Riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

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La Provincia può demandare al Dirigente dell’Area Ambiente la verifica di tutte le autorizzazioni in vigore sul territorio provinciale “al fine di definire i quantitativi di fango di depurazione applicabili sui terreni agricoli, in particolare per quanto riguarda l’apporto di azoto necessario alle colture previste?
Il Commissario Straordinario può assegnare temporaneamente all’A.R.P.A. il servizio di istruttoria tecnica dei procedimenti amministrativi per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all’utilizzazione dei fanghi di depurazione?
Quali poteri ha il Dirigente dell’Area Ambiente di disporre i quantitativi di fango applicabili che devono fare riferimento al fabbisogno complessivo di azoto delle colture?
Sono gli interrogativi cui si è trovato a dover rispondere il TAR Friuli Venezia Giulia nella sentenza n. 299/10 (scaricatela dalla pagina Natura Giuridica - Gestione dei rifiuti) e al quale ha risposto nei seguenti termini, riassunti per ovvi motivi di tempo.
Per evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, il D.Lgs n. 99/92 detta tutta una serie di disposizioni piuttosto precise e dettagliate, che concretano una disciplina completa ed esauriente, l’unica applicabile ad oggi al settore. Infatti, il successivo D.Lg. 152/06 (Testo Unico Ambientale), pur occupandosi delle “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”, non detta prescrizioni puntuali, ma rinvia al Codice di Buona Pratica agricola che, a sua volta, rinvia anch’esso al D.Lg. 99/92, e, alla voce “fanghi da depurazione” sottolinea che “è possibile l'impiego come fertilizzanti di fanghi da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificarne un utilizzo agronomico (adeguato contenuto in elementi della fertilità, in sostanza organica, presenza di inquinanti entro limiti stabiliti).

Per quanto concerne le competenze, nello stesso D.Lg. 99/92 si stabilisce che le Regioni:
• rilasciano le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento;
• stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento.

La legge del Friuli 24/06 – intitolata “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport” – ha conferito alle Province le funzioni amministrative relative all’istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Quindi, non è stata affatto conferita alle Provincia la facoltà di stabilire “ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento”, che resta confermata in capo alla Regione, la quale sta provvedendo in tal senso nell’ambito dei “Programmi di Azione” per le zone vulnerabili.


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