In caso di abbandono di rifiuti e responsabilità del proprietario incolpevole si configura un dolo o una culpa in vigilando?
Quando su un terreno vengono abbandonati da terzi, diversi dal proprietario, dei rifiuti, chi deve provvedere alla rimozione degli stessi?
Quali responsabilità sono addebitabili al mero proprietario dell’area in questione?
L’art. 192 del Testo Unico Ambientale dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
In particolare, la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o di colpa, della violazione posta in essere dal responsabile (ex multis Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 24 dicembre 2009, n. 9552).
Nel caso di specie (TAR Campania, 3795/10) il Collegio ha sottolineato che nel provvedimento annullato non erano nemmeno dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o di colpa, in capo alla parte ricorrente (alla quale, peraltro, veniva ordinato provvedere alla messa in sicurezza dell’area indicata senza neppure far cenno ad un eventuale titolo dominicale), necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e, più in generale di messa in sicurezza d’emergenza, fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica “culpa in vigilando”.
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