Sintesi e commento delle seconde linee di indirizzo AIA - D.Lgs n. 46/2014 sulle emissioni industriali

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Sulla rivista Ambiente & Sviluppo, edita da Ipsoa - Milano (n. 8-9/2015), è stato dato ampio spazio all'analisi della disciplina introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 46/2014 (il c.d. decreto “emissioni industriali ”) con articoli di autorevoli giuristi. In particolare, questi contributi hanno trattato dei due atti con i quali il Governo ha inteso fornire chiarimenti applicativi in relazione alla disciplina appena introdotta (1. le (allora) “prime linee” di indirizzo sulle “modalità applicative” della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, emanate dal ministero dell’ambiente a valle dei “primi approfondimenti” fino ad allora svolti dal Coordinamento istituito proprio dal decreto “emissioni industriali” per l’uniforme applicazione [dell’AIA] sul territorio nazionale , e 2. le modalità per la redazione della nuova relazione di riferimento. ).

Nell'ulteriore contributo pubblicato nella rivista nel numero di luglio si da conto degli "ulteriori sviluppi della vicenda, fornendo una comoda tavola sinottica  degli ulteriori criteri sulle modalità applicative dettati dal MATTM a distanza di pochi mesi dai primi. Lo scopo dichiarato è quello di ottenere che le norme contenute nel decreto siano applicate il più uniformemente possibile, ovviando al sempiterno problema delle norme soggette a molteplici - e spesso completamente discordanti - interpretazioni.
Tali chiarimenti nascono alla luce di quelli “forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea, attraverso parerei relativi alle più frequenti domande (FAQ) inerenti l’applicazione della direttiva 2010/75/UE, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati”. Il quadro d'insieme che ne risulta può essere - pur con qualche ombra - valutato positivamente anche se nonostante le numerose (e motivate) critiche, il Governo non ha detto nulla circa i rapporti fra la relazione di riferimento e la disciplina sulla bonifica dei siti contaminati: cosa (e quanto, e come) bisogna aspettare per avere delucidazioni al riguardo?
E ancora, a discapito del dichiarato obiettivo di omogeneità applicativa,  anche questa ulteriore circolare, nel fornire suggerimenti alle autorità competenti, si premura di mantenere ferma “la competenza di ogni singola autorità competente di organizzare le tempistiche secondo le proprie specifiche esigenze e carichi di lavoro”: una porta spalancata per consentire interpretazioni volte a difendere il ricorso a modalità di gestione personalizzate, anche per esigenze ulteriori, rispetto a quelle meramente temporali e/o legate a problemi di gestione dei carichi di lavoro.


I nuovi meccanismi di incentivazione delle rinnovabili non fotovoltaiche - bozza decreto MiSE

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Dopo mesi di lunghe discussioni, il MiSE ha reso nota la la bozza di decreto sui nuovi incentivi alle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche. Quella che segue è una sintesi dei principali contenuti della riforma, a cura di A. Quaranta e pubblicata sul sito  ilquotidiano.ipsoa.it. 

Il perimetro operativo risulta delineato nei termini seguenti: il nuovo decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici nell'ambito del perseguimento degli obiettivi stabiliti nella SEN (Strategia Energetica Nazionale); con un graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione cessa decorsi 30 giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date: a) il 1° dicembre 2016; b) la data di raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno

Per quanto riguarda le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione,  è prevista l’iscrizione in appositi registri (nei limiti specifici di potenza) per: • gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia; • gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; • gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con specifiche le modalità; • gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Ci si iscrive tramite • richiesta al GSE da parte del responsabile dell’impianto; • il GSE pubblica due bandi (entro il 30 settembre 2015; entro il 30 ottobre 2016) • contingenti di potenza messi a disposizione (MW). È prevista, invece, la partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso per: • gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, e quelli ibridi, la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia; • gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

La bozza di decreto contiene inoltre disposizioni speciali per i rifiuti per i quali non si procede alla determinazione forfettaria della produzione imputabile a fonti rinnovabili; per gli interventi degli ex-zuccherifici, per gli impianti geotermici, per gli impianti solari termodinamici  e per gli impianti idroelettrici su canali dei consorzi di bonifica e irrigazione. In materia di sottoprodotti, occorre sottolineare che non hanno diritto di accesso agli incentivi gli impianti alimentati dalla sansa di oliva; in ogni caso, gli elenchi dei sottoprodotti (contenuti nell’allegato 2) sono da considerarsi esaustivi. Di conseguenza, ai fini dell’accesso agli incentivi per tipologie di sottoprodotti non esplicitamente elencate, è necessario il parere positivo del Ministero dell’ambiente, di concerto con il MiSE e il MIPAAF: tale parere positivo è vincolato alla verifica che i sottoprodotti in esame non abbiano altra utilità produttiva o commerciale al di fuori di un loro impiego per la produzione di energia.

L'articolo è infine corredato da 3 tabelle che riassumono: i valori della potenza di soglia, quali sono gli impianti che accedono direttamente agli incentivi e quali sono gli impianti cui si applicano le tariffe e gli eventuali premi determinati sulla base del DM 6 luglio 2012.


3 nuovi decreti sull'efficienza energetica degli edifici in vigore dal primo ottobre 2015

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Il Governo ha varato 3 nuovi decreti in materia di efficienza energetica degli edifici che riguardano:1) la definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione; 2) l’adeguamento degli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere; 3) l’aggiornamento delle linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).
Sul sito ilquotidiano.ipsoa.it è possibile leggere l'articolo completo su questi 3 decreti che portano delle novità ulteriori in un settore che sta ancora risentendo degli effetti della crisi economica, quello delle vendite immobiliari. In sintesi, con il primo decreto vengono definite linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione attraverso una semplificazione delle metodologie di calcolo, un vero e proprio format di APE, così che per i cittadini sia più facile confrontare le prestazioni di edifici diversi, ed uno schema di annuncio di vendita o locazione che ha il medesimo scopo. Inoltre, dovrà essere realizzato un sistema informativo comune nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici (SIAPE), che sarà istituito dall'ENEA.
L'articolo prosegue con una tabella che riassume gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Qui è importante ricordare che l'APE deve essere rilasciata da un soggetto abilitato e che ha una validità temporale massima di 10 anni.
Il Decreto "requisiti minimi" invece adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche. Oltre a elencare le norme tecniche nazionali che devono essere seguite per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, questo secondo decreto tra le altre cose prevede che entro un anno dalla sua entrata in vigore, l’ENEA debba predisporre uno studio sui parametri tecnici dell’edificio di riferimento. Lo scopo è quello di verificare le caratteristiche delle tecniche costruttive, convenzionali e innovative, e monitorare l’evoluzione dei requisiti energetici ottimali.
Infine, il terzo Decreto, quello sull'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, aggiorna il nuovo modello di APE che sarà valido su tutto il territorio nazionale, insieme al nuovo schema di annuncio commerciale. 


Giurisprudenza sulla sicurezza alimentare ai tempi di Expo 2015

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Sulla rivista Ambiente & Sicurezza della Casa Editrice Ipsoa, Milano, è stato pubblicato un contributo in cui viene avviato il dibattito sul secondo pilastro dell'esposizione universale, la sicurezza alimentare (il primo è: cibo sufficiente per tutti). Si tratta di una costola del diritto alimentare italiano, che – a dispetto dell’importanza crescente che, specie in Italia, stanno assumendo problematiche relative a sofisticazioni, frodi alimentari, contraffazione, adulterazione, etichettatura, e delle emergenze che assurgono agli onori della cronaca – sembra essere rimasto immobile, incapace di trovare risposte adeguate.

A far da contesto il triste primato del nostro Paese: secondo Coldiretti dal 2007 al 2013 le frodi alimentari e le contraffazioni hanno subito una notevole impennata e l'anno scorso il Ministero della Salute ha diffuso un report sul Sistema di allerta Europeo per la sicurezza alimentare da cui emerge che l'Italia è oggi il Paese con il maggior numero di notifiche o alert su tutte quelle inviate a Bruxelles dai Paesi dell'Unione. Da una parte ciò vorrebbe dire che i controlli funzionano, ma dall'altra vuol dire che il sistema alimentare italiano, caratterizzato da moltissime eccellenze agro-alimentari, è sotto un perenne attacco.

La sicurezza alimentare consta di molteplici sfaccettature: occorre indubbiamente salvaguardare la libertà d'impresa, ma anche costruire un sistema efficiente di controlli preventivi che risponda all'esigenza di sicurezza e salvaguardia della salute oggi estremamente avvertite dalla società. Per poter avviare il dibattito sul tema cominciamo con una prima rassegna della più recente e significativa giurisprudenza in materia. La legge 283/1962 nonostante l'età è a tutt'oggi la nostra legge-quadro in materia alimentare. Attorno a questa norma si è costituita nel tempo una copiosa giurisprudenza con un ruolo rilevante della Cassazione che ne ha declinato molti contenuti concreti. Nel contributo viene data particolare attenzione a come la Corte ha interpretato l'art. 5 della norma (natura del reato individuato: reato di pericolo o di danno?) nel corso del tempo con una sostanziale virata verso una nozione relativa di reato di danno che dipende in maniera decisiva dall'esatta determinazione dell'interesse protetto. L'articolo prosegue con una tavola sinottica con le principali sentenze in materia alimentari e si conclude con alcune considerazioni in ordine al progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare risalente al 2010 caduto in seguito nel dimenticatoio, tanto da dare l'impressione che l'intero settore sia alquanto anestetizzato sotto l'effetto di una sorta di "caos calmo.