Environmental Risk Manager Italia

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Nella prassi lavorativa del settore ambientale anche in Italia incomincia a delinearsi una figura professionale che dovrebbe soddisfare l’esigenza, sempre più avvertita, di dare una risposta efficace alla domanda di certezza da parte delle imprese, e di suggerire strategie prima del verificarsi di un danno, per scongiurare il suo verificarsi, e/o limitarne gli effetti più problematici. Tale figura ha preso il nome di environmental risk manager, spesso sintetizzato con ERM, che potrebbe essere tradotto come manager del rischio ambientale d'impresa.

In passato la portata dell'environmental risk management è stata circoscritta all'adozione di provvedimenti emergenziali, e quindi fra loro disgiunti, volti a contenere il rischio o il danno derivante da specifiche attività, e alle sole manifestazioni più evidenti del fenomeno, ossia quelle economico-finanziarie, tanto da farla ritenere un'attività interna di tipo operativo ed esclusa dalla pianificazione strategica.

A partire dalla fine del '900 si sono manifestati tutti i limiti di questo approccio nella gestione dei rischi: le imprese sono state costrette a capire che era necessario modificare la concezione della gestione dei rischi, adottando un sistema di tipo preventivo e non emergenziale.
In questo modo, si è cominciato a riconoscere i rischi come fattori da gestire in chiave strategica: il rischio non deve essere soltanto visto in ottica negativa, ma occorre provare ad estrarne il valore intrinseco.
Questo cambio di mentalità ha portato alla creazione di innovativi modelli di gestione del rischio, ossia di sistemi di enterprise risk management (anche qui l'acronimo è ERM), inteso come l’insieme di interventi mediante i quali un’impresa valuta, esamina e valorizza i vari rischi che influenzano la sua attività, sia nel breve che nel lungo termine.

Questo passaggio nella vita di un'impresa è fondamentale ed implica anche il saper capire se al proprio interno l'impresa può reperire le competenze necessarie o se è più opportuno rivolgersi ad un professionista esperto di environmental risk management.
Si tratta di una figura che ha una conoscenza approfondita del complesso quadro normativo vigente sui temi ambientali, che dovrebbe orientare le soluzioni dei problemi in modo efficace ed economico riducendo i rischi penali per il top management, consigliando l'impresa anche sulla scelta di eventuali soluzioni assicurative.
Non dimentichiamo infatti che in Italia orientarsi nei meandri del diritto dell’ambiente è tutt’altro che un’operazione semplice: l'incertezza e la precarietà che caratterizzano il diritto ambientale implicano che spesso sia molto difficile capire anche solo quali siano le norme cui far riferimento per gestire la propria attività nel rispetto della legge.

In passato l'approccio passivo nella gestione del rischio ambientale (agire solo quando esso si è tramutato in danno economico per l'impresa) ha portato a danni incalcolabili non solo per l'impresa ma soprattutto per l'ambiente e il diritto alla salute ed al lavoro dei cittadini.
Il caso ILVA è soltanto il più recente, ed eclatante, degli esempi che si possono tirare in ballo

Tuttavia, come scrive Andrea Quaranta titolare di Natura Giuridica ed Environmental Risk Manager per l'Italia, nell'articolo I vantaggi di un adeguato risk management
"in seguito all’evoluzione della normativa comunitaria (che ha dato un peso rilevante al concetto «chi inquina paga»), alla maggiore consapevolezza fra i cittadini dell’importanza di politiche (anche) ambientalmente sostenibili, alle scelte legislative che hanno introdotto nel nostro ordinamento i reati ambientali, e alla presa in considerazione degli impatti economici cui l’impresa può sottostare in assenza di una corretta gestione dei rischi ambientali, le imprese si sono trovate sotto il tiro di un fuoco incrociato, e hanno dovuto obtorto collo rivedere i loro modelli di business, orientandoli verso la prevenzione, presupposto imprescindibile per progettare le sostenibilita`".
Forse la tua impresa ha bisogno di un Environmental Risk Manager Italia - manager del rischio ambientale d'impresa: rivolgiti ad Andrea Quaranta titolare di Natura Giuridica per saperne di più!



Nuovi delitti ambientali - commento al ddl n. 1345/2014 approvato dal Senato

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Sul numero 5/2015 della rivista Ambiente & Sviluppo edita da Ipsoa - Milano è stato pubblicato un commento al testo del ddl n. 1345/2014 sui nuovi delitti ambientali approvato dal Senato il 4 marzo scorso di Andrea Quaranta.

Nell'articolo, dal titolo I nuovi delitti ambientali riveduti e non corretti dal Senato, viene posta l'attenzione sulle luci e sulle (molte) ombre del testo attuale.
Nell'articolo c'è inoltre un raffronto con la versione del ddl così come licenziato circa un anno fa dalla Camera e si pone l'accento sulle reazioni opposte suscitate in importanti commentatori, nell'ambito di una vera e propria querelle giuridico - politica che, prendendo le mosse da un avverbio, finisce per riguardare tutta la filosofia del provvedimento. 

Dalla titolazione dei paragrafi interni all'articolo (La strada lastricata di buone intenzioni; Le novità rispetto al testo precedente: il diavolo è nei dettagli; Le dichiarazioni e la querelle giuridico-parapolitica; Hanno tutti ragione) si intuisce come il nodo fondamentale della questione risieda nel pericolo di dar vita all'ennesimo maquillage normativo in tema di reati ambientali, con un provvedimento incapace di sistematizzare e risolvere una volta per tutte i problemi causati dalla disorganicità della normativa ambientale in campo penale.

Come afferma lo stesso autore Quaranta,
in un libro di qualche anno fa, dal titolo emblematico (“Hanno tutti ragione”) scritto da quello che poi sarebbe diventato di lì a poco un premio Oscar , l’Autore de “La grande bellezza” affermava, nel narrare le peripezie del protagonista, che “nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d’acqua”.
Specie, come dice Amendola, quando si tratta di normativa ambientale.
Specie perché, mi viene da aggiungere, noi italiani, come nessun altro, rappresentiamo il Paese in cui “hanno tutti ragione”, e per converso non esiste nessuno che ammetta, che riesca ad ammettere, la (o meglio: una) sconfitta. Sconfitta in tutte le sue sfaccettature, compresa quella (politica) che ha a che fare con la mancata introduzione di “novità (o riforme, che dir si voglia) risolutive”, che all’atto pratico si rivelano essere né nuove né, tanto meno, risolutive". 
Nella modifica del testo operata dal Senato esistono diversi elementi migliorativi, come l’introduzione dell’articolo relativo alla morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; l’inserimento, fra le attività sanzionate per l’impedimento del controllo, anche di quelle relative alla sicurezza e all’igiene sul lavoro; la previsione di un’aggravante ambientale; la diminuzione dello sconto di pena per coloro che aiutano concretamente l’autorità nella ricostruzione del fatto; la restrizione dell’arco temporale entro il quale è possibile il ravvedimento operoso, nonostante sia, non solo a detta di chi scrive, un istituto che comunque non dovrebbe essere mantenuto in questi termini così benevoli; il divieto, sanzionato, di esplosioni in mare per attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini.
Ma già quest’ultima modifica rischia di essere travolta, dal momento che, all’indomani della sua approvazione, come hanno sottolineato Legambiente e Libera, è già oggetto di ripensamenti da parte dell’esecutivo. La sua ipotetica ma verosimile eliminazione, oltre ad allungare (di nuovo!) i tempi per l’approvazione del testo definitivo, andrebbe ad allungare ulteriormente la sfilza di elementi negativi che costellano anche questo testo, e che comprendono, oltre al citato “abusivamente”:

  1. una perdurante vaghezza terminologica e di quantificazione dell’aumento di pena in tre distinti casi;
  2. l’incipit del 452-quater (È punito chiunque, “fuori dei casi previsti dall’art. 434”, cagiona abusivamente un disastro ambientale). Infatti, come, ancora una volta correttamente, ha evidenziato Amendola – nel rispondere a chi gli faceva notare che, grazie ad un suo emendamento, “resta sempre anche l’art. 434 c.p. sul disastro innominato ”– “sarebbe logico il contrario [...] che, in caso di disastro ambientale, venga applicata direttamente e solo la nuova norma speciale, evitando i problemi sinora riscontrati quando si è tentato di applicare la norma sussidiaria e generica sul cd. disastro innominato. In tal modo, invece, si riconosce che può esserci un disastro ambientale non abusivo, ma non previsto tra i nuovi delitti. E allora cosa dovremmo fare? Se l’attività è abusiva applichiamo il nuovo art. 452-quater e se, invece, è autorizzata applichiamo il vecchio art. 434, dando, peraltro, ottimi argomenti di discussione ai difensori degli inquinatori? Ma non sarebbe molto più logico eliminare quell’assurdo avverbio abusivamente ?”
  3. l’aumento della possibilità di usufruire di uno sconto di pena “se l’inquinamento (o il disastro) ambientale è commesso per colpa;
  4. l’aumento del periodo di sospensione che può essere concesso all’imputato per completare le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale .

Elementi negativi ai quali devono essere aggiunte le criticità e i dubbi che persistono, in quanto non corrette neanche da questo testo.
Criticità relative alla possibilità di “eliminare la contravvenzione ” e di “restringere sostanzialmente” il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale; al mutamento del ruolo del tecnico della PA, che si accompagna all’“inversione di ruoli” fra PG e PM; al potere che, di fatto, viene concesso al contravventore, che può chiedere che il termine stabilito dall’organo di vigilanza per la “regolarizzazione” possa essere prorogato fino a sei mesi.
 Dubbi concernenti il destino dei «nuovi» delitti ambientali a fronte della (vigente) previsione del comma 4 dell’art. 257 del TUA; i rapporti fra il delitto di “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” e quello di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” e i reati previsti e puniti dalla particolare disciplina di settore; le modalità di coordinamento delle attività di ripristino, messa in sicurezza, bonifica, eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente ordinate o imposte o previste come condizioni cui subordinare la sospensione condizionale della pena di cui al codice dell’ambiente e la previsione del «ravvedimento operoso»; i lunghissimi tempi di prescrizione, che di per sé non costituiscono una soluzione, ma un “éscamotage simbolico, di grande effetto (forse) sull’opinione pubblica, ma di scarsissima efficacia in concreto” .

Ce n’è abbastanza per dire che, nell’analisi complessiva del testo del ddl licenziato dal Senato, sono molto di più gli elementi negativi che quelli positivi.

Sul sito Edicola professionale WK vi sono in ordine cronologico tutti i contributi di Andrea Quaranta in materia ambientale.


Consulenze ambientali integrate

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Sotto la dicitura consulenze ambientali spesso si intende l'offerta di servizi, per lo più rivolta alle imprese, relativa alla gestione chimico- ingegneristica di processi di smaltimento rifiuti, bonifiche ecc, ricomprendendo nel termine anche gli aspetti ecologici, tanto che si parla anche di consulenza ambientale ed ecologica.
In alcuni casi, invece, per consulenze ambientali si intendono servizi tecnici di igiene ambientale e del lavoro.
Infine, con consulenza ambientale si intende anche il servizio ti tipo giuridico, che riguarda il rispetto delle norme del diritto ambientale da parte delle imprese.

I motivi di questa confusione terminologica sono essenzialmente dovuti al fatto che, fino a pochi decenni fa, la tutela ed il rispetto dell'ambiente e del paesaggio non avevano nulla a che fare con l'attività d'impresa: si pensava - e si dava per scontato - che dovesse essere lo Stato ad occuparsi di tutelare l'ambiente ed il paesaggio, mentre all'interno dell'impresa tutti i processi potenzialmente in grado di contaminare le acque, i terreni ecc avvenivano al di fuori di ogni controllo.

Oggi le cose sono totalmente cambiate, non solo dal punto di vista normativo, ma anche da quello culturale: ogni impresa è tenuta al rispetto di precise regole in campo ambientale, se non vuole incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie, oltre che nel danno all'immagine. Le competenze professionali necessarie per gestire in modo efficiente queste aspetti sono molteplici e, per rispondere alle richieste delle imprese, spesso è necessario ricorrere all'integrazione di competenze diverse, di tipo chimico, ingegneristico, manageriale e giuridico, ancora poco abituate a dialogare in maniera rapida ed efficace.

Il termine più corretto per rappresentare questa tipologia di servizi è consulenze ambientali integrate.
Natura Giuridica offre alla tua impresa non solo consulenze ambientali in campo giuridico, ma anche consulenze ambientali integrate, quando risulta necessario integrare aspetti di tipo manageriale e tecnico- scientifico, avvalendosi di una rete di esperti in diverse discipline capaci di rispondere in maniera puntuale alle tue domande e di risolvere rapidamente i tuoi problemi in campo ambientale.