aumentati di almeno il 70% in termini di peso.
Ogni tre anni, invece, gli Stati membri dovranno stilare una relazione in merito ai risultati ottenuti e, qualora gli obiettivi non fossero raggiunti, spiegarne le ragioni, illustrando le misure che intendono prendere per porvi rimedio.
(continua)
Foto 2