Policy risk autorevole e prevenzione: il nostro “asset nella manica”

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La crisi finanziaria globale, che ha dato il là alle altre crisi (economiche, politiche, sociali, energetiche, ambientali) che da anni attanagliano anche le nazioni meglio strutturate, ha avuto delle ripercussioni anche: 
  • sui bilanci degli Stati, costretti (chi più, chi meno) a spending review che – seppur volte ad “eliminare sprechi ed inefficienze, a garantire il controllo dei conti pubblici, a liberare risorse da utilizzare per interventi di sviluppo e a ridare efficienza al settore pubblico allo scopo di concentrare l’azione su chi ne ha bisogno” – hanno in qualche modo ridimensionato (anche) gli investimenti nel settore della green economy; 
  • sulle politiche nazionali in materia di incentivazioni all’energia pulita che, specie nel nostro Paese, hanno subito numerose modifiche negli ultimi anni; 
  • sui meccanismi finanziari internazionali, che “balbettano”, e sulle tradizionali fonti di finanziamento, soprattutto nel settore della green finance, che si trovano ad affrontare vincoli di capitale molto alti proprio nel momento in cui c’è una forte domanda di capitale per la realizzazione di infrastrutture a bassa “emissione di carbonio”. 
Iniziata con queste parole sul quadro politico-finanziario globale l’analisi effettuata dalla Climate policy Initiative (CPI) sui “risk gaps”, i rischi connessi alla lacune create dalla mancanza di una policy (non solo) ambientale integrata e coordinata, in grado di affrontare preventivamente i rischi connessi alla trasformazione in senso “sostenibile” della nostra economia e di diventare, pro quota, una “policy risk” capace di adottare degli strumenti adatti per i “clean invesments”. 

Nell’articolo “Policy risk autorevole e prevenzione: il nostro asset nella manica”, pubblicato lo scorso 18 febbraio 2013 su “Il quotidiano IPSOA – Professionalità quotidiana” potrete leggere un analitico approfondimento del documento della CPI che, in conclusione al suo ponderoso lavoro, ha sottolineato che non è oro tutto quello che luccica e, nel prospettare alcune possibili soluzioni ai problemi di carattere finanziario connessi allo sviluppo di un’economia sostenibile, si propone soprattutto aprire un dibattito in merito, al fine di superare contrapposizioni volte a prospettare soluzioni “complete” rispetto a quelle – “ovviamente” criticabili e/o impraticabili – della controparte, e di porre le basi per una concreta applicabilità futura. 

Strumenti assicurativi ancora in fase di sviluppo, dunque, che in alcuni casi sono già stati parzialmente implementati: “un passo nella direzione giusta”, chiosa il CPI, e una buona occasione anche per le compagnie assicurative, già da tempo impegnate a far fronte ai danni provocati dagli eventi meteorologici estremi, conseguenza del global warming, che rischiano sempre di più di essere economicamente insostenibili per il settore. 

Ma, al di là della dose di aleatorietà connaturata alla realizzazione di un’economia green, ciò che (deve) preoccupa(re) di più è l’instabilità normativa e l’incostanza politica. 
Da tempo l’AEEG sottolinea l’importanza della regolazione (inteso come “ruolo del regolatore”, come appunto è l’AEEG): estrapolando il concetto, è importante una regolazione in senso lato, quindi anche e soprattutto politica. 
Occorre, detto in altri termini, una regolazione politica, che sappia compiere un salto dimensionale e guardare al medio ma soprattutto lungo periodo, in una dimensione pienamente coerente con quella degli investimenti in infrastrutture ed impianti, da cui possono venire i maggiori benefici sia in termini di efficienza che di concorrenza. 
Una regolazione che ponga fine al caos instabile che finora l’ha fatta da padrone: perché sempre più spesso – di fronte ai ripetuti appelli (di tutti i settori della società, ma soprattutto) dell’imprenditoria alla presa di responsabilità e alla definizione stabile di un quadro normativo certo, coerente, addirittura non (pienamente) condiviso, purché partecipato, autorevole, certo, credibile – il nostro legislatore si trastulla in una sterile e puerile riconferma di se stesso, partorendo quotidiane norme, deroghe, proroghe, farcite di condoni, sanatorie, smentite e riformulazioni, che vanno in direzione contraria alle sagge parole di programmazione partecipata tutti gli operatori del settore invocano per una normativa che non sia, come avvenuto sinora, uno “spazio libero”, che il legislatore può continuamente riempire, a proprio piacimento, per norme ad personas o ad opificuim, ma la sintesi partecipata delle diverse, ma non necessariamente divergenti, esigenze di tutti gli operatori (non solo) del settore. 

In conclusione, al di là della bontà – in ogni caso da perfezionare, nel prossimo futuro – di strumenti assicurativi e finanziari per far fronte al rischio di politiche instabili, sarebbe molto più semplice implementare, e successivamente applicare, una policy (nel senso, questa volta, di politica) risk in grado di programmare il futuro, di gestire il rischio “residuo” ed indirizzare, inter alia, le scelte degli investitori. Una politica del rischio – fortemente connessa al principio di precauzione – è il vero “asset nella manica”.


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70 sfumature di verde. La rivoluzione dei “colletti verdi” e l’importanza strategica del giurista ambientale

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Nel commentare il “successo” degli Stati Generali della green economy, che hanno partorito “70 sfumature di verde” l’ex ministro dell’ambiente Edo Ronchi ha affermato che “l’ampio coinvolgimento di diversi settori […] l’efficacia della piattaforma unitaria di 70 proposte, il consenso ampio raccolto” hanno aperto in Italia una nuova fase, nella quale “mille rivoli si sono incontrati e hanno dato vita ad un fiume, il fiume della green economy che comincia a scorrere anche in Italia”.
Detta così, ci si chiede come mai abbiano tardato così tanto ad arrivare, queste settanta proposte, o come mai qualcuno non ci abbia pensato prima: ma al di là dei “semplicismi comunicativi” ex post, con i quali si distilla un (fin troppo facile) entusiasmo, giustificabile ma non del tutto giustificato, lo stesso documento mette in guardia dall’eccesso di ottimismo, evidenziando che “gli obiettivi da soli non bastano, servono strumenti efficaci e capacità di attuazione”. 

In sostanza, il “problema” non è rappresentato dalle parole dette, ma dal modo attraverso il quale far prendere loro forma, e trasformarle in fatti concreti. 
 Come mettere in pratica, allora, questi principi e questi obiettivi di sostenibilità? 
Quali strumenti utilizzare? 

La risposta a tali interrogativi generali è semplice: il “lavoro verde” costituisce la chiave di volta strutturale del sistema, e deve essere messo al centro, nei processi di riconversione delle imprese (e della società) in chiave ecosostenibile. 
Non solo il lavoro, dunque, “elemento fondante” della nostra Repubblica, ma lavoro verde. 
I green jobs sono stati classificati in due macro-categorie: 
  1. le professioni verdi in senso stretto, caratterizzate da specifiche competenze green; 
  2. le figure attivabili dalla green economy, una sorta di indotto. 
Sebbene non siano connotate da specifiche competenze, sono potenzialmente in grado di trovare collocazione nell’ambito delle filiere o imprese green oriented.
La tendenza del progressivo aumento – nel processo carsico di riconversione in chiave green del sistema produttivo italiano – del ricorso: 
  • al fattore lavoro (anche con l’internalizzazione di figure professionali “le cui competenze, se ben formate, sono in grado di imprimere all’impresa quel salto di qualità verso la frontiera della green economy”), 
  • oltre che al fattore capitale (espresso dall’impegno delle imprese nell’investimento in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni e trasferire un plus competitivo ai beni e servizi prodotti, 
è stato messo in evidenza nel recente rapporto 2012 “GreenItaly, l’economia verde sfida la crisi”, con il quale Symbola, fondazione per le qualità italiane, ha cercato inter alia di classificare le professioni verdi in entrata; di mettere in luce i green jobs più richiesti (e i relativi perché del loro peso specifico); di ipotizzare un possibile futuro sviluppo.
Perché se è vero che risorse finanziarie e capacità di politica gestionale, lungimirante e competitiva giocano un ruolo determinante nella scelta di realizzare un investimento green, la “completa virata aziendale verso la sostenibilità ambientale viene compiuta” soltanto quando ci si dota “di risorse lavorative che apportano in modo strutturale e continuo nel tempo conoscenze potenzialmente legate all’ambito green”. 
Sia internalizzandole sia, per particolari tipologie di green jobs (ad esempio, l’environmental risk manager o giurista ambientale) affiancandole in modo comunque continuativo all’attività imprenditoriale. 
Investire nella sostenibilità ambientale ha numerosi vantaggi, soprattutto nel medio-lungo periodo, arco temporale finora non tenuto in considerazione da scelte politiche all’insegna del piccolo cabotaggio. 

Prima ancora della politica – che sta cominciando a considerare l’opportunità strategica (oltre che sostenibile) di aiutare lo sviluppo dei green jobs, in modo da farli diventare strutturati e strutturali e non più di nicchia – è il mercato che sta richiedendo “a gran voce” professioni verdi: dagli studi condotti da Symbola risulta che “un quarto dell’imprenditoria italiana, corrispondente a quella che punta chiaramente sulla sostenibilità ambientale […] riesce a contribuire alla metà della domanda totale di green jobs in senso stretto. In questo semplice rapporto si esalta la necessità e il valore delle politiche a sostegno della crescita come risultato della coniugazione tra politica industriale e politica attiva del lavoro, di cui le recenti misure governative possono rappresentarne un esempio, in quanto puntano a favorire l’occupabilità nei settori strettamente ‘verdi’ (protezione del territorio, biocarburanti, energie rinnovabili, efficienza energetica nel settore civile e terziario), con particolare riferimento all’inserimento lavorativo in pianta stabile dei giovani”. 

Dopo anni di precariato permanente, la stabilità delle professioni sostenibili rappresenta sicuramente un ulteriore quid pluris legato ai green jobs; ma accanto a questo fattore – indubbiamente importante e fondamentale in prospettiva strutturale – le professioni dei “colletti verdi” si caratterizzano per: 
  • la loro “flessibilità positiva” (la flessibilità è un valore tendenzialmente positivo, che tuttavia dev’essere opportunamente canalizzato affinché possa produrre effetti utili per il bene comune, e non solo per chi la sfrutta); se la stabilità è importante soprattutto per le figure attivabili dalla green economy, la “flessibilità positiva” si estrinseca soprattutto per alcune professioni verdi in senso stretto, caratterizzate, come s’è visto, da specifiche competenze in senso stretto e da un livello di istruzione più elevato; 
  • il loro essere socialmente inclusive (dalla varietà dei principali profili più richiesti di green jobs scaturiscono possibilità di impiego “non solo per i laureati, ma anche per i diplomati e, in certi casi, anche ai meno istruiti, a conferma di come la green economy rappresenti un’opportunità comune non solo a territori, settori di attività e dimensioni di impresa, ma anche alle diverse fasce di popolazione dal differente grado di istruzione, dimostrando un elevato grado di capacità di inclusione sociale”); 
  • il favor dimostrato per l’occupazione giovanile, altro “neo” delle politiche del lavoro negli ultimi anni in Italia, dove la disoccupazione under 30 ha raggiunto livelli incompatibili con la titolarità delle settima piazza dell’élite industriale a livello mondiale. 
Fra i green jobs in senso stretto più richiesti nel 2012 si trovano professioni dal variegato profilo: fra quelle ad alta specializzazione tecnica spiccano quelle informatiche (analisti e progettisti di software; tecnici esperti in applicazioni); ingegneristiche (in particolare, sono richieste le specializzazioni in ingegneria energetico-meccanica e industriale-gestionale); quelle legate al settore della promozione e delle scienze economiche.
Fra le professioni del’indotto green basti pensare a quelle impiegate: 
  • nell’edilizia (“settore le cui future fortune passeranno senza dubbio dall’acquisizione della sensibilità ambientale”, rappresentate dagli idraulici, dai carpentieri e falegnami, dagli elettricisti nelle costruzioni civili e dai tecnici della gestione dei cantieri edili) e 
  • nell’industria (in primis meccanici e montatori industriali e tecnici meccanici, professioni “quasi per natura tradizionali, che se ben accompagnate da percorsi formativi incentrati sulla sostenibilità, anche con un’impronta tecnologica, sono veramente in grado di incanalare la nostra industria verso il sentiero verde”). 
La rivoluzione verde, in sostanza, richiede anche le tradizionali professionalità, che tuttavia devono essere rinnovate nel modo di “pensare sostenibile” (il che implica aggiornamento e competenze anche avanzate nel campo della tecnologia).
In definitiva, tutto è già qui: tutte le professioni, se riescono a “pensare sostenibile”, “sono in grado di apportare innovazione e competitività in chiave green all’impresa, sviluppando tecnologie ed efficienza lungo la fase di processo e promozione unita alla diffusione della sensibilità ambientale nel momento in cui si collocano i prodotti sui mercati”: in particolare, il report indica (sia pure in modo esemplificativo e non esaustivo) le dieci figure di green jobs che nel corso dell’ultimo anno hanno assunto particolare rilievo (tecnico meccatronico; promotore edile di materiali sostenibili; esperto economico finanziario di interventi energetici; energy manager 2.0; agricoltore bio; programmatore agricolo della filiera corta; disegnatore industriale per la sostenibilità e l’efficienza; comunicatore ambientale; esperto della borsa rifiuti dell’edilizia; esperto del restauro urbano storico). 

Professioni tradizionali rinnovate in ottica sostenibile; specializzazione tecnica per il migliore utilizzo delle materie prime e dei processi produttivi; comunicazione (green copywriter), per far conoscere in modo sistematico e strutturale i vantaggi dei green jobs (non è solo indispensabile innovare, ma anche comunicare, visto che la sostenibilità ambientale rappresenta sempre più un elemento distintivo della comunicazione aziendale). 

Come s’è evidenziato, sullo sfondo delle 70 proposte per la green economy, la normativa agisce a livello teorico come collante, e costituisce il primo passo per promuovere un futuro verde e sostenibile; allo stesso modo, sul versante pratico, nel settore dei green jobs negli ultimi anni si è andata diffondendo una nuova figura, di stampo prettamente giuridico:il giurista ambientale. 

Il giurista ambientale (o environmental risk manager giuridico), riveste un’importanza strategica soprattutto dal punto di vista preventivo, in una fase che potremmo definire di “consulenza strategico-stragiudiziale”, a sostegno sia delle imprese, sia delle pubbliche amministrazioni, dal punto di vista non solo della latu sensu sostenibilità ambientale, ma anche di quella: 
  • amministrativa: in quest’ottica, il Giurista ambientale svolge l’importante funzione di sostegno dell’attività amministrativa-burocratica delle aziende e della pubblica amministrazione, che spesso si trovano in difficoltà nella gestione della complessa e scoordinata normativa ambientale, a causa della mancanza delle approfondite competenze specialistiche, indispensabili per far fronte ai continui mutamenti della disciplina; 
  • economica: attraverso una consulenza ambientale specifica, volta all’analisi del caso concreto (contestualizzato alla luce della normativa nazionale, comunitaria e regionale), il Giurista ambientale offre un servizio che si pone in funzione preventiva dei numerosi, lunghi, macchinosi, incerti e costosi procedimenti giudiziali, causati – nella maggioranza dei casi – proprio dalla non corretta applicazione delle disposizioni in materia, frutto dell’inadeguatezza dei mezzi e del personale a disposizione e della mancanza del necessario e costante aggiornamento, che solo un esperto del settore, il Giurista ambientale, è in grado di offrire. 
Un figura che, fra l’altro, è quella dotata di maggiore flessibilità operativa, perché può essere strutturata stabilmente all’interno di una realtà aziendale, ma può efficacemente operare anche dall’esterno, affiancando la struttura societaria, attraverso convenzioni personalizzate, funzionali alle molteplici e differenti esigenze proprie di ogni realtà imprenditoriale.


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Il tacchino induttivista e i paradossi energetici e culturali

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Un tacchino (ovviamente americano) aveva imparato che ogni mattina, più o meno alla stessa ora, il padrone gli portava da mangiare.
Diligentemente memorizzava tutte le piccole differenze, finché, dopo giorni e giorni, poté essere soddisfatto di aver trovato una regola infallibile: tra le nove e le dieci di mattina arrivava inevitabilmente il cibo. 
Al passare delle settimane e dei mesi la regola trovò sempre conferme... fino al giorno del Ringraziamento, quando il tacchino fu calorosamente invitato sulla tavola della famiglia, come protagonista dell'arrosto tradizionale… 

Il paradosso – letteralmente contro (παρά) l’opinione (δόξα) – è generalmente un ragionamento che appare contraddittorio (ma che deve essere accettato) o corretto (ma che porta a una contraddizione): 
  • in economia spesso viene usato per indicare un’antinomia, ovvero “la compresenza di due affermazioni contraddittorie, ma che possono essere entrambe dimostrate o giustificate”; 
  • nel linguaggio comune, paradosso è sinonimo anche di stravagante, irragionevole. 
In ogni caso – dal paradosso del tacchino induttivista a quelli presenti nella quotidianità – i paradossi rappresentano un indispensabile e potente stimolo per la riflessione, uno strumento per cercare di smussare gli angoli di certe affermazioni aprioristiche e di trovare una soluzione accettabile per le problematiche che anche l’applicazione pratica di queste ultime può provocare. 


Anche nel settore energetico di recente stiamo assistendo a diversi paradossi, di natura economico-energetica e culturale, che dovrebbero farci riflettere – soprattutto in ottica di medio-lungo periodo – sulle conseguenze di certe azioni e di certe scelte, da un lato, e sulla coerenza/sostenibilità di certi atteggiamenti, dall’altro. 

Quale sarà il mercato elettrico prossimo venturo? 

Si tratta di una domanda tutt’altro che oziosa, se solo si considerano: 
  1. gli attuali limiti del mercato elettrico; 
  2. il ruolo che negli ultimi anni hanno assunto, al suo interno, le fonti rinnovabili di energia; 
  3. le dinamiche dei prezzi delle fonti convenzionali; 
  4. il reale funzionamento di alcune tipologie di centrali; 
  5. le modalità di finanziamento delle centrali elettriche (rinnovabili e non); 
  6. il peso dei finanziatori nelle scelte strategiche; 
  7. il ruolo delle banche; 
  8. l’atteggiamento dei cittadini nei confronti di determinati progetti; 
  9. le tempistiche necessarie per l’approvazione di determinate opere, quelle per la loro realizzazione, e quelle necessarie per il loro finanziamento. 
La risposta a questo interrogativo, nonostante tutte le conoscenze e tutte le competenze (tecniche, giuridiche, economiche, …) che oggi potrebbero essere messe proficuamente in campo, è – paradossalmente – incerta: non esiste una (o la) soluzione, ma un ventaglio di soluzioni ipotetiche, ognuna delle quali contiene in sé ulteriori paradossi, frutto di passate scelte politiche frammentate e decontestualizzate, e per questo incapaci di imporre una prospettiva di lungo periodo.
Prendiamo il punto n.2, ossia la variabile costituita dal ruolo che hanno avuto le fonti rinnovabili negli ultimi anni. 
Gli incentivi a cascata, concessi dapprima senza tener troppo conto delle conseguenze che avrebbero avuto sul mercato, sono stati poi ripetutamente rivisti, attraverso una serie di passaggi ravvicinati nel tempo che hanno denotato un problema non tanto e non solo di merito, ma di metodo, creando incertezze fra gli operatori del settore. 
Oggi, anche grazie al processo tecnologico – e in parte all’enorme diffusione che le fonti rinnovabili hanno avuto, soprattutto grazie agli incentivi generosi di cui hanno goduto, a partire da un certo punto in modo non così giustificati – l’energia elettrica prodotta da FER sta diventando competitiva rispetto alle fonti tradizionali, e la grid parity nel mercato italiano è un obiettivo che verrà raggiunto a breve. 
Il problema paradossale è che – nel medio-lungo periodo – l’ulteriore aumento degli IAFR potrebbe renderli meno competitivi rispetto ad altre fonti energetiche. 
Questa è la conclusione dell’analitico pensiero di G. B. Zorzoli, che parte dalla constatazione degli attuali limiti del mercato elettrico e si sviluppa, in estrema sintesi, nei seguenti termini: 
  • la formazione di prezzi spot nelle borse elettriche, insieme alla stipula di contratti di breve durata, sono stati il principale strumento di contrattazione sviluppatosi nel mercato elettrico; 
  • i prezzi, conseguentemente molto volatili, hanno reso “il project finance degli impianti più capital intensive e con lunghi tempi di costruzione”; 
  • la stipula dei cd “power purchase agreement” – strumento utilizzato dai finanziatori per tutelarsi contro i rischi di mercato: il finanziatore chiede al produttore di procurarsi ex ante contratti di vendita dell’energia prodotta per un numero adeguato di anni – è più facile da effettuare se i tempi di realizzazione dell’impianto sono relativamente brevi (come avviene, ad esempio, per quelli a ciclo combinato); 
  • a questo punto – l’economia e la società non sono statiche – si inseriscono le dinamiche di scelte e strategie temporali che rischiano, per l’appunto, di portare a conseguenze paradossali, cioè contro quella che all’opinione pubblica potrebbe apparire come la soluzione più logica. Dal momento che i costi di investimento per le rinnovabili sono di gran lunga inferiori a quelli degli impianti tradizionali, e i tempi di realizzazione sono tutto sommato contenuti, infatti, “va da sé” che “una volta acquisito un sufficiente margine di competitività, non dovrebbero sussistere particolari ostacoli per il loro finanziamento”. 
Non è così, perché – anche a voler prescindere dal fatto che “a questa condizione si arriva, però, a valle di un processo graduale di avvicinamento, che nella fase iniziale è caratterizzato da margini di competitività minimi, quindi precari” – entrano in gioco le variabili di prezzo del gas, le dinamiche produttive dello shale gas (con tutta probabilità “diversamente applicabili negli USA e in Europa) e le “strategie di rimessa” europee, che potrebbero far sì che “impianti alimentati da rinnovabili, realizzati quando i prezzi del gas garantivano la produzione di energia elettrica a costi solo lievemente competitivi, con la caduta delle quotazioni del gas rischierebbero di non reggere più la concorrenza dei cicli combinati prima di avere completamente ammortizzato i costi di investimento”.
Inoltre, l’ipotizzato calo del consumo di gas (stimato per il 2020 in circa l’82,5-87,5% rispetto al 2010, secondo gli obiettivi delineati nella proposta di SEN) “dovrebbe determinare una parallela diminuzione dei prezzi de gas, con effetto solo all’apparenza paradossale: crescendo, com’è previsto dalla proposta SEN, le rinnovabili avrebbero maggiore difficoltà a diventare competitive, in quanto renderebbero il gas sempre più a buon mercato”, poiché, d’altro canto, la bozza di SEN “assume una domanda elettrica che fra il 2010 e il 2020 al massimo crescerà del 4%, l’attuale funzionamento assai ridotto rispetto all’ottimale dei cicli combinati sembra quindi destinato a permanere per tutto il decennio”, e la conseguente penalizzazione economica sarà almeno in parte recuperabile vendendo l’energia a prezzi più elevati nelle ore in cui è minore il contributo delle rinnovabili, come già sta avvenendo (per un approfondimento, v. l’articolo pubblicato il 10 luglio 2012 nelle pagine di questo quotidiano, “Gli effetti dello sviluppo delle FER su domanda e offerta nel mercato elettrico”). 
Prima di terminare il suo ragionamento con il suggerimento di alcune soluzioni (fra le quali la più incisiva riguarderebbe l’introduzione del meccanismo d’asta, già utilizzato con successo in Brasile), si specifica che queste considerazioni non riguardano le installazioni su piccola scala, destinate essenzialmente all’autoconsumo, “che tuttavia rischiano di subire la stessa sorte degli elettrodomestici più efficienti: molti non li acquistano, anche se sul lungo termine i ridotti consumi energetici compensano il maggior costo iniziale”. 
Il riferimento agli impianti di piccole dimensioni ci permette di introdurre il secondo paradosso, quello “culturale”. 
Da un lato, il difficoltoso iter che, dopo anni di sprechi, ha condotto a cercare di cambiare il paradigma energetico delle isole minori del nostro Paese: non essendo collegate alla rete nazionale, tali realtà hanno continuato per anni a consumare enormi quantità di energia prodotta con gruppi elettrogeni inquinanti, tutt’altro che performanti e decisamente poco economici (il conguaglio pari alla differenza fra il costo del KW7h e il prezzo pagato dagli isolani è coperto tramite l’addizionale UC4 in bolletta: una sorta di incentivo, senza peraltro condizioni di sorta). Nel nuovo paradigma, da implementare gradualmente, troveranno spazio molte rinnovabili, fotovoltaico in primis. 
Dall’altro, rimanendo in tema di fotovoltaico, occorre confrontare il ruolo che, nella pratica, questa FER ha assunto nel corso degli anni nonostante: 
  • l’idea di partenza – condivisa a tutti i livelli – fosse quella di ridurre l’emissione di gas ad effetto serra, e gli incentivi erano destinati ad aiutare i soggetti interessati a coprire il surplus di costi necessario per la loro implementazione, 
  • con il tempo, e con il netto calo dei costi dei pannelli fotovoltaici, dovuto anche al profluvio di incentivi a quel punto diventati insostenibili, questi ultimi hanno smesso di essere tali, e si sono trasformati, nei fatti, in una fonte di reddito. 
In sostanza, il fotovoltaico, da fonte rinnovabile è diventata, entro certi limiti, e da un certo punto di vista, una fonte di guadagno.
Niente di male in tutto ciò: una scelta politica legittima, se serve in qualche modo a diffondere ulteriormente la green energy. 
Il paradosso culturale risiede nel fatto che, a fronte di tale nuova fonte di reddito, che nel recente passato ha assunto le sfumature di una vera e propria speculazione (accompagnata da ulteriori speculazioni – ad esempio, quella che ha fatto perno sulla saturazione virtuale delle reti – e vere e proprie truffe. Su quest’ultimo punto, v. “Rinnovabili, truffe milionarie a danno dei consumatori”, pubblicato su questa rivista il 3 ottobre 2012), a valle del recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – la quale ha affermato che i ricavi della tariffa omnicomprensiva, di cui al cd “quinto conto energia”, costituiscono redditi, e devono essere tassati – ci siano più o meno velate “forme di protesta”, che “denunciano” questa “ennesima” forma di ingiustizia. 
A prescindere da qualsiasi “commistione” con argomenti che solo latu sensu rientrano nel calderone delle tasse (per fare solo un esempio, quello “gettonato” e “sempreverde”, perché irrisolto, della lotta all’evasione fiscale: “lì dovete prendere i soldi, non da chi produce energia pulita!”) occorre precisare che: 
  • un conto sono gli incentivi (un aiuto per supportare, e permettere di sopportare, investimenti più alti); 
  • un altro è guadagnare con quell’investimento (attività legittima nei fini e lodevole nei mezzi); 
  • un altro ancora, su quel reddito, pagare le tasse. 
Il fatto che sui primi non si paghino le tasse, e che a tal fine sia riservato lo stesso trattamento fiscale alla “tariffa premio per autoconsumo”, non significa che il medesimo trattamento debba essere riservato anche alla parte di energia prodotta, ed eccedente l’autoconsumo, immessa in rete.

Dopo anni di sprechi, e di politiche destrutturate, volte (anche in buona fede) a cercare di incentivare le rinnovabili, sembra – era ora – che sia arrivata una nuova era, fatta di passaggi graduali, ma netti, da un sistema caotico e confusionario ad uno più strutturato, in cui: 
  • diritti, obblighi, doveri, incentivi, e via discorrendo, si susseguano senza soluzione di continuità; 
  • il mercato sia, di conseguenza, regolamentato e non lasciato eccessivamente libero; 
  • vi sia una pianificazione coerente ed integrata delle politiche, non solo energetiche; 
  • istituzioni e cittadini comincino a dialogare in modo rapido, trasparente e civile, e la partecipazione venga riconosciuta e promossa; 
  • le banche e la finanza continuino a svolgere il proprio mestiere, ma senza quell’assoluta libertà, che ha connotato gli ultimi anni, e che ha contribuito alla crisi. 
Un’era in cui, in sostanza, si possa cominciare realmente a fare qualcosa, e si smetta di domandarsi se è meglio un uovo oggi o una gallina domani (laddove l’uovo e la gallina sono i due “divergenti” modelli energetici, tradizionale e rinnovabile): una domanda paradossale e (para)filosofica, che in passato – pur sapendo che si trattava di una domanda mal posta, con effetti paradossali – è stata posta in continuazione, per giustificare scelte parziali e contingenti. Continuare a porsi questa domanda perché porterebbe al risultato paradossale di fermare nuovamente tutto quanto: con il rischio di fare una frittata.

L’articolo è stato pubblicato il 18 gennaio 2013 su “Il quotidiano IPSOA. Professionalità quotidiana” 


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Il TAR di Roma respinge i ricorsi contro il DM 5 maggio 2011 all’insegna della “comunicazione istituzionale”

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Con una serie di sentenze “fotocopia” il TAR di Roma ha respinto i ricorsi promossi da alcune società del settore fotovoltaico per l’annullamento del c.d. “quarto conto energia”, dei provvedimenti attuativi e degli esiti del procedimento di iscrizione nel registro dei grandi impianti fotovoltaici, come risultanti dagli elenchi pubblicati nel sito del GSE. 

Una decisione ineccepibile e, per certi versi, all’insegna della “comunicazione istituzionale”, perché spiega – in modo semplice e (quasi) didattico – ciò che allora avrebbe dovuto illustrare il legislatore nel “presentare” anche quell’atto normativo, emanato a valle di una politica programmatica che, invece, mancava del tutto. 
Oggi come allora, infatti, il nostro legislatore è alle prese con un “metodo” normativo che, prescindendo quasi sempre dall’analisi del merito e dalla contestualizzazione delle azioni che intende intraprendere, da un lato, e da un’adeguata comunicazione, dall’altro, continua a produrre norme che, a prescindere dalle intenzioni, lasciano strascichi negativi e soprattutto, non contribuiscono a far crescere il nostro Paese, specie in un settore, come quello della green economy, che potrebbe costituire il volano del rilancio (non solo) o della nostra economia. 

L’impugnazione concerneva essenzialmente l’anticipata cessazione del regime di sostegno al fotovoltaico delineato dal c.d. Terzo conto energia (DM 6 agosto 2010), rimasto in vigore per i soli primi cinque mesi del 2011 (invece che per i 36 originariamente previsti: id est fino a fine 2013) dopo che il decreto Romani, promulgato nel marzo dello stesso anno, con il precipuo obiettivo:
  • di definire, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, “gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi” del pacchetto 20-20-20, e 
  • di individuare i nuovi meccanismi di incentivazione per tutte le FER,
aveva stabilito che le disposizioni di cui al cit. “terzo conto energia” si sarebbero applicate alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che fossero entrati in esercizio entro il 31 maggio 2011 (art. 25, comma 9), rimandando l’individuazione dei nuovi incentivi a quello che successivamente sarebbe diventato il “quarto conto energia” (DM 5 maggio 2011), oggetto dell’impugnazione perché contenente una serie di “atti recanti una restrizione dell’esistente regime di sostegno sotto i profili del contingentamento della potenza incentivabile, del divieto di installazione di impianti in aree agricole e della sensibile riduzione dei livelli tariffari”, ritenute illegittime dalle ricorrenti.

 Cos’ha stabilito il TAR? 
Potete leggere l’intero commento alle sentenze del TAR di Roma collegandovi al sito della casa editrice IPSOA e seguire passo dopo passo l’iter logico seguito dal giudice amministrativo capitolino. 

Si tratta, in ogni caso, di una decisione ineccepibile e, per certi versi, all’insegna della “comunicazione”, perché spiega – in modo semplice e (quasi) didattico – ciò che allora avrebbe dovuto illustrare il legislatore, a valle di una politica programmatica che, invece, mancava del tutto. 
Se, infatti, si considerano le peculiarità delle misure volte alla promozione, per finalità di carattere generale, di uno specifico settore economico attraverso la destinazione di risorse pubbliche, si deve riconoscere – è il ragionamento “politico” sotteso a quello giuridico, effettuato dal TAR – che ci deve essere un momento a partire dal quale 
“l’aspettativa del privato a fruire degli auspicati benefici economici si consolida e acquisisce consistenza giuridica. Tale momento non può che essere individuato sulla base di elementi dotati di apprezzabile certezza, pena l’indeterminatezza delle situazioni e la perpetrazione di possibili discriminazioni. In questa prospettiva, sembra che l’individuazione di un discrimine ancorato alla data di entrata in esercizio dell’impianto trovi adeguata giustificazione nelle caratteristiche del sistema incentivante in esame, fondato sulla distinzione tra la fase di predisposizione dell’intervento impiantistico e quella (decisamente complessa) della sua messa in opera. Ed è a questo secondo momento (l’entrata in esercizio, appunto) che occorre rivolgere l’attenzione ai fini dell’individuazione del fatto costitutivo del diritto alla percezione dei benefici, ciò che si spiega alla luce della generale finalità del regime di sostegno (produzione di energia da fonte rinnovabile) e dell’esigenza, a tale scopo strumentale, che le iniziative imprenditoriali si traducano in azioni concrete ed effettive”. 
In sostanza, il TAR di Roma ha voluto riportare la controversia entro i confini che le sono propri, 
“venendo in esame la posizione di soggetti che con l’iniziativa giudiziaria in esame intendono tutelare, più che l’interesse alla conservazione di un assetto che ha prodotto effetti giuridicamente rilevanti (in conseguenza dell’entrata in esercizio del proprio impianto), scelte imprenditoriali effettuate in un momento nel quale le stesse, a loro giudizio, si presentavano come in grado di generare flussi reddituali positivi”. 
In ultima analisi, e al netto degli obiettivi di politica energetica, è necessario 
“evitare che l’attrazione di investimenti privati trasmodi per un verso in inopinata accelerazione della crescita del settore e, per altro, in facile occasione di guadagno, col risultato di tradire l’originaria ispirazione del regolatore, favorendo la creazione di vere e proprie bolle speculative, e al contempo di ingenerare il rischio di un’alterazione non prevista né voluta del c.d. mix energetico”,
senza precludere il perseguimento dello scopo finale della politica europea di sviluppo delle fonti rinnovabili (la penetrazione stabile e duratura delle stesse nel mercato). 

Ma per farlo occorre che il legislatore riconosca i propri atavici ripiegamenti, e cominci: 
  • a programmare seriamente, ed in modo autorevole, la sua politica (anche) energetica, 
  • a condividere realmente le scelte strategiche di lungo periodo e 
  • a comunicare, a monte della loro adozione, i motivi posti alla base di scelte riformiste ma non repentine, 
per porre fine al “sistema” adottato finora.
Un sistema fondato su un “domino di emergenze” in cui ogni tessera (atto normativo) è constestualmente un effetto e una causa: un effetto di scelte emergenziali fatte nel passato, e una causa delle scelte (emergenziali anch’esse) che si dovranno fare in futuro per contrastare – rimandandone continuamente la risoluzione – gli “effetti collaterali” di cui sono portatrici sane. 
Perché la mancanza di programmazione genera, inevitabilmente, incertezza normativa, politica, economica, ambientale, energetica, giuridica, sociale, che qualcuno – di solito un giudice, ma anche un’istituzione sovranazionale – prima o poi (ma in ogni caso ex post) ci mostrerà, per spiegarci i mali generati da modifiche repentine dei sistemi normativi, che spesso “sono state poco trasparenti, sono avvenute improvvisamente e, in alcuni casi, sono state imposte addirittura retroattivamente o hanno introdotto una moratoria”. 

A dirlo è la Commissione Europea (“Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo”), che ha altresì affermato che “questo tipo di pratiche, per tutte le nuove tecnologie e gli investimenti che ancora dipendono dai sostegni, compromette la fiducia degli investitori nel settore”, concludendo che occorre “evitare di esporre il mercato unico a un simile rischio” e contestualmente “continuare ad agire per garantire coerenza tra gli approcci adottati nei diversi Stati membri, per eliminare le distorsioni e valorizzare le risorse energetiche rinnovabili in modo economicamente vantaggioso”.


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L’informazione ambientale veicolo trasparente di sviluppo

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Se posso permettermi, alle “otto T del tempo che viene, otto chiavi per aprire le porte del futuro” proposte da Beppe Severgnini nel suo “Italiani di domani” (talento, tenacia, tempismo, tolleranza, totem, tenerezza, terra, testa), associate ad altrettanti moniti (rispettivamente: siate brutali, pazienti, pronti, elastici, leali, morbidi, aperti, ottimisti), ne aggiungerei una: Trasparenza, siate precisi. 
Già, perché ci può essere precisione solo con la trasparenza, e affinché il nostro Paese possa emergere dalla stagnazione socio-economica-culturale (e il legislatore anche da quella giuridico-normativa) che da anni tarpa le ali al nostro Bel Paese, ci vuole quel mix di informazione, comunicazione, partecipazione, merito, precisione riassumibili, appunto, con il termine trasparenza (anche amministrativa).

“Divulgare i dati della pubblica amministrazione è innanzitutto un atto di civiltà, perché è un valido strumento di controllo del potere da parte dei cittadini”, si legge in un recente articolo volto ad analizzare “Quanto è trasparente la pubblica amministrazione del nostro Paese” (P. BERNOCCO, su La Stampa del 31 gennaio 2013): nel campo ambientale, la giurisprudenza si è anche di recente espressa in merito, affermando che “l’accesso all’informazione ambientale può essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse”, anche se “tuttavia, la richiesta non solo non deve essere formulata in termini eccessivamente generici, ma deve essere specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 195/05” (TAR di Roma, sentenza n. 9884/12). In sostanza: 
  • il diritto all’informazione ambientale, che costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, non può essere esercitato a fini genericamente ispettivi, e non dà luogo ad una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio, essendo piuttosto finalizzato al conseguimento di un autonomo bene della vita qual è quello alla conoscenza dell’attività amministrativa per consentire alla pubblica amministrazione di adottare un giusto provvedimento che postula la completa conoscenza di tutti gli interessi in gioco, anche quelli privati, onde limitare quanto più possibile i sacrifici loro imposti; 
  • il diritto di accesso non può essere utilizzato come strumento per un mero generico e generalizzato controllo esplorativo sull’azione amministrativa per verificare la possibilità di eventuali, future lesive di interessi privati, né può essere configurato come un particolare tipo di azione popolare. 
In questo scenario si innesta la recente approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di D.Lgs di attuazione dell’art. 1, comma 35, della L. n. 190/12, che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PP.AA., “mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”, nel rispetto di una serie di principi ivi specificatamente elencati. 

I punti principali del provvedimento riguardano, in generale: 
  1. l’istituzione dell’obbligo di pubblicità per una serie di “situazioni” (patrimoniali dei politici), atti (dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche) e dati (in materia sanitaria); 
  2. la definizione del principio generale di trasparenza (“accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”); 
  3. la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali, snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini; 
  4. l’accessibilità totale alle informazioni, come avviene negli Stati Uniti, dove il FOIA (“Freedom of Information Act”) garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente; 
  5. il rispetto della privacy; 
  6. la qualità delle informazioni diffuse dalla PA e la durata dell’obbligo di pubblicazione (i siti istituzionali devono creare un’apposita sezione “amministrazione trasparente”, nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento); 
  7. la disciplina del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
Entrando più nel dettaglio, gli artt. 37-42 hanno previsto obblighi di pubblicazione in settori speciali […]
Per leggere l’articolo completo, devi collegarti al sito del “Il quotidiano IPSOA, Professionalità quotidiana”, con il quale collaboro da due anni nella redazione di articoli scientifici e di cronaca ambientale.

Quello che, in definitiva, mi preme sottolineare in questa sede è che se è vero che il diritto di accesso non può essere utilizzato come strumento per un mero generico e generalizzato controllo esplorativo sull’azione amministrativa “per verificare la possibilità di eventuali, future lesive di interessi privati, né può essere configurato come un particolare tipo di azione popolare”, è altrettanto vero che la PA deve consentire ai cittadini di essere consapevolmente informati, oltre che su atti e dati relativi indirettamente l’ambiente (pianificazione urbanistica, paesaggio, gestione del territorio), anche su quelli che vedono direttamente coinvolti aspetti ambientali. 
Con trasparenza: perché attraverso una partecipazione, frutto anche di una comunicazione informata, condivisa, precisa e trasparente, si può inter alia evitare che, oltre alle lungaggini burocratiche (colpa di PP.AA. sonnacchiose e restie a comunicare il proprio operato) proliferino opposizioni a qualsiasi tipo di iniziativa che comporti impatti ambientali più o meno rilevanti (colpa di cittadini disinformati o malinformati) che, al netto di pregiudizi che purtroppo ancora oggi spesso ammantano sedicenti azioni ambientaliste, hanno fino ad oggi trovato facile humus nell’opacità che ha regolato il settore ambientale.


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La “nuova” SEN: Strategia Energetica Nazionale di ampio respiro o piccolo cabotaggio?

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Il 14 marzo 2013 – dopo una lunga, per certi versi estenuante (anche se abituale), attesa, e dopo i rumors ufficiosi dei giorni precedenti, che davano per approvata la nuova SEN – finalmente la fumata bianca: sul sito del Ministero dello sviluppo economico è stato pubblicato il documento “Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più competitiva e sostenibile – Marzo 2013” (SEN - Strategia Energetica Nazionale),  verosimilmente lo stesso che sarà pubblicato, nelle forme di un decreto interministeriale (decreto 8 marzo 2013), in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. Frutto di un “ampio processo di consultazione pubblica, avviata a metà ottobre con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del documento di proposta, e proseguita con il confronto fino a dicembre di tutte le istituzioni rilevanti (Parlamento, AEEG e Antitrust, Conferenza Unificata, CNEL, Commissione Europea) e di oltre 100 tra associazioni di categoria, parti sociali e sindacali, associazioni ambientaliste e di consumatori, enti di ricerca e centri studi”, la nuova Strategia – evidenzia il ministero nel sito istituzionale, “consentirà un’evoluzione graduale ma significativa del sistema ed il superamento degli obiettivi europei 20-20-20”, fra i quali: 
  • una significativa riduzione dei costi energetici; • un progressivo allineamento dei prezzi all’ingrosso ai livelli europei; 
  • il superamento di tutti gli obiettivi ambientali europei al 2020; 
  • una maggiore sicurezza, una minore dipendenza di approvvigionamento e una maggiore flessibilità del sistema; 
  • un impatto positivo sia sulla crescita economica green e white economy che nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo idrocarburi), attraverso sette priorità, “con specifiche misure concrete a supporto avviate o in corso di definizione”. 

In sostanza, chiosa l’MSE, “si tratta di investimenti privati, solo in parte supportati da incentivi, e con notevole impatto in termini di competitività e sostenibilità del sistema”. 

All’indomani della notizia della firma del decreto, e anche prima della prima lettura del testo definitivo (e, quindi, sulla sola base dei documenti, parzialmente modificati – vedremo come – circolanti fino al giorno prima) molte sono state le critiche di merito (relative alla vision dei ministeri) e di metodo (relative all’opportunità di promulgare tale decreto, con quelle criticità, un attimo prima di cedere il posto – se, come e quando questo avverrà – ad un nuovo Governo; sarebbe stato meglio, a questo punto, secondo i critici, aspettare ancora un po’, e valutare meglio le criticità). 

Nelle pagine de “Il Quotidiano IPSOA – Professionalità quotidiana”,  troverete un “commento a caldo”, e nei prossimi giorni degli approfondimenti specifici, volti ad analizzare nel dettaglio i singoli aspetti più rilevanti della “Strategia” che dovrebbe impegnare il nostro Paese per i prossimi sei lustri.

In questo blog mi limito ad una breve considerazione, che nasce da questi due interrogativi: 
Quali sono le ragioni che hanno condotto, nel merito e nel metodo, il Governo ad adottare questa strategia? 
Quale sarà l’impatto reale, nel breve e nel lungo periodo? 

A me sembra che uno dei punti fondamentali per capire come – al di là delle parole – si concretizzerà la strategia sia racchiuso nel suo sviluppo diacronico: si parla di medio-lungo periodo con riferimento al 2020, che invece – in termini di investimenti, di programmazione giuridico-economica, di sviluppo delle tecnologie – “è già domani”, mentre si fa riferimento al 2050 in termini quasi scolastici, come se fosse un’era geologica lontana più che un futuro immanente. 
 Mentre in Europa – in relazione alle rinnovabili, le energie del futuro – le istituzioni comunitarie stanno già affrontando da mesi il tema di cosa dovrà succedere nel settore ben al di là del 2020, perché l’orizzonte temporale che ci separa da tale scadenza è diventato troppo breve, e occorre cominciare a pensare per tempo alle strategie di sostenibilità future di lungo (non: lunghissimo) periodo, in Italia la nuova strategia parla in termini prudenziali di “una graduale ma significativa” evoluzione del sistema. 

La “presentazione strategica” della SEN (Strategia Energetica Nazionale) (dal punto di vista comunicativo, non c’è dubbio che chi legge è indirizzato ad un certo “ragionamento”) non deve trarre in inganno, ma soprattutto il riferimento all’integrazione e al coordinamento delle normative, alla necessaria diversificazione, alle sostenibilità dello sviluppo, alle generazioni future, alla prudente gradualità – tutti termini astrattamente condivisibili, perché sinonimo di autorevolezza – nel concreto si svuotano, almeno parzialmente di significato, se solo si pensa che partiamo già con grave ritardo, e che la “significativa gradualità” non consentirà di recuperare almeno parta del gap giuridico e culturale che negli ultimi anni abbiamo (se non coltivato, sicuramente) non contrastato. 

Lo sguardo al passato relativo alle fonti energetiche fossili (unito agli interventi che si intendono pragmaticamente effettuare solo in questo settore) è indice di una mancanza di prospettiva di ampio respiro: ciò che dovrebbe connotare una strategia che invece, nel caso italiano, assomiglia più ad una tattica di breve (pardon: medio-lungo) periodo, che potrebbe dare soltanto l’illusione di essere in grado di risolvere i problemi, in attesa di una futura strategia, che magari dovrà far fronte anche al fatto che l’eterno immobilismo decisionista del nostro Paese ha portato gli investitori privati (cui spesso si fa cenno nella strategia, con riferimento al “ritorno economico positivo per il Paese” e al “notevole impatto in termini di competitività e sostenibilità del sistema”) ad investire le loro energie in progetti da realizzare altrove.     


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