Il TAR di Perugia (sentenza n. 274/10) definisce gli scarti alimentari come sottoprodotti, a prescindere, sulla scia di quanto affermato in una nota ministeriale, ma in antitesi con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale occorre un attento accertamento caso per caso.
La recente sentenza n. 274/2010 del TAR di Perugia, in materia di scarti alimentari (sono rifiuti o sottoprodotti?), è davvero suggestiva, e rappresenta molto bene quel classico modo tutto italiano di intendere il diritto, e plasmarlo a proprio piacimento, senza tenere in conto le conseguenze di lungo periodo.
Neanche quelle di breve, se è solo per questo….
In questi mesi in cui si parla spesso della magistratura, messa sotto accusa dalla politica per motivi strumentali, i giudici si lamentano del mancato rispetto nei loro confronti.
Molti, la maggioranza, hanno tutte le ragioni di questo mondo.
Ma altri assomigliano molto più al giudice cantato da De Andrè, "arbitro in terra del bene e del male", che non brillava per le cristalline “doti” morali (e, di conseguenza, anche giuridiche…): questi ultimi, a causa del loro bizzarro modo di fare, di interpretare le leggi, e di applicarle, intaccano la loro credibilità e la loro autorevolezza. E con essa, quella della categoria cui appartengono.
Cosa sarà mai successo, forse vi starete chiedendo, per giustificare questa amarezza?
Tutto nasce dalla necessità di classificare, dal punto di vista giuridico, gli scarti alimentari: rifiuti o sottoprodotti?
La questione, come amano dire i parrucconi del diritto, è tutt’altro che oziosa: molto spesso gli scarti alimentari vengono utilizzati come componenti per la produzioni di mangimi, destinati all’alimentazione animale.
A questo punto bisogna fare una distinzione, prendendo, a mero titolo di esempio, la differenza fra i ritagli di pasta (fuori specifica), i cioccolatini scaduti e il formaggio ammuffito.
Si tratta, in tutta evidenza, di tre tipologie di scarti alimentari, ognuno dei quali ha le proprie, diciamo così, “caratteristiche”.
Per poter essere riutilizzati come mangimi:
- i ritagli fuori specifica possono, in linea di massima, essere riutilizzati tal quali;
- i cioccolatini devono, quanto meno, essere scartati;
- il formaggio ammuffito essere opportunamente trattato, ammesso e non concesso che tale operazione sia fattibile, da un punto di vista tecnico.
Di conseguenza, per poter essere utilizzati come mangimi per l’alimentazione animale, nella maggioranza dei casi, tali scarti alimentari devono subire un trattamento.
Trattamento che, per definizione, esclude a priori lo scarto alimentare dalla nozione di sottoprodotto: quest’ultima, infatti, richiede, fra i cinque requisiti posti dal legislatore per la sua “configurabilità”, appunto, l’assenza di qualsivoglia trattamento preventivo e/o trasformazione, per il soddisfacimento dei requisiti merceologici.
Classificandoli come rifiuti, gli scarti alimentari possono, previo specifico ed accurato trattamento, essere utilizzati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, per la produzione di mangimi.
Classificandoli come sottoprodotti, devono essere riutilizzati “tal quali”, senza alcun tipo di trattamento.
Vi renderete conto che, oltre alla distinzione, puramente giuridica, forse è il caso di sottolineare che ci sono importanti conseguenze, sia pure indirette, sulla salute dell’uomo: un conto è che la mucca mangi un mangime di qualità, ottenuto da scarti alimentari-rifiuti opportunamente trattati.
Un altro che mangi scarti alimentari-sottoprodotti scaduti, ammuffiti, marci, e in alcuni casi con l’involucro…
Morale giuridica e di buon senso: gli scarti alimentari sono, in linea di massima, rifiuti, che devono essere opportunamente trattati, quando possibile, per la produzione di mangimi. In alcuni casi possono essere qualificati, al ricorrere di tutti i requisiti richiesti dalla legge, come sottoprodotti.
Non è possibile, in ogni caso, una esclusione preventiva degli scarti alimentari dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti.
Nel prossimo post ("Gli scarti alimentari sono sempre sottoprodotti!") analizzeremo la sentenza del TAR di Perugia n. 274 del 2010: chi volesse cominciare a leggere il testo completo della sentenza, può collegarsi al sito di Natura Giuridica, registrarsi (se non l’ha già fatto), e scaricare gratuitamente il testo della sentenza, alla sezione rifiuti.
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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.
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