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L’oggetto della comunicazione è specifico: distinguere tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è nell'ambito di un processo di produzione
La Commissione specifica che la Comunicazione:
- non riguarda altri tipi di rifiuti – rifiuti urbani o altri flussi di rifiuti analoghi – e nemmeno i residui di consumo;
- non intende determinare le condizioni per le quali un prodotto può diventare un rifiuto o cessa di esserlo,
- non concerne i rifiuti esclusi dal campo d'applicazione della direttiva quadro)
ConTesto giuridico della Comunicazione
Prima di addentrarsi nel tema specifico della Comunicazione, la Commissione spiega modalità e motivi.
L'evolversi della giurisprudenza e la relativa assenza di chiarezza giuridica hanno talvolta reso difficile l'applicazione della definizione di rifiuto, sia per le autorità competenti, sia per gli operatori economici.
Così è successo che, a volte, le decisioni adottate dalle autorità competenti nazionali in casi simili siano state fra di loro differenti, e abbiano, di conseguenza, creato delle disparità di trattamento fra gli operatori economici e ostacolato il mercato interno.
C’è poi da dire che:
Così come estrapolare il testo di alcune sentenze della Corte di Giustizia dal loro contesto, potrebbe dar luogo a nuove ed ulteriori incertezze.
E l'elaborazione di elenchi appare irrealizzabile non solo in termini pratici, ma anche dal punto di vista dell'applicazione giuridica.
Per fare chiarezza giuridica, ritiene la Commissione, più che una definizione di sottoprodotti, sono opportune delle linee guida, conformi ai criteri giuridicamente vincolanti della Corte: si presentano, infatti, come uno strumento flessibile e adattabile di fronte a nuovi elementi e all'evoluzione della tecnologia.
ConTesto industriale della Comunicazione
A ciò bisogna aggiungere:
Nel delineare le linee guida, occorre, inoltre, tener conto du un’evidenza: sia i prodotti che i rifiuti possono contenere materiali tossici che, se non sono manipolati e controllati adeguatamente, possono costituire un rischio per la salute umana e per l'ambiente.
Inoltre, i rifiuti da attività industriali ed estrattive possono costituire, per le loro particolari caratteristiche, dei rischi per l'ambiente diversi da quelli legati ai prodotti. Ciò si deve al fatto che, mentre il contenuto dei prodotti è generalmente ben determinato e controllato, la composizione dei rifiuti può essere alquanto incerta.
È quindi fondamentale, dal punto di vista dell'ambiente, che i materiali siano correttamente classificati, come rifiuti o non rifiuti.
La legislazione sui rifiuti protegge l'ambiente dagli effetti dei rifiuti industriali in vari modi, in particolare mediante procedure di autorizzazione e di spedizione e tramite norme specifiche per l'incenerimento.
Anche i materiali non considerati rifiuti non sono completamente esclusi dal sistema di protezione dell'ambiente istituito dal diritto comunitario. Vi sono regolamenti relativi ai prodotti e altri testi legislativi, quali il regolamento REACH, che sono intesi a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli eventuali effetti dei prodotti e di altri materiali non considerati rifiuti.
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L’oggetto della comunicazione è specifico: distinguere tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è nell'ambito di un processo di produzione
La Commissione specifica che la Comunicazione:
- non riguarda altri tipi di rifiuti – rifiuti urbani o altri flussi di rifiuti analoghi – e nemmeno i residui di consumo;
- non intende determinare le condizioni per le quali un prodotto può diventare un rifiuto o cessa di esserlo,
- non concerne i rifiuti esclusi dal campo d'applicazione della direttiva quadro)
ConTesto giuridico della Comunicazione
Prima di addentrarsi nel tema specifico della Comunicazione, la Commissione spiega modalità e motivi.
L'evolversi della giurisprudenza e la relativa assenza di chiarezza giuridica hanno talvolta reso difficile l'applicazione della definizione di rifiuto, sia per le autorità competenti, sia per gli operatori economici.
Così è successo che, a volte, le decisioni adottate dalle autorità competenti nazionali in casi simili siano state fra di loro differenti, e abbiano, di conseguenza, creato delle disparità di trattamento fra gli operatori economici e ostacolato il mercato interno.
C’è poi da dire che:
- un'interpretazione troppo ampia della definizione di rifiuto imporrebbe alle aziende costi superflui, rendendo meno interessante un materiale che avrebbe potuto invece rientrare nel circuito economico, e
- un'interpretazione troppo restrittiva, al contrario, potrebbe tradursi in danni ambientali e pregiudicare l'efficacia della legislazione e delle norme comunitarie in materia di rifiuti.
Così come estrapolare il testo di alcune sentenze della Corte di Giustizia dal loro contesto, potrebbe dar luogo a nuove ed ulteriori incertezze.
E l'elaborazione di elenchi appare irrealizzabile non solo in termini pratici, ma anche dal punto di vista dell'applicazione giuridica.
Per fare chiarezza giuridica, ritiene la Commissione, più che una definizione di sottoprodotti, sono opportune delle linee guida, conformi ai criteri giuridicamente vincolanti della Corte: si presentano, infatti, come uno strumento flessibile e adattabile di fronte a nuovi elementi e all'evoluzione della tecnologia.
ConTesto industriale della Comunicazione
A ciò bisogna aggiungere:
- le “difficoltà semantiche”: esiste un'ampia serie di materiali che sono prodotti nei processi industriali e che potrebbero essere interessati dalla comunicazione, sottolinea la Commissione: in gergo commerciale, si parla di sottoprodotti, prodotti connessi, prodotti intermedi, prodotti secondari o prodotti derivati. Nessuno di questi termini è accolto nel diritto comunitario in materia d'ambiente, a norma del quale i prodotti e i sottoprodotti ricevono pari trattamento: un materiale è un rifiuto o non lo è;
- la complessità dei processi di produzione industriale, che possono generare materiali diversi, con valore economico e impatto ambientale differenti;
- la limitata possibilità, per alcuni materiali rispetto ad altri, in alcuni settori, di poter essere oggetto di libero scambio tra aziende nel mercato interno;
- l’evoluzione continua del panorama tecnologico, sia nei processi di produzione sia nelle tecniche di trattamento dei rifiuti.
Nel delineare le linee guida, occorre, inoltre, tener conto du un’evidenza: sia i prodotti che i rifiuti possono contenere materiali tossici che, se non sono manipolati e controllati adeguatamente, possono costituire un rischio per la salute umana e per l'ambiente.
Inoltre, i rifiuti da attività industriali ed estrattive possono costituire, per le loro particolari caratteristiche, dei rischi per l'ambiente diversi da quelli legati ai prodotti. Ciò si deve al fatto che, mentre il contenuto dei prodotti è generalmente ben determinato e controllato, la composizione dei rifiuti può essere alquanto incerta.
È quindi fondamentale, dal punto di vista dell'ambiente, che i materiali siano correttamente classificati, come rifiuti o non rifiuti.
La legislazione sui rifiuti protegge l'ambiente dagli effetti dei rifiuti industriali in vari modi, in particolare mediante procedure di autorizzazione e di spedizione e tramite norme specifiche per l'incenerimento.
Anche i materiali non considerati rifiuti non sono completamente esclusi dal sistema di protezione dell'ambiente istituito dal diritto comunitario. Vi sono regolamenti relativi ai prodotti e altri testi legislativi, quali il regolamento REACH, che sono intesi a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli eventuali effetti dei prodotti e di altri materiali non considerati rifiuti.
(continua)
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