Commento alle modifiche sulla tassazione dei rifiuti

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Sul sito ilquotidiano.ipsoa.it è stato pubblicato un commento al Decreto enti territoriali decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015 con il quale il Governo ha introdotto delle modifiche sulla tassazione dei rifiuti adottando alcune disposizioni urgenti in materia di enti locali. Fra i principali scopi del decreto quello di:

 1. definire gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l’anno 2015, in modo da consentire agli stessi di programmare la propria attività finanziaria e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015;
2. attribuire spazi finanziari, anticipazioni di cassa e minori vincoli ai Comuni anche al fine di consentire spese per specifiche finalità; incrementare ulteriormente la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. 

I Comuni potranno, in deroga alla loro potestà regolamentare, affidare ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, non più soltanto l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di natura corrispettiva (che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere, in luogo della TARI), ma anche della TARES. Tale affidamento potrà essere effettuato fino alla scadenza del relativo contratto. Si tratta di una disposizione – evidenzia l’ANCI – che “rappresenta l’accoglimento di una richiesta che l’ANCI ha proposto in tutti i provvedimenti legislativi a partire dall’entrata in vigore del nuovo prelievo sui rifiuti TARI”: secondo l’associazione dei Comuni, in seguito all’abrogazione della norma che dava la possibilità ai Comuni di affidare “fino al 31 dicembre 2013” la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31 dicembre, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2, si era venuto a creare un vuoto normativo in relazione all’attività di accertamento TARES 2013, che i Comuni dovrebbero effettuare direttamente o affidare ad un soggetto terzo, iscritto all’albo dei concessionari, “con evidente ed inutile dispendio di risorse. Il gestore dei rifiuti può infatti effettuare attività di accertamento per la TIA 1 e TIA 2 ed anche per la TARI, ma non per la TARES, con evidenti problemi applicativi e rischi di inefficienza, perché le informazioni necessarie all’attività di accertamento (riscossioni e dichiarazioni) sono in possesso del gestore, il quale le dovrebbe trasferire ad altro soggetto per l’emissione di atti di accertamento per un solo anno. Quest’ultimo soggetto poi dovrebbe ritrasferire le informazioni relative agli accertamenti emessi al gestore TARI”, dal momento che la legge mantiene ferma ai fini TARI l’efficacia degli accertamenti emessi per la TARES. 

Per favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, il Governo ha prorogato al 31 dicembre 2015 i termini in precedenza dichiarati inderogabili dal decreto legge che, nel maggio del 2011, ha dettato le prime disposizioni urgenti per l’economia per il successivo semestre europeo. In sostanza, il Governo ha prorogato: • il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; • il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l’attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica. In tal modo si prolunga dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 l’operatività delle disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, superando la scadenza del 30 giugno 2014, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei Comuni e delle società da questi ultimi partecipate. 

Infine, il decreto contiene per quanto concerne la TARI una specificazione in relazione alle componenti di costo:  nella legge di stabilità per il 2014 si stabiliva che in materia di TARI “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Con il “decreto enti territoriali” si specifica che “tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”. Quest’ultima modifica suscita qualche perplessità, e sarebbe opportuno acquisire informazioni circa la neutralità della disposizione: considerare fra i costi anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili, infatti, significherà necessariamente aumentare la tariffa rifiuti (TARI).