Sul numero 5/2014 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato un articolo di primo commento analitico sul nuovo decreto "emissioni industriali" (D.Lgs n. 46/14).
Di seguito riporto alcuni brevi passi: l'introduzione ai singoli paragrafi.
Per la lettura del testo completo dell'articolo rimando il lettore alla rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, Milano.
La struttura del decreto
Con il tradizionale ritardo che sembra contraddistinguere il suo incedere normativo, il nostro Paese – puntualmente ripreso dall’UE – ha finalmente recepito la “direttiva IED”, con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali: pubblicato sulla G.U. del 27 marzo 2014, il D.Lgs n. 46/2014 è entrato in vigore l’11 di aprile.
Il corposo decreto corregge per l’ennesima volta il “codice dell’ambiente”, essenzialmente in relazione alla disciplina:
• generale per la procedura di VIA ed AIA (e sulle norme transitorie e finali);
• specifica dettata in materia di autorizzazione integrata ambientale;
• sull’incenerimento dei rifiuti;
• sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività.
Quella che segue è una carrellata delle principali disposizioni oggetto della novella legislativa, a valle di una primissima lettura a caldo del testo normativo, che verrà analizzato nei prossimi numeri della rivista, che dedicherà ampio spazio ad approfondimenti al decreto “emissioni industriali”.
Carrellata delle principali modifiche: a) i principî generali per le procedure di VIA e AIA
Le tre modifiche principali, concernenti i principî generali per le procedure di VIA e AIA riguardano l’aspetto definitorio, l’oggetto della disciplina e le norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti.
Sotto il primo profilo, accanto ad una precisazione terminologica, vi sono alcune nuove, importanti, definizioni, sintetizzate nella seguente tabella.
[...]
b) l’AIA
Le modifiche più sostanziose hanno riguardato la disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale.
Innanzitutto, la nuova normativa dispone che le condizioni dell’AIA siano definite avendo a riferimento le BATC, espungendo, al contempo, il riferimento alle linee guida nazionali, giudicato ormai obsoleto alla luce della “prevista emanazione delle BATC in lingua italiana da parte della Commissione europea ”: in ogni caso, la norma detta una disposizione transitoria che contiene la disciplina da osservare nelle more dell’emanazione delle BATC e che fa riferimento alle “pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea ”.
I requisiti generali, previsti per talune categorie di installazioni, che il MATTM potrà determinare ai sensi dell’art. 29-bis comma 2, con futuri decreti, si dovranno basare sulle BAT “senza prescrivere l’utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l’articolo 29-sexies”: per le categorie interessate, l’autorità competente rilascerà l’autorizzazione “in base ad una semplice verifica di conformità dell’istanza con i requisiti generali”.
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c) l’incenerimento dei rifiuti
Il decreto “emissioni industriali” inserisce all’interno del “codice dell’ambiente” la disciplina sull’incenerimento di cui al D.Lgs n. 133/05, di cui recepisce sostanzialmente tutto il contenuto, con le eccezioni/modifiche di seguito elencate:
a. vengono integrate le definizioni di incenerimento e coincenerimento ed inserite quelle di modifica sostanziale, camino, ore operative e biomassa ;
b. sono esclusi dalla disciplina anche gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;
[...]
d) le modifiche alle norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
In relazione alla parte V del “testo unico ambientale” gli interventi operati dal D.Lgs n. 46/14 sono chirurgici, e hanno riguardato:
a. il sistema definitorio (sono state modificate le definizioni di emissione in atmosfera, modifica sostanziale e di gestore , oltre a quella di grande impianto di combustione ; razionalizzate quelle di autorità competente ed autorità competente per il controllo; aggiunta quelle di ore operative );
b. la disciplina sui grandi impianti di combustione, di cui all’art. 273 del D.Lgs n. 152/06 (v. tabella “Le disposizioni transitorie e finali”);
c. le emissioni di COV, in relazione all’ambito di applicazione; al contenuto dell’autorizzazione , anche nel caso di modifiche sostanziali ;
[...]
Prime parziali considerazioni
In attesa di poter valutare in modo più approfondito il decreto “emissioni industriali”, ad una prima lettura, oltre agli aspetti indubbiamente positivi da sottolineare (su tutti, l’eliminazione delle disposizioni illogiche, sopra ricordate, che hanno anche portato la prassi a disapplicarle; l’eliminazione dell’art. 20 del D.Lgs n. 133/05; più in generale lo spirito semplificatorio che sembra permeare il decreto, anche attraverso l’inserimento del riesame con valenza di rinnovo; il riferimento alle BAT ; l’inserimento della caratterizzazione del suolo e delle acque sotterranee pre-insediamento ), non si possono non evidenziare, comunque, alcune perplessità relative alla presunta novità della “de materializzazione” delle procedure e al regime temporale.
Sotto il primo aspetto, è appena il caso di evidenziare come il provvedimento si limiti, in parte, a fotografare ex post un modello già implementato, per lo meno nelle amministrazioni più efficienti e, in parte, a prevederlo come alternativo (e quindi facoltativo): in ogni caso, giunge in ritardo.
Sotto il secondo, dal testo dell’art. 29 del decreto, infatti, non appare chiaro quale sarà la normativa da applicare alle installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all’Allegato I al D.Lgs n. 59/05, per gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell’AIA in corso fra il 7 gennaio 2013 e l’11 aprile 2014.
Inoltre, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 29, cosa succede (id est: quali limiti applicare) se l’autorità competente non conclude i procedimenti, avviati sulla base delle istanze presentate entro il 7 settembre 2014 , entro il 7 luglio 2015?
La prassi – che come si è fatto cenno, ed evidenziato dallo stesso legislatore, si è trovata costretta a disapplicare alcune norme illogiche – si è dimostrata, infatti e purtroppo, molto più lenta delle tempistiche astratte previste dalla legge.
Senza considerare il fatto che ogni autorità competente ha provveduto ad organizzarsi a proprio modo, anche modellando l’iter sulla base delle specifiche – ma a volte non meglio precisate – “esigenze locali”….