Omessa bonifica: la Cassazione torna a far chiarezza

0 commenti
In dottrina c’è chi ha parlato di “omesso orientamento”, a proposto del silenzio serbato per quasi due anni dalla Cassazione in materia di omessa bonifica.
Dopo il “letargo giurisprudenziale, la Suprema Corte è tornata a far chiarezza, con la sentenza “Cappucciati (Cassazione Penale, n. 9492/09).


Nella sentenza “Cappucciati” la Cassazione, nell’esaminare l’assorbente motivo sullo ius superveniens (costituito, nella materia de qua, dall’art. 257 del D.Lgs. n. 152/06), dopo aver sottolineato che “in tema di gestione dei rifiuti, la nuova disposizione (art. 257 del D.Lgs. n. 152/06) è meno grave di quella previgente, atteso che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenuato il trattamento sanzionatorio”, ha affermato che, di conseguenza, “per la riformulazione della fattispecie criminosa, il caso in esame va valutato alla stregua della nuova disciplina secondo il principio di stretta legalità che non consente un'interpretazione estensiva delle norme (ancorché basata sulle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, come ritenuto nella sentenza impugnata) tale da comportare effetti in malam partem nei confronti dei singoli”.

Alla luce di questa premesse, il Supremo Collegio ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché i giudici di merito “hanno accertato l'evento di pericolo (cioè il rischio concreto e attuale di superamento dei predetti limiti di accettabilità) e non quello di danno (superamento degli stessi limiti di accettabilità) del reato ipotizzato, senza ritenere il reato d'inquinamento e di omessa bonifica del sito alla luce della più favorevole normativa sopravvenuta, mancando qualsiasi verifica dell'evento inquinamento richiesto come elemento essenziale della nuova figura criminosa”.

Da segnalare anche la sentenza del Tribunale di Roma (sentenza “Scanabucci” Tribunale ordinario di Roma in composizione monocratica, sentenza n. 8980 del 22 maggio 2009, inedita) con la quale il Tribunale ordinario di Roma ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli perché alla data dell’accertamento della situazione di inquinamento “nessun progetto di bonifica era stato approvato, sicché nessun obbligo avrebbe potuto sorgere in merito all’esecuzione del piano di bonifica”.


Per un approfondimento in materia di omessa bonifica, v. "Omessa bonifica: silenzio inevitable della Cassazione"

Foto: “Dimenticanze” originally uploaded by Majordomo