In particolare, il Governo dovrà adottare la direttiva 2015/720/UE, relativa all’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 27 novembre 2016), e la direttiva 2015/652/UE, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione relativamente alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017).
Nel DL che tre anni e mezzo fa ha dettato le “misure straordinarie e urgenti in materia ambientale” (D.L. n. 2/2012, convertito nella legge n. 28/2012), l’allora Governo aveva previsto anche delle “disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente”: oltre a prorogare (parzialmente, ovvero soltanto per specifiche categorie di shopper) il termine previsto anni addietro (finanziaria per il 2007) ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, tale D.L. dettava norme volte:
- ad individuare le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchetti, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché le modalità di informazione ai consumatori;
- a favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate;
- a sanzionare coloro che commercializzano i sacchi non conformi a quanto previsto dalla normativa.
Ad oggi, in attuazione del citato D.L. n. 2/2012, il decreto del ministero dell’Ambiente del 18 marzo 2013 – “Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci” – ha permesso la commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci prevedendo l'utilizzo di varie possibilità: dai sacchi monouso biodegradabili e compostabili, sacchi composti da polimeri diversi rispetto ai primi, con determinate caratteristiche tecniche e spessori, nonché i sacchi di carta o di stoffa e comunque in materiali diversi dai polimeri.
Il 6 maggio di quest’anno è stata pubblicata sulla GUCE la direttiva 2015/720/UE che ha dettato nuove norme per la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
A distanza di quattro mesi, il 10 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL di delegazione europea 2015, che contiene anche la delega al Governo per il recepimento di tale direttiva.
Lo scopo della normativa è quello di prevenire o ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente: le buste in plastica, infatti, ai sensi della direttiva costituiscono un «imballaggio», ma in precedenza non si prevedevano misure specifiche sul loro utilizzo.
Per questi motivi, la nuova direttiva ha previsto che gli Stati membri dovranno adottare misure per diminuire in modo significativo l’utilizzo di tali imballaggi in materiale leggero – in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti e con la gerarchia dei rifiuti dell’Unione di cui alla direttiva 2008/98/CE – che dovranno tenere conto degli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica nei singoli Stati membri.
A distanza di quattro mesi, il 10 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL di delegazione europea 2015, che contiene anche la delega al Governo per il recepimento di tale direttiva.
Lo scopo della normativa è quello di prevenire o ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente: le buste in plastica, infatti, ai sensi della direttiva costituiscono un «imballaggio», ma in precedenza non si prevedevano misure specifiche sul loro utilizzo.
Per questi motivi, la nuova direttiva ha previsto che gli Stati membri dovranno adottare misure per diminuire in modo significativo l’utilizzo di tali imballaggi in materiale leggero – in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti e con la gerarchia dei rifiuti dell’Unione di cui alla direttiva 2008/98/CE – che dovranno tenere conto degli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica nei singoli Stati membri.
L'UE in questo caso suggerisce vere e proprie misure restrittive come le restrizioni alla commercializzazione o la fissazione del prezzo, delle imposte e dei prelievi.
Nella seconda delega ambientale DDL prevede anche il recepimento della direttiva 2015/652/UE sul metodo di calcolo e comunicazione da parte dei fornitori, dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell’energia.
L'articolo completo è sul sito di IPSOA
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