Pillole di Giurisprudenza: la nozione di rifiuto interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (4). I «LUWA-bottoms» e i trucioli

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Proseguendo nell’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla nozione di rifiuto, iniziata con l’analisi della sentenza Vessoso (puoi scaricarla cliccando il link a fondo pagina), vediamo ora in sintesi, cosa ha affermato la C.G.C.E. nella sentenza ARCO Chemie Nederland Ltd, nei procedimenti riuniti C-418/97 e C-419/97.
Si tratta di una sentenza lunga e complessa: per tale motivo, la riassumerò in due articoli successivi.
Massima

C-418/97
Dal semplice fatto che su una sostanza come i LUWA-bottoms venga eseguita un'operazione menzionata nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE […] non discende che l'operazione consiste nel disfarsene e che pertanto la detta sostanza va considerata un rifiuto ai sensi della direttiva.

Per stabilire se l'uso come combustibile di una sostanza come i LUWA-bottoms sia riconducibile al concetto di disfarsene, il fatto che tali sostanze possano essere recuperate come combustibile in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale e senza trasformazioni radicali non è rilevante.

Il fatto che tale uso come combustibile costituisca una modalità corrente di recupero dei rifiuti e che tali sostanze vengano comunemente considerate rifiuti, possono essere considerati come indizi del fatto che il detentore delle medesime se ne disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di disfarsene.

Il fatto che
  • una sostanza utilizzata come combustibile sia il residuo di un processo di produzione di un'altra sostanza, non sia ipotizzabile nessun altro uso di tale sostanza se non lo smaltimento,

  • che la composizione della sostanza non sia idonea per l'uso che ne viene fatto o

  • tale uso debba avvenire in particolari condizioni di precauzione per l'ambiente
possono essere considerati indizi del fatto che il detentore della sostanza stessa se ne disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di disfarsene.

L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va però accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia.

C-419/97
Dal semplice fatto che su una sostanza come i trucioli di legno venga eseguita un'operazione menzionata nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE non discende che l'operazione consiste nel disfarsene e che pertanto la detta sostanza va considerata un rifiuto ai sensi della direttiva.

Il fatto che una sostanza sia il risultato di un'operazione di recupero costituisce solo uno degli elementi che vanno presi in considerazione per stabilire se tale sostanza sia ancora un rifiuto, ma non consente di per sé di trarne una conclusione definitiva.


Breve riassunto della vicenda


C-418/97
Nella metà degli anni ’90 la ARCO Chemie Nederland Ltd aveva chiesto al competente Ministero dei lavori pubblici un'autorizzazione per l'esportazione in Belgio di 15.000.000 di kg di «LUWA-bottoms», nonostante la società non considerasse tali materiali come rifiuti.

I Luwa-bottoms (uno dei prodotti derivati dal processo di fabbricazione utilizzato dalla ARCO) hanno un valore calorico compreso tra i 25 e 28 MJ/kg, ed erano destinati ad essere utilizzati come combustibili nell'industria cementiera.

Nell’ambito di un ricorso proposto dalla ARCO avverso un provvedimento dell’autorità competente in materia di esportazione di rifiuti, il Nederlandse Raad van State (Consiglio di Stato dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali.

C-419/97
Nel 1993 una società per la produzione dell'energia elettrica dei Paesi Bassi chiedeva l'autorizzazione per la modifica del funzionamento della sua centrale elettrica.

La domanda riguardava un progetto per l'uso di residui di legna, forniti sotto forma di trucioli, provenienti dal settore edilizio: dopo trasformazione in polvere di legno, i trucioli dovevano essere utilizzati come combustibile per generare energia elettrica.

La domanda non qualificava tali sostanze come rifiuti e non era volta ad ottenere un'autorizzazione in forza della legge sui rifiuti.

Nell’ambito di un ricorso proposto dalla società per motivi analoghi a quelli citati nell'ambito della causa C-418/97, il nederlandse Raad van State ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali.

Le questioni pregiudiziali

Con la prima questione nelle due cause il giudice a quo domanda se dal semplice fatto che su una sostanza come i LUWA-bottoms (o i trucioli di legno) venga eseguita un'operazione di recupero discenda che l'operazione consiste nel disfarsene ed occorra pertanto considerare la detta sostanza come un rifiuto ai sensi della medesima direttiva.

La seconda questione, che riguarda altresì la definizione del termine «disfarsi», al fine di stabilire se una sostanza particolare sia un rifiuto, è divisa in tre parti:

1. la prima riguarda sostanzialmente le modalità d'uso di una sostanza;
2. la seconda le modalità di produzione della sostanza e
3. la terza operazioni di riciclaggio.

Testo della sentenza Vessoso e Zanetti
(continua)