Continuando nella rassegna di giurisprudenza in materia di energia eolica, vorrei sottoporvi la sentenza n. 358/2008 del T.A.R. Lecce (relativa alla società Neoanemos s.r.l., che aveva in corso di realizzazione, sul territorio del Comune di Martignano -LE- un parco eolico costituito da 10 generatori da 2.000 Kw ciascuno, per una potenza complessiva di 20.000 Kw), la cui efficacia è stata recentemente sospesa dal Consiglio di Stato.
Ma procediamo con ordine.
Il caso
In estrema sintesi, queste sono le tappe dell’iter che ha portato al ricorso in questione:
1. nel lontano 2001 il Comune di Martignano approvava lo schema di convenzione con la società Wind Service s.r.l. (dante causa della Neoanemos s.r.l. a seguito di cessione di ramo d’azienda) per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto eolico in oggetto;
2. con una successiva deliberazione del febbraio 2003, il Consiglio comunale esprimeva parere favorevole in ordine al progetto preliminare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 (‘Norme sulla valutazione di impatto ambientale’);
3. quindi, nel maggio dello stesso anno il Dirigente regionale del Settore Ecologia stabiliva l’esclusione del progetto in questione dall’applicazione delle procedure di V.I.A., ai sensi dell’art. 16, comma 3, L.R. 16, cit., subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;
4. nell’aprile del 2004 il Consiglio comunale approvava la variante allo strumento urbanistico necessaria per la realizzazione dell’intervento in questione e, con la successiva deliberazione del luglio dello stesso anno il Comune di Martignano approvava in via definitiva l’insediamento, a seguito di alcune modifiche progettuali;
5. nell’aprile dell’anno successivo la società Wind Service presentava alla Regione Puglia un’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (art. 12 del d.lgs. 387 del 2003);
6. nelle more dell’approvazione in via definitiva della variante (punto 4) e del rilascio dell’autorizzazione unica ex d.lgs. 387 del 2003 (punto 5), la Regione Puglia ha approvato le ‘Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia’ (D.G.R. 2 marzo 2004, n. 131);
7. nel novembre 2005 il Responsabile regionale del Settore Ecologia (lo stesso che si era pronunciato nel senso della non assoggettabilità a V.I.A. dell’intervento, v. n. 3) affermava che “il parere reso da questo Ufficio con Determina Dirigenziale n. 115/03, laddove il progetto in esame non sia mutato in alcuna delle sue parti, rimane valido. Si ricorda che il predetto parere ha validità di tre anni dalla sua data di emissione”.
8. successivamente, nel giugno 2006, la Regione Puglia approvava il ‘Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia’, con il quale si prevedevano prescrizioni in ordine alla valutazione ambientale nell’ambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni relative ad impianti;
9. infine, nel maggio 2006 il competente Dirigente regionale rilasciava in favore della società Wind Service l’autorizzazione unica, dichiarando al contempo di prendere atto “delle prescrizioni formulate dagli Enti partecipanti nonché delle modifiche apportate dalla società al progetto definitivo”.
I ricorrenti, residenti nel Comune di Martignano, impugnavano quest’ultima determinazione, contestandone la legittimità (“sostenuta”, nella sue tesi, dalla Provincia di Lecce), mentre la Regione, il Comune e la società si opponevano.
Tralasciando, in questa sede, le ulteriori vicende relative al cantiere in questione e l’analisi approfondita delle questioni di diritto (per le quali si rimanda al testo completo della sentenza) preme porre in rilievo che il Collegio ha confutato le deduzioni dei ricorrenti nella parte in cui gli stessi interpretavano in modo restrittivo le norme che prevedono il rilascio dell’autorizzazione unica.
A tal fine il T.A.R. Lecce ha ritenuto dirimente la previsione in base alla quale “il rilascio [dell’autorizzazione unica] costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato” (art. 12, comma 4, del d.lgs. 387 del 2003): attesa la sua ampiezza, tale previsione normativa (che prevede ex se il rilascio dell’autorizzazione unica quale titulus idoneo e sufficiente per la costruzione e l’esercizio dell’impianto) "non consente opzioni ermeneutiche di carattere restrittivo, volte ad attenuare la valenza – per così dire – ‘omnicomprensiva’ dell’autorizzazione medesima, neppure laddove si faccia questione di un interesse di rilevante valenza quale la tutela della disciplina dell’attività edificatoria al livello locale".
In relazione, invece, all’applicazione, al caso concreto, della normativa sopravvenuta, il TAR Lecce ha sottolineato che "lo jus superveniens trova applicazione anche al di fuori di un'espressa disciplina di diritto intertemporale che ciò disponga, laddove il procedimento amministrativo sia ancora in situazione di pendenza (pendenza che si verifica allorché gli effetti dello stesso non si siano ancora compiutamente prodotti, ma anzi siano, nella loro interezza, non operanti)": riconducendo tale principio alle peculiarità del caso di specie, il Collegio osserva che una “volta intervenuta una nuova – e più rigorosa - disciplina in ordine alla valutazione ambientale dei progetti relativi ai parchi eolici (‘Linee guida’ del marzo 2004), tale nuova disciplina dovesse necessariamente essere applicata nell’ambito dei procedimenti amministrativi non conclusi alla data di entrata in vigore della disciplina sopravvenuta (come quella che ne occupa).
Ciò a tacere del fatto che il carattere particolarmente sensibile dell’interesse ambientale nella specie coinvolto e l’applicazione del generale principio di precauzione rendesse nella specie comunque preferibile l’opzione ermeneutica volta ad applicare alla serie procedimentale in itinere la disciplina in materia ambientale maggiormente rigorosa e protettiva per l’interesse tutelato”.
Per questi motivi il T.A.R. Lecce accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati.
Con una stringata ordinanza, datata 13 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Noeanemos e ha sospeso l’efficacia della sentenza del T.A.R. Lecce.
Per una rassegna dei commenti, vedi il sito di Zeroemission.
Sentenza del TAR Lecce n. 358 del 05 febbraio 2008
Ma procediamo con ordine.
Il caso
In estrema sintesi, queste sono le tappe dell’iter che ha portato al ricorso in questione:
1. nel lontano 2001 il Comune di Martignano approvava lo schema di convenzione con la società Wind Service s.r.l. (dante causa della Neoanemos s.r.l. a seguito di cessione di ramo d’azienda) per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto eolico in oggetto;
2. con una successiva deliberazione del febbraio 2003, il Consiglio comunale esprimeva parere favorevole in ordine al progetto preliminare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 (‘Norme sulla valutazione di impatto ambientale’);
3. quindi, nel maggio dello stesso anno il Dirigente regionale del Settore Ecologia stabiliva l’esclusione del progetto in questione dall’applicazione delle procedure di V.I.A., ai sensi dell’art. 16, comma 3, L.R. 16, cit., subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;
4. nell’aprile del 2004 il Consiglio comunale approvava la variante allo strumento urbanistico necessaria per la realizzazione dell’intervento in questione e, con la successiva deliberazione del luglio dello stesso anno il Comune di Martignano approvava in via definitiva l’insediamento, a seguito di alcune modifiche progettuali;
5. nell’aprile dell’anno successivo la società Wind Service presentava alla Regione Puglia un’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (art. 12 del d.lgs. 387 del 2003);
6. nelle more dell’approvazione in via definitiva della variante (punto 4) e del rilascio dell’autorizzazione unica ex d.lgs. 387 del 2003 (punto 5), la Regione Puglia ha approvato le ‘Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia’ (D.G.R. 2 marzo 2004, n. 131);
7. nel novembre 2005 il Responsabile regionale del Settore Ecologia (lo stesso che si era pronunciato nel senso della non assoggettabilità a V.I.A. dell’intervento, v. n. 3) affermava che “il parere reso da questo Ufficio con Determina Dirigenziale n. 115/03, laddove il progetto in esame non sia mutato in alcuna delle sue parti, rimane valido. Si ricorda che il predetto parere ha validità di tre anni dalla sua data di emissione”.
8. successivamente, nel giugno 2006, la Regione Puglia approvava il ‘Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia’, con il quale si prevedevano prescrizioni in ordine alla valutazione ambientale nell’ambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni relative ad impianti;
9. infine, nel maggio 2006 il competente Dirigente regionale rilasciava in favore della società Wind Service l’autorizzazione unica, dichiarando al contempo di prendere atto “delle prescrizioni formulate dagli Enti partecipanti nonché delle modifiche apportate dalla società al progetto definitivo”.
I ricorrenti, residenti nel Comune di Martignano, impugnavano quest’ultima determinazione, contestandone la legittimità (“sostenuta”, nella sue tesi, dalla Provincia di Lecce), mentre la Regione, il Comune e la società si opponevano.
Tralasciando, in questa sede, le ulteriori vicende relative al cantiere in questione e l’analisi approfondita delle questioni di diritto (per le quali si rimanda al testo completo della sentenza) preme porre in rilievo che il Collegio ha confutato le deduzioni dei ricorrenti nella parte in cui gli stessi interpretavano in modo restrittivo le norme che prevedono il rilascio dell’autorizzazione unica.
A tal fine il T.A.R. Lecce ha ritenuto dirimente la previsione in base alla quale “il rilascio [dell’autorizzazione unica] costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato” (art. 12, comma 4, del d.lgs. 387 del 2003): attesa la sua ampiezza, tale previsione normativa (che prevede ex se il rilascio dell’autorizzazione unica quale titulus idoneo e sufficiente per la costruzione e l’esercizio dell’impianto) "non consente opzioni ermeneutiche di carattere restrittivo, volte ad attenuare la valenza – per così dire – ‘omnicomprensiva’ dell’autorizzazione medesima, neppure laddove si faccia questione di un interesse di rilevante valenza quale la tutela della disciplina dell’attività edificatoria al livello locale".
In relazione, invece, all’applicazione, al caso concreto, della normativa sopravvenuta, il TAR Lecce ha sottolineato che "lo jus superveniens trova applicazione anche al di fuori di un'espressa disciplina di diritto intertemporale che ciò disponga, laddove il procedimento amministrativo sia ancora in situazione di pendenza (pendenza che si verifica allorché gli effetti dello stesso non si siano ancora compiutamente prodotti, ma anzi siano, nella loro interezza, non operanti)": riconducendo tale principio alle peculiarità del caso di specie, il Collegio osserva che una “volta intervenuta una nuova – e più rigorosa - disciplina in ordine alla valutazione ambientale dei progetti relativi ai parchi eolici (‘Linee guida’ del marzo 2004), tale nuova disciplina dovesse necessariamente essere applicata nell’ambito dei procedimenti amministrativi non conclusi alla data di entrata in vigore della disciplina sopravvenuta (come quella che ne occupa).
Ciò a tacere del fatto che il carattere particolarmente sensibile dell’interesse ambientale nella specie coinvolto e l’applicazione del generale principio di precauzione rendesse nella specie comunque preferibile l’opzione ermeneutica volta ad applicare alla serie procedimentale in itinere la disciplina in materia ambientale maggiormente rigorosa e protettiva per l’interesse tutelato”.
Per questi motivi il T.A.R. Lecce accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati.
Con una stringata ordinanza, datata 13 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Noeanemos e ha sospeso l’efficacia della sentenza del T.A.R. Lecce.
Per una rassegna dei commenti, vedi il sito di Zeroemission.
Sentenza del TAR Lecce n. 358 del 05 febbraio 2008