La normativa sui
criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, materia regolata a livello
nazionale dal D.M. 27 settembre 2010, non era soltanto bisognosa di essere
adeguata all'evoluzione del quadro normativo comunitario ma doveva anche essere
resa conforme alla decisione del Consiglio n. 33/2003/Ce, come richiesto dalla
Ue all'Italia.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11/09 è stato pubblicato il DM 24 giugno 2015, che ha integrato il DM 27 settembre 2010, il quale aveva modificato la precedente normativa sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Scrivendo la parola "fine" riguardo un contenzioso con la Commissione Europea - all'Italia venivano contestate alcune non conformità del DM 27 settembre 2010 ad una decisione del Consiglio (2003/33/CE) - la nuova normativa ha sancito abrogazioni riguardanti: la verifica di conformità, gli impianti di discarica per i rifiuti inerti, i limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti, gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.
Scrivendo la parola "fine" riguardo un contenzioso con la Commissione Europea - all'Italia venivano contestate alcune non conformità del DM 27 settembre 2010 ad una decisione del Consiglio (2003/33/CE) - la nuova normativa ha sancito abrogazioni riguardanti: la verifica di conformità, gli impianti di discarica per i rifiuti inerti, i limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti, gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.
Nel DM 24 giugno 2015 sono altresì presenti delle novità in materia di:
- impianti di discarica per rifiuti non pericolosi (il nuovo DM prevede che nelle discariche per rifiuti non pericolosi possano essere smaltiti anche rifiuti pericolosi stabili non reattivi che siano stati sottoposti: 1. a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico; 2. alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997);
- impianti di discarica per rifiuti pericolosi (come in precedenza, sarà possibile servirsi dei valori per il TDS – solidi disciolti totali – in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il limite di concentrazione per il parametro TDS non si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota. Il nuovo DM specifica, tuttavia, che i parametri solfati e cloruri o, in alternativa il parametro TDS, dovranno essere verificati).
Il decreto contiene inoltre delle sostituzioni precisando che cosa si intende per rifiuti pericolosi stabili non reattivi; il decreto modifica anche il campo di applicazione del limite di concentrazione per il parametro DOC e prevede un ulteriore requisito che che i rifiuti pericolosi devono possedere per essere smaltiti in discariche per rifiuti pericolosi.
Infine, viene interamente sostituito l’allegato 3 – relativo al campionamento e all’analisi dei rifiuti.
I nuovi criteri di ammissibilità in discarica
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Oneri
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Il campionamento, le determinazioni analitiche per la
caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati a
carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed
istituzioni indipendenti e qualificate
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Garanzia della qualità
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Il campionamento e le determinazioni analitiche possono
essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi
abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso
un controllo periodico indipendente
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Rifiuti urbani biodegradabili
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Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla
successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della composizione
merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORMA
CII-UNI 9246
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Eluati e rifiuti
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Occorre ottenere un campione rappresentativo secondo i
criteri, le procedure i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802
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Rifiuti contenenti amianto
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Analisi del rifiuto
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Il contenuto di amianto in peso deve essere determinato
analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative
previste dal D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità, la percentuale
in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà
ridotta dall’effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore
del rifiuto iniziale.
Densità apparente:
è determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate.
Densità assoluta:
è determinata come media pesata delle densità assolute dei singoli componenti
utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e
presenti nel materiale finale.
Densità relativa:
è calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità
assoluta.
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Analisi del particolato
aerodisperso contenente amianto
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Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica
in contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi
si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel D.M. 6
settembre 1994 del Ministro della sanità.
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Sotto il profilo
sistematico, dunque, il testo di riferimento continua ad essere il Dm 27
settembre 2010, così come modificato dal nuovo D.M.
Sotto il profilo
sostanziale, smaltire i rifiuti in discarica sarà più costoso e difficile,
specie se si considera che i rifiuti con codice CER 101208 non potranno più
essere smaltiti in discarica senza la preventiva autorizzazione, dato che sono
stati introdotti la valutazione di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti
pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti
non pericolosi e i criteri per garantire la adeguata stabilità fisica e capacità
di carico dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi prima di consentire la
loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi, ed è stata eliminata
la deroga al parametro TOC per i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle
sottocategorie di discariche per non pericolosi di cui all’art. 7, D.M. 27
settembre 2010.
Sotto il profilo
formale occorrerà, invece, valutare se-come-quanto la novella normativa
verrà applicata.
E soprattutto come: nello spazio, nel tempo e nell’interpretazione,
e in tutte quelle altre sfumature che,
in Italia, non permettono mai all’operatore del settore di sapere come muoversi
senza incappare in una qualche non conformità.
L'articolo completo sarà pubblicato sul n. 11-12/2015 della rivista "Ambiente & Sviluppo" eidita da IPSOA e, in editio minor, è sul sito di IPSOA.