Molise: Legge Regionale sugli insediamenti eolici e fotovoltaici

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Erano ben tre settimane che se ne parlava, ma ancora non era stato pubblicato il testo ufficiale…
Sto parlando della Legge regionale del Molise relativa alla Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise.

Questi sono stati i primi commenti a caldo:

Sul sito di Prima pagina Molise venivano evidenziati quattro punti positivi:

1. La fissazione di un tetto pari a 545 come numero massimo dei pali installabili nel territorio regionale, comprensivo dei 296 già autorizzati. Chiaramente questo tetto non riguarda gli ottantaquattro pali previsti dal parco eolico off-shore, qualora lo stesso venisse autorizzato;
2. La fascia di rispetto, seppur non sufficiente, di cinque chilometri dalla costa;
3. Anche la Valle del Tammaro non è stata ritenuta idonea all'installazione;
4. L'esclusione dei parchi e delle zone a protezione e conservazione integrali.

e tanti punti negativi (legati alle peculiarità del territorio): per avere una panoramica completa si rimanda all'articolo citato sopra.

Sul sito Zero Emission TV si è posto l’accento sul fatto che “sul suolo molisano non potranno sorgere più di 545 aerogeneratori, che considerando i 296 già esistenti portano a 249 le possibili nuove realizzazioni”.
Inoltre, è stata sottolineata la durezza del confronto che ha accompagnato la discussione sulle distanze minime degli impianti eolici dai centri urbani e dalle aree protette.

Finalmente, come annunciato in esordio, oggi è possibile avere a disposizione il testo completo della legge (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolicifotovoltaici sul territorio della Regione Molise  - Legge regionale del Molise n. 15 del 21 maggio 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 12 del 31 maggio 2008).

Ecco il testo della legge (seguiranno approfondimenti).

Art. 1
La Regione Molise, nell'ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile fissato negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di regole regionali predeterminate compatibili con i vigenti principi informativi della disciplina statale e comunitaria in materia di produzione di energia, con la finalità di consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e più produttivi.

Art. 2
Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici:
 
a) parchi e riserve regionali e zone preparco;
b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti sul territorio della Regione;
c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici;
d) le Zone di protezione speciale (ZPS) classificate dalla Regione e trasmesse all'Unione europea ed i territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da ritenersi aree idonee solo a seguito di esperimento, con esito favorevole, delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza dei progetti presentati;
e) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto non inferiore a 3 km. misurata dal perimetro di parchi archeologici, aree archeologiche con complessi monumentali, come definiti al comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004;
f) area costituita dalla "Valle del Tammaro" e dai rilievi che la delimitano;
g) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto non inferiore a 1 km. misurata dal perimetro urbanizzato come individuato dallo strumento urbanistico comunale vigente;
h) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto pari a 500 metri misurata da abitazioni residenziali o rurali sparse, regolarmente censite e abitabili, tranne i casi in cui gli aerogeneratori non superino i limiti di rumore previsti per la zona ove è ubicata la fascia di rispetto e il proponente abbia raggiunto, con i proprietari di ciascuna delle abitazioni interessate, l'accordo per la localizzazione degli aerogeneratori entro tali fasce;
i) per i soli impianti eolici, fatti salvi diversi accordi sottoscritti ed approvati dai proponenti e dagli enti locali coinvolti, fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro di confine dei territori dei comuni limitrofi, benché di regioni confinanti;
j) al fine di evitare perturbazioni aerodinamiche dovute all'effetto scia, una fascia non inferiore a cinque diametri del rotore nella direzione dei venti dominanti dagli aerogeneratori di impianti eolici esistenti. È consentita deroga a detta distanza per gli ammodernamenti degli impianti eolici esistenti, anche se ricadenti su aree appartenenti a comuni limitrofi, proposti dalla stessa società o da società controllata;
k) sino ad una distanza non inferiore a 100 metri da una strada provinciale o nazionale, a 200 metri da una strada a scorrimento veloce e dalle autostrade ed a 100 metri dalle strade comunali;
l) fascia di rispetto di 5.000 metri lineari dalla costa verso l'interno della regione per gli impianti eolici; fascia di rispetto di 1.500 metri lineari dalla costa verso l'interno della regione per gli impianti fotovoltaici;
m) off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale;
n) fascia di rispetto di km. 1 dalle sponde per le aree fluviali, per le zone umide, lacuali e dighe artificiali.

Art. 3
1. Sino alla definizione degli obiettivi indicativi regionali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 387/2003, sono stabiliti i limiti previsti nei seguenti commi.
L'eventuale adeguamento agli obiettivi è disposto dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
2. Sul territorio regionale è consentita l'installazione di impianti eolici fino al numero massimo di 545 pali, ciascuno della potenza minima di 2 MW, salvo comprovati impedimenti di carattere tecnico inducano ad installare macchine di potenza inferiore. Concorrono al raggiungimento del numero massimo i pali già autorizzati, anche se di potenza inferiore a 2 MW, ferma restando la facoltà per le ditte proprietarie di chiedere una nuova autorizzazione per la sostituzione con pali di nuova generazione, più potenti ed efficienti, senza incremento di numero.
3. È consentita l' installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull'intero territorio regionale, di 500 MW.
4. Per ogni comune della regione è consentita la realizzazione di un solo parco eolico per una potenza massima installata di 40 MW. Sono esclusi dal predetto limite i comuni che hanno già realizzato un parco eolico di potenza complessiva non superiore a 25 MW.
5. Nel caso di parchi eolici ricadenti in più comuni, è consentita, per ciascun comune interessato, la realizzazione della parte in esso ricadente nei limiti di cui al comma precedente.
6. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione.
7. Gli impianti fotovoltaici integrati o sovrapposti agli organismi architettonici esistenti o da realizzare non sono sottoposti ad alcuna limitazione di potenza o di superficie interessata.
8. Sono esclusi dai limiti della presente legge gli impianti cosiddetti "minieolico" con potenza massima di 35 KW. e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali, fermo restando che per le aziende agricole le distanze tra i fabbricati esistenti ed i confini deve essere quanto meno pari al doppio dell'altezza dei pali eolici.

Art. 4
1. In sede di presentazione della richiesta di attivazione del procedimento unico, il proponente provvede al versamento, a titolo di oneri di istruttoria, di una somma fissa pari a euro 20.000,00, più euro 500,00 per ogni MW. di potenza nominale da fonte eolica e di euro 5,00 per ogni KW. di potenza nominale da fonte fotovoltaica e da altre fonti rinnovabili, quali biomassa, biogas, idroelettrico, senza quota fissa.
2. Prima del rilascio dell'autorizzazione unica, a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi ovvero di riutilizzo del materiale dismesso, il proponente fornisce idonea fidejussione, rilasciata da compagnia assicurativa nazionale o comunitaria di primaria importanza, ovvero istituisce un fondo di accantonamento, a favore del proprietario del suolo sede dell'intervento.
Condizioni, durata e modalità del fondo, entità e modalità di svincolo della fidejussione sono definite dalle parti nell'ambito della relativa convenzione – accordo di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Art. 5
1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono svolti con riferimento alle norme sopravvenute, relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite, in modo da conformare il provvedimento finale alla nuova disciplina.

Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.