Quella relativa alla legittimazione all'azione in giudizio nei casi di danno ambientale è una delle questioni più scottanti del diritto ambientale, specie in momenti in cui, in certe regioni d’Italia, a causa della dissennata politica ambientale dei decenni passati – disorganica, scoordinata, emergenziale, decontestualizzata – di danni ambientali se ne contano a centinaia, e molte persone si sono ammalate, a causa delle inesistenti bonifiche dei siti contaminati.
Una delle questioni più scottanti, e tuttavia per nulla chiare: per nulla chiare agli occhi dei cittadini che, nel grigiore della devastazione ambientale con cui hanno a che fare, non capiscono il significato di quelli che considerano cavilli da azzeccagarbugli.
Cerchiamo di fare un po’ di ordine, ben consapevoli che, al di là delle affermazioni di principio che si estrapolano dalle sentenze, è la storia di ogni caso specifico che fa la differenza, e rende, o meno, applicabile quel principio di diritto.
Innanzitutto: associazione ambientalistica nazionale o sue sezioni regionali?
Si tratta di un “giudizio universale” o deve essere in qualche modo limitato?
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1403 del 2010, di cui potete leggere la storia completa registrandovi gratuitamente al sito di Natura Giuridica, evidenzia che la legittimazione ad intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata.
Perché? Direte voi.
Perché l’articolazione regionale costituisce un soggetto a sé stante e non rientra nella sfera di previsione dell’art. 13 della legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente, che regola, appunto, le “regole d’ingaggio”, se vogliamo utilizzare una terminologia tristemente attuale.
Questo articolo 13 dà importante al “carattere nazionale” degli organismi che perseguono gli scopi di protezione ambientale e, in tali limiti, assegna ad essi, previo atto di individuazione formale, la legittimazione ad essere parte nei giudizi contemplati dal successivo art. 18, comma quinto.
Questo speciale regime pubblicistico sulla legittimazione ad agire non può ricevere deroga dalle disposizioni dello statuto dell’associazione o per effetto di accordi fra gli associati, che sono chiamati ad operare su un piano strettamente privatistico.
Tali norme si riflettono sull’assetto organizzatorio interno dell’ente e, al più, possono disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza della persona giuridica o associazione, ma non distribuire verso le articolazioni territoriali la posizione legittimante all’impugnativa, che resta in capo all’ente che ne è titolare in virtù di investitura legale ed eccezionale.
E i comitati nati ad hoc, cosa possono fare, e in che limiti?
Lo scopriremo in un’altra puntata, che Natura Giuridica dedicherà, prossimamente, al tema.
***
Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.
Contatta Andrea Quaranta tramite mail o telefono per richiedere il tuo parere di diritto ambientale o dell’energia.
Se ti è piaciuto l'articolo, iscriviti al feed o inserisci la tua mail nel box che trovi qui sotto, e conferma l’avvenuta iscrizione, rispondendo alla mail che riceverai sulla tua casella di posta: riceverai gratuitamente tutti gli aggiornamenti di Natura Giuridica direttamente nella tua casella di posta elettronica