Analisi di contaminazione di un sito discordanti: cosa fare?

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Quante volte si sente parlare di “piccole” e accidentali contaminazioni nelle aree dove sorgono impianti di distribuzione di carburanti!

Come si procede all’individuazione del responsabile, e quali sono le modalità da seguire nell’effettuazione delle analisi?
Nel caso esaminato dal TAR di Perugia nella sentenza n. 416 del 2010 – ricordate che ogni caso fa storia a sé – il ricorso era stato presentato da una società affittuaria di un impianto di distribuzione carburanti, la quale aveva, tempo addietro, comunicato alle amministrazioni competenti il pericolo di inquinamento accidentale del suolo derivante dalla fuoriuscita di circa 9.500 litri di benzina dal serbatoio interrato dell’impianto.

Dopo la messa in sicurezza, scatta il procedimento volto alla identificazione del responsabile, al fine di dar corso agli interventi previsti dal Testo Unico Ambientale al verificarsi di eventi di contaminazione.

L’indagine indica nella società ricorrente e nel gestore dell’impianto i responsabili dell’evento: ergo, tocca a loro effettuare, nelle zone interessate alla contaminazione, “un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento”, come stabilito dalla legge.

Le indagini, però, danno esiti differenti…
In estrema sintesi:
  • nell’analisi della ricorrente condotta per conto della ricorrente si legge che “i valori registrati rientrano ampiamente all’interno dei limiti di accettabilità delle CSC”, mentre
  • le controanalisi hanno riscontrato un superamento delle CSC oltre i limiti di accettabilità previsti dalla legge.
La provincia, di fronte a tale “ambiguità” delle analisi, ha comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento volto alla presentazione del “piano di caratterizzazione”; la ricorrente, dal canto suo, ha chiesto l’accesso agli atti e, a valle, ha osservato che la differenza dei risultati poteva essere ricondotta alle diverse metodologie di analisi utilizzate…

Per farvela breve (gli interessati possono scaricarsi sul proprio pc la sentenza semplicemente registrandosi sul sito di Natura Giuridica,ed approfondire il fatto) il TAR di Perugia, nell’analizzare il caso concreto, ha evidenziato che se la legge prevede che l’indagine preliminare sulla contaminazione di un sito venga effettuata entro certi termini, e se i risultati (correttamente ottenuti) di detta indagine attestano l’esistenza dei presupposti per l’obbligo di presentare il piano di caratterizzazione del sito inquinato, non è necessario procedere ad un riesame, concedere al responsabile dell’evento inquinante una sorta di seconda chance, che si tradurrebbe in una disapplicazione del principio comunitario del “chi inquina paga”, e della disciplina nazionale che ne ha stabilito tempi e modalità attuative, e comporterebbe un aggravamento del rischio di danno per l’ambiente.

Nel caso di specie, nel respingere il ricorso presentato dall’affittuario di un impianto di distribuzione carburanti volto – come accennato prima –a chiedere l’annullamento di un’ordinanza della Provincia con la quale era stata disposta l'esecuzione di un Piano di Caratterizzazione, il TAR di Perugia (sentenza n. 416/10) ha sottolineato che, anche nella prospettiva del giudizio di ragionevolezza di una disciplina legislativa che prevede termini e passaggi procedimentali cogenti – escludendo, quindi, un diritto del responsabile a riesami o verifiche supplementari – va considerato che l’effettuazione di un piano di caratterizzazione ha un costo che appare evidentemente sostenibile, a fronte del rischio e del possibile danno che deriverebbe da un ritardo nell’avanzamento del procedimento finalizzato alla - eventuale - bonifica del sito contaminato.

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.

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