La Commissione politiche europee della Camera ha approvato il 26 marzo 2014 il disegno
di legge europea 2013 bis: fra le
disposizioni ambientali spiccano le ennesime riforme in materia di VIA e danno
ambientale, la delega per la riforma delle norme sull’inquinamento acustico.
Partecipazione del pubblico
La prima modifica riguarda il diritto
di accesso alle informazioni ambientali
e di partecipazione a scopo collaborativo,
al fine di:
a)
prevedere l’obbligo, per le autorità competenti (AC) all’elaborazione,
all’approvazione, alla modifica e al riesame dei piani o dei programmi in
materia ambientale, di assicurare la partecipazione del pubblico al
procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi;
b)
definire le modalità di detta partecipazione del pubblico.
La valutazione d’impatto ambientale
Appena riformata dal “decreto emissioni industriali”, la
disciplina della VIA è oggetto di un’ulteriore modifica, su aspetti diversi,
sintetizzata in tabella.
Disposizioni
in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale
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Non esistono più le definizioni di progetto preliminare e definitivo, ma
soltanto quella di progetto: la
realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di
altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli
destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo
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Oggetto della disciplina: vengono eliminati i criteri riguardanti le aree
protette: tali modifiche si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto del MATTM con il quale saranno adottate, entro tre mesi
dall’entrata in vigore della legge europea bis, le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per
specifiche tipologie di progetto per l’assoggettamento alla procedura di cui screening,
A far
data da questa stessa data, è esclusa l’applicazione delle soglie di cui
all’allegato IV
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Il risultato della verifica di
assoggettabilità, comprese le motivazioni, sarà pubblicato integralmente
nel sito web dell’AC
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Informazioni sulla decisione: la decisione finale sarà pubblicata nei siti web
delle autorità interessate, con indicazione del luogo in cui è possibile
prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione
oggetto dell’istruttoria.
Saranno
inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione nei siti web delle
autorità interessate:
a) il parere motivato espresso dall’AC;
b) una dichiarazione di sintesi in cui l’AC illustra
il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma
e in cui si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state
individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio
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La nuova disciplina sulla verifica di
assoggettabilità prevede che:
·
dell’avvenuta
trasmissione del progetto preliminare da parte del proponente è dato
sintetico avviso per mezzo della stampa e nel sito web dell’AC (tali
forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni previste dalla
normativa in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);
·
gli
avvisi per mezzo della stampa sono eseguiti a cura e spese del proponente;
·
nell’avviso
sono indicati la procedura e la data di avvio, il proponente, la
localizzazione, con una breve descrizione del progetto, le sedi e le modalità
per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i
quali è possibile presentare osservazioni;
·
la
documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di
particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso
i Comuni nel cui territorio il progetto è localizzato (nel caso di progetti
di competenza statale, anche presso la sede delle regioni e delle province
autonome interessate)
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La delega per la riforma delle norme sull’inquinamento acustico
Le legge europea bis prevede, inoltre, una delega relativa alla riforma della
normativa sull’inquinamento acustico, che nel corso degli anni ha mostrato
alcune criticità, relative:
1) ai complessi ed onerosi gli oneri posti a carico dei gestori delle
infrastrutture dei trasporti, soprattutto per le infrastrutture dei trasporti
principali e per gli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti;
2) ai contenziosi giudiziari insorti fra acquirenti e costruttori di
abitazioni a causa delle complesse azioni autorizzative e di sorveglianza a
carico delle amministrazioni comunali, delle difficoltà interpretative e
attuative del decreto stesso e di palesi errori contenuti nel suo testo;
3) alle carenze, ai dubbi interpretativi, alle difficoltà applicative della
normativa nazionale di riferimento e, in alcuni casi, alle contraddizioni
tra i differenti decreti attuativi;
La riforma si pone l’obiettivo di:
·
armonizzare la normativa nazionale di settore con quella europea,
correggendone le incongruenze;
·
aggiornare le metodologie di misura e i criteri di progettazione degli
interventi di risanamento acustico rispetto all’attuale tecnologia;
·
razionalizzare, semplificare e rendere attuabili le azioni delle
amministrazioni territoriali;
·
regolamentare in maniera corretta le azioni necessarie ai fini delle
autorizzazioni e dei pareri di merito, anche per favorire lo sviluppo
economico.
Il nuovo danno
ambientale
Anche in relazione al danno
ambientale la legge europea bis interviene
a pochi mesi di distanza da un’altra riforma (legge europea 2013), con lo scopo
di apportare le necessarie specificazioni
sulla qualificazione giuridica del danno ambientale, con il duplice intento
di:
·
armonizzare la normativa nazionale a quella europea in tema di riparazione
del danno ambientale (viene completato il quadro regolatorio interno della
responsabilità oggettiva per il danno ambientale: si definisce meglio la
posizione del danneggiante, con riguardo agli obblighi di riparazione);
·
rafforzare gli strumenti di tutela del bene costituito dall’ambiente in
situazioni di verificato pregiudizio esulanti dagli specifici casi previsti
dalla direttiva emanata dieci anni fa (le modifiche proposte consentono di
chiarire che, anche al di fuori dei casi del danno ambientale “da direttiva”,
l’autore della condotta dannosa, al ricorrere dell’elemento soggettivo del dolo
o della colpa, è tenuto a riparare il danno, che non ricadrà pertanto sulla
collettività).
Le altre modifiche proposte
in materia di danno ambientale
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Le modifiche proposte
attribuiscono al responsabile in via prioritaria e primaria il compito di
riparare il danno effettuato mediante il ripristino dello status quo ante,
con l’intento prioritario del recupero delle matrici ambientali incise
dall’illecito compiuto
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Viene
esteso il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria al potere di
ordinanza ministeriale, eliminando il termine di decadenza di due anni, che
rendeva in concreto inattuabile la disposizione
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Si
propone di destinare le risorse recuperate mediante il risarcimento del danno
ambientale all’attuazione in concreto di misure di prevenzione e riparazione
da parte del MATTM
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