Quali categorie di dipendenti pubblici possono essere autorizzati allo smart working?
La direttiva contiene, al punto 1, l’autorizzazione al lavoro agile per alcune categorie di dipendenti pubblici (i dipendenti rientranti nel Comparto Funzioni Centrali del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, in servizio presso gli Uffici e servizi centrali e territoriali delle citate Amministrazioni).Quali sono le attività e i processi lavorativi delocalizzabili?
Inoltre, si precisa che l’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità di smart working è possibile per tutte le attività e i processi lavorativi almeno in parte delocalizzabili (tali cioè da non postulare la costante presenza fisica nella sede di lavoro del dipendente addetto), senza ulteriore distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.Al punto 2 si precisa che durante le giornate di smart working, la prestazione lavorativa potrà essere svolta dalla propria residenza o da altro domicilio, previo accordo con la direzione dell’Ufficio o servizio di appartenenza e che il dipendente gode di autonomia. I risultati dell’attività lavorativa sono sottoposti a monitoraggio e valutazione da parte del direttore dell’Ufficio o del Servizio.
Chi individua le tipologie di attività delocalizzabili?
Sono i direttori degli Uffici a individuare le tipologie di attività ritenute delocalizzabili in tutto o in parte: si possono considerare come delocalizzabili le attività che, in tutto o in parte, risultino compatibili con una prestazione lavorativa resa a distanza che non comporti disagio alla funzionalità delle strutture o servizi. La direttiva a questo proposito cita diversi esempi di attività delocalizzabile.Come si richiede l'autorizzazione al lavoro agile?
Al punto 4 si precisa che l’accesso del rapporto di lavoro in modalità di smart working è disposto su base volontaria mediante compilazione e presentazione di istanza. L’istanza dovrà essere corredata dalla proposta di progetto individuale di lavoro agile utilizzando la modulistica allegata. I direttori degli Uffici e dei Servizi raccolgono le manifestazioni di disponibilità dei lavoratori nel più breve tempo possibile. I dipendenti, nel manifestare la propria disponibilità, devono indicare i propri contatti nonché gli strumenti informatico – elettronici di cui sono dotati. Successivamente, la direttiva specifica quali informazioni deve riportare il progetto di lavoro individuale del lavoratore che sceglie la modalità smart working.Il progetto individuale
Al punto 5 si specifica che il progetto assegnato al dipendente contiene le prescrizioni in materia di riservatezza dei dati ed inoltre vengono specificati gli impegni che il dipendente assume nell’ambito del lavoro agile. Tra questi vi è l’impegno a rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’utilizzo delle strumentazioni tecniche (utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli esclusivamente per ragioni di servizio, senza alterare la configurazione del sistema o installare software in difetto di preventiva autorizzazione); nonché le specifiche norme sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81.Viene stabilito che il trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, non subisce alcuna modifica, non derivando dalla prestazione di smart working alcun diritto all’acquisizione di incrementi retributivi. Si specifica che non sono configurabili prestazioni straordinarie né la corresponsione di buoni pasto e sono a carico del dipendente le spese riguardanti i consumi elettrici, di connessione alla rete Internet e le comunicazioni telefoniche con l’Ufficio o Servizio.
Quale percentuale massima di lavoratori può essere autorizzata allo smart working?
Non sussistono, nell’applicazione di tale misura di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, limiti numerici o percentuali alle unità di lavoratori che possono svolgere la propria prestazione in modalità smart working. La direttiva specifica che nell’esercizio del potere datoriale, l’accesso in modalità smart working dovrà favorire il personale rientrante in alcune categorie elencate tra cui ad esempio i lavoratori con figli in condizioni di disabilità.Il punto 7 tratta invece dell’assolvimento degli obblighi INAIL.
Link al testo integrale della direttiva MinGiustizia 4 marzo 2020 - lavoro agile