Consulenza in materia di sicurezza alimentare

0 commenti

Negli ultimi due anni ho scritto diversi articoli in materia di sicurezza alimentare (in fondo al post troverete alcuni riferimenti). Inoltre, sto lavorando ad un e-book, che presto sarà pubblicato.

Le norme in materia di sicurezza alimentare, infatti, stanno diventando sempre più stringenti, e c’è sempre più bisogno di un’attività di consulenza specifica, perché:
-      la burocrazia è lenta e macchinosa;
-      i controlli (quando ci sono) sono asfissianti;
-      ipertrofica, e spesso frammentaria, è la legislazione italiana.

Consulenza in materia di sicurezza alimentare che, con il passare degli anni, Natura Giuridica ha affiancato a quella, tradizionale, di consulenza ambientale.

Sono molte le domande che i clienti mi pongono, per esempio quelle che riguardano la buona fede nel settore della sicurezza alimentare e la delega di funzioni.

Partiamo dalla prima: il fatto che spesso le prescrizioni imposte da una norma sono generiche (come quelle dettate dall’art. 5 della legge n. 283/1962, in materia di conservazione degli alimenti), non costituisce un’esimente, o almeno un’attenuante alla responsabilità?

Assolutamente no.
La Cassazione ha affermato, al riguardo, proprio in relazione all’ipotesi di reato prevista dall’art. 5 lett. d) della legge n. 283/62, che la norma contiene in sé la nozione di:

  • “nocività”, intesa con riferimento a quelle sostanze alimentari che possono creare un pericolo per la salute pubblica per non essere genuine, e quella di
  • “alterazione”, e cioè della presenza di un processo modificativo di una sostanza alimentare che diviene altra da sé per un fenomeno di spontanea degenerazione.

Non si tratta pertanto di una norma penale in bianco, dovendosi considerare le eventuali indicazioni contenute in circolari del Ministero della Sanità un parametro scientificamente valido al quale ancorare il giudizio (ex multis, v. Cass. Pen., n. 11828/1997, e da ultimo, Cass. Pen., n. 4522/2017).
Per sostanze alimentari “comunque nocive” devono intendersi quelle che possono arrecare un concreto pericolo alla salute dei consumatori, desumibile dal giudice non soltanto nell’ipotesi di superamento dei limiti massimi di concentrazione dei contaminanti alimentari stabiliti dalla legge - che costituisce un solido elemento indiziario in ordine alla idoneità della sostanza rinvenuta a determinare un “vulnus” alla salute degli eventuali fruitori del prodotto - ma anche da altri elementi, purché il relativo apprezzamento sia sul punto adeguatamente e logicamente motivato (Cass. Pen., n. 14483/2016).
Inoltre, il cattivo stato di conservazione degli alimenti ai fini della contravvenzione può essere accertato dal giudice di merito senza dover esperire una perizia tecnica ma in base a dati obiettivi del fatto (Tribunale di Napoli, sez. I  26 settembre 2016 n. 1813).

Quanto alla seconda (“La delega di funzioni nell’esercizio di un’attività di impresa esonera il titolare dalla responsabilità penale connessa alla posizione di garanzia?”), occorre premettere che il D.Lgs n. 155/1997 stabiliva che il responsabile dell’industria alimentare era il titolare o il responsabile specificatamente delegato: per la validità della delega occorreva rispettare specifici requisiti di tipo:
-  oggettivo (dimensioni dell’impresa; effettivo trasferimento dei poteri, con autonomia decisionale, gestionale ed economica; norme interne di disciplina del conferimento della delega) e
-   soggettivo (capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato; divieto di ingerenza del delegante) (Cassazione, 23.4.96, Zanoni).

In passato, in molte sentenze si è pretesa la forma scritta della delega; tuttavia, tale orientamento è stato superato dalla successiva giurisprudenza, che ha evidenziato che, diversamente da quanto accade per le responsabilità connesse agli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nel diritto penale alimentare non vi è una norma che richiede la delega scritta.
In sostanza, in tema di vendita di sostanze alimentari, il titolare dell'impresa è esonerato da responsabilità solo se fornisce la prova del conferimento espresso, inequivoco e certo di una delega di funzioni ad una persona:

  • tecnicamente capace;
  • dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento;
  • che abbia accettato lo specifico incarico.

  • Tutto ciò, a prescindere dalla forma orale o scritta dell'atto.

    Di recente, tuttavia, la Cassazione, sotto la vigenza della nuova normativa (D.Lgs n. 193/2007) è tornata sui suoi passi, affermando che la delega di funzioni nell'esercizio di un'attività di impresa esonera il titolare dalla responsabilità penale connessa alla posizione di garanzia soltanto se è conferita per iscritto al delegato, essendo inidonea l'attribuzione in forma orale (Cass., n. 16452/2012; n. 6872/2011): di conseguenza, la responsabilità del delegato deve essere esclusa nel caso in cui vi sia l'attribuzione meramente verbale di una qualifica, non accompagnata dalla specifica individuazione delle funzioni e delle responsabilità che a tale qualifica conseguono.

    Concludo suggerendovi qualche approfondimento in materia di sicurezza alimentare (si tratta di articoli che ho pubblicato per la rivista Ambiente & Sviluppo, edita da IPSOA).


    La “nuova” normativa sugli OGM: quando oggi è già ieri, in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 2/2017

    Il TTIP: le ragioni (e i torti) del sì e del no, in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 11/2016



    La giurisprudenza alimentare ai tempi di EXPO 2015 e il ruolo del legislatore”, in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 7/2015