Inquinamento elettromagnetico: il MUOS in Sicilia non doveva essere autorizzato

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Il MUOS: una storia sbagliata

Il sistema di comunicazione satellitare MUOS (Mobile User Objective System) prevede la realizzazione di quattro satelliti e di quattro stazioni terrestri: una di queste è stata localizzata in Sicilia, nel Comune di Niscemi, all’interno di una riserva naturale orientata e di un SIC (sito di importanza comunitaria), nonché in area sottoposta a vincolo paesaggistico e inserita nella rete ecologica “Natura 2000”.
Dopo la strenua opposizione del comitato NO MUOS, e una serie di ben cinque differenziati ricorsi, il TAR di Palermo si è pronunciato nel merito, accogliendo le tesi ambientaliste.
Quella che segue è una sintesi storica della lunga vicenda – una storia piena di ripensamenti, di errori di valutazione, di prese di posizione affrettate, di continui mutamenti di orientamento, di errori di valutazione, di mancate valutazioni, sullo sfondo di una normativa in perenne mutazione – e di come il TAR di Palermo ne è venuto a capo.

La complicata vicenda in pillole

Per la lettura della lunga vicenda, iniziata nel 2006, quando l’Aeronautica Militare, dopo aver ottenuto l’approvazione del progetto da parte del comitato misto paritetico della regione siciliana, presentava al Comune l’istanza per l’effettuazione della procedura di verifica (screening), in ossequio alla normativa regionale sulla valutazione d’incidenza, si rimanda al testo della sentenza.

In questa sede preme mettere in evidenza cos’ha detto il TAR di Palermo in relazione ai due principali filoni interpretativi seguiti dal giudice amministrativo siciliano.

Il primo riguarda la qualificazione delle “revoche” disposte dall’ARTA nel marzo 2013.
Il punto di partenza è costituito dal fatto che l’esatta qualificazione di un provvedimento amministrativo va fatta tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall’Amministrazione: i provvedimenti adottati nel marzo 2013 dall’ARTA sono – evidenzia il TAR – atti di annullamento d’ufficio e non di revoca.
Non esistono, infatti, i presupposti legittimanti l’adozione di un provvedimento di revoca, dal momento che nulla è sopravvenuto fra la data di rilascio delle autorizzazioni e l’intervento in autotutela, nessun fatto nuovo si è verificato o è stato acquisito, nessuna nuova valutazione dell’originario corredo istruttorio e motivazionale è stata fatta dall’amministrazione regionale.
E anche se, nel tempo, la normativa sul procedimento amministrativo ha subito, in relazione a questo specifico punto, un ampliamento della nozione di revoca, peraltro successivamente delimitato, nel caso in esame – chiosa il TAR – “si è al di fuori dell’ambito di applicazione della norma, perché non è stata reiterata ed aggiornata la valutazione della situazione di fatto o dell’interesse pubblico, ma vi è stata solo la puntuale e ribadita constatazione di una carenza originaria di tipo procedimentale”.
Non si tratta di una mera disquisizione giuridica, ma di una differenza con importanti risvolti pratici.

Revoca
Annullamento
La revoca, infatti, determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre “ulteriori” effetti: come a dire, non ha effetti retroattivi, e lascia dunque fermi quelli già prodotti, semplicemente evitando che se ne producano di ulteriori. La ratio è da rinvenire nel fatto che l’atto su cui “la revoca incide è perfetto e compiuto, idoneo a perseguire l’interesse pubblico dal momento in cui è stato adottato fino a che non è sopravvenuto quel quid novi che induce alla revoca, sicché nulla impedisce che l’atto mantenga gli effetti già prodotti”.
L’annullamento, al contrario, fa perdere d’efficacia l’atto annullato fin dal momento della sua emanazione: la perdita di efficacia ex tunc deriva dal fatto che l’atto, in quanto, tale è insufficiente fin dall’inizio, e occorre pertanto impedirgli di modificare la realtà su cui esso è chiamato ad incidere.


Sulla base di queste considerazioni, il TAR ha concluso osservando che “applicando i suddetti postulati alla vicenda che ci occupa, ne deriva l’assoluta illogicità di un intervento in autotutela che, suggerito per di più dall’applicazione del principio di precauzione – colonna portante del diritto ambientale europeo – per evitare ripercussioni sull’integrità del sito tutelato, mantenga comunque fermi gli effetti sino a quel momento prodottisi”.

Il secondo concerne, invece, il regime dell’autorizzazione paesaggistica, che ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, sintetizzate nella tabella che segue.
Prima, però, occorre fare un passo indietro e ricordare brevemente la successione degli eventi:
1)      il 14 giugno 2007 viene rilasciata un’“autorizzazione c.d. di massima”;
2)      il 18 giugno 2008 la Soprintendenza di Caltanissetta autorizza in via definitiva il progetto, specificando che “l’approvazione è data ai fini della tutela paesaggistica ed è valida per un periodo di cinque anni trascorso il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione”.
  
Nel caso del MUOS, l’autorizzazione era stata adottata il 18 giugno 2008 (sotto la vigenza del D.lgs. n. 63/08), e di conseguenza scadeva il 17 giugno 2013. Cinque giorni dopo (data di entrata in vigore del D.L. n. 69/13), essa era ormai già scaduta, per avere esaurito per il periodo quinquennale di efficacia decorrente dal suo rilascio e, quindi, la nuova disposizione non poteva trovare applicazione alcuna.
In conclusione, se i lavori non vengono realizzati in tale arco temporale è necessario richiedere un ulteriore titolo abilitativo al fine di effettuare un nuovo controllo di conformità dell’intervento all’ambiente in cui lo stesso si colloca.
Vale anche per le opere destinate alla difesa militare perché, in quanto statali, anche se realizzate su aree ubicate all’interno di basi militari o al diretto servizio di esse, qualora insistano su un’area con vincolo paesaggistico, sono soggette alla relativa disciplina di tutela ed in particolare all’obbligo di ottenere l’autorizzazione l’autorizzazione paesistica.

La morale della favola

Sulla base di queste articolate riflessioni, il TAR di Palermo ha accolto i ricorsi delle associazioni ambientaliste, e per converso rigettando quelli del ministero della difesa.
I lavori comunque compiuti, dopo l’annullamento d’ufficio con effetto retroattivo dei relativi atti autorizzativi, avevano perso il loro titolo legittimante: la “revoca” del luglio 2013, senza la riedizione del procedimento, non poteva quindi avere alcun effetto ripristinatorio e di riviviscenza delle autorizzazioni rilasciate nel 2011 ormai definitamene eliminate dal mondo giuridico.
L’appurato di difetto di istruttoria, in ogni caso, non può essere sanato ex post attraverso provvedimenti di secondo grado; e nella specie mancava, comunque, una valida autorizzazione paesaggistica, ormai scaduta per decorso del periodo quinquennale.
A questo punto il TAR ricorda alla PA, a fini conformativi della sua eventuale, ulteriore azione, che:
          l’ente gestore della riserva deve tenere conto della nuova zonizzazione dell’area nell’ambito della riserva naturale orientata;
          l’autorizzazione paesaggistica deve seguire la speciale disciplina dell’art. 147, trattandosi di opere destinate alla difesa militare;
          in ogni caso, la VINCA, procedimento valutativo di carattere preventivo al quale va sottoposto ogni intervento pianificatorio o progettuale che interessi il territorio dei siti della Rete Natura 2000, SIC e ZPS, deve essere “preliminare rispetto a qualsiasi procedimento autorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione di un piano/progetto/intervento e costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento”.
Come a dire: fate le cose bene, altrimenti passano gli anni, e/ma tutto rimane come prima.

Che a volte può anche essere un bene: ma deve in ogni caso essere frutto di una decisione politica e non di pastrocchi burocratici.


Imprese e ambiente. Il moderno management ambientale: una consulenza smart fatta su misura per la vostra azienda

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L’ambiente: un settore strategico che deve essere gestito da specialisti

L’ambiente è un settore strategico e di potenziale business per tutte le imprese.
Tuttavia, il diritto ambientale, che dovrebbe facilitare l’operatività delle imprese in questo settore, è in costante evoluzione.

Le numerose modifiche che continuano a succedersi nel corso degli anni, unite alle difficoltà interpretative/applicative e a quelle legate alla scarsa considerazione da parte della P.A. delle esigenze di certezza operativa, celerità e semplificazione indispensabili per gli operatori del settore, hanno dato vita ad un sistema difficile da gestire, macchinoso, burocratico e, in ultima analisi, molto costoso per le imprese.

Queste ultime, infatti, si trovano spesso in difficoltà a seguire tutte le modifiche normative, a contestualizzarle, a comprenderle, perfino a rispettarle, per non parlare delle problematiche connesse alla difficile gestione degli iter burocratici con le PP.AA.


I costi per le imprese

Perdite di tempo e denaro, legati alla non corretta/ottimale gestione delle problematiche ambientali, rischi di non-compliance e profili di responsabilità civile, amministrativa e penale sono, dunque, all’ordine del giorno, e costituiscono un grave problema per le risorse interne e il management dell’impresa.







Rispettare la normativa ambientale, e gestire con minore rischio le dinamiche e le problematiche operative ambientali, tuttavia, può essere meno faticoso, più accurato ed economicamente vantaggioso, se inquadrate in un dinamico ed efficiente servizio di consulenza integrata.


Il management ambientale

Natura Giuridica è un’impresa che opera nel settore della consulenza ambientale strategica, ponendosi a fianco delle imprese nella delicata gestione del rischio ambientale, attraverso:
  •  una continua attività di compliance normativa;
  • il regolare supporto nei contatti con le Pubbliche Amministrazioni;
  • il monitoraggio costante di tutta la produzione normativa di settore, anche di quella attuativa di dettaglio;
  • la minimizzazione dei danni causati da una precedente e non adeguata gestione delle problematiche ambientali;
  • il suggerimento di strategie operative, volte ad ottimizzare i tempi e i costi di gestione e utili a limitare al massimo le problematiche ambientali e consentire, di conseguenza, di liberare risorse per investimenti produttivi;
  • la creazione di nuove fonti di business per l’azienda.




La consulenza smart

Sulla base dell’esperienza maturata dal 2002 dal titolare di Natura Giuridica, Dott. Andrea Quaranta, Environmental risk and crisis manager, giurista e consulente ambientale d’impresa, formatore e facilitatore in campo ambientale, Natura Giuridica ha:
  • catalogato le principali esigenze operative che le imprese si trovano a dover affrontare in campo ambientale, e
  • ideato una snella ed efficace modalità di collaborazione con le imprese, in modo da consentire loro di avvalersi in forma realmente semplificata del supporto specialistico di un professionista del settore ambientale a costi contenuti.




Lo scopo dell’attività di Natura Giuridica (Environmental risk and crisis management) è quello di:
  • affiancare le risorse interne, che spesso non hanno il tempo necessario per approfondire accuratamente tutte le tematiche ambientali, e di conseguenza, di gestirle in modo efficace e tempestivo (tutoring);
  • aiutare il management ad implementare nuove strategie operative e nuove vie per il business e lo sviluppo economicamente ed ambientalmente sostenibile dell’azienda (semplificazione dei processi aziendali).

In sostanza, di aiutare le imprese a rispettare la complessa normativa ambientale e gestire con il minor rischio possibile le dinamiche e le problematiche operative ambientali in modo semplice ed economicamente vantaggioso.


Come?

Attraverso una consulenza personalizzata, un’informazione costante, la prevenzione dei rischi ambientali e la pronta risoluzione delle situazioni di emergenza che si dovessero verificare.
Con minor dispendio di tempo e di denaro.

In sostanza, attraverso un moderno management ambientale, una consulenza smart fatta su misura.

Grazie alla nostra rete di collaboratori (tecnici e avvocati), siamo in grado di fornire anche un integrato servizio di assistenza tecnica e giudiziale.

*°*

Compilate il modulo che potete scaricare sul sito di Natura Giuridicae inviatelo al seguente indirizzo di posta elettronica: andrea.quaranta@naturagiuridica.com

Otterrete un preventivo gratuito per una consulenza ambientale personalizzata.

Avete dei dubbi?
Volete approfondire alcuni aspetti?

Non esitate a contattare Natura Giuridica: siamo sempre a vostra disposizione.




Inceneritore/termovalorizzatore e salute della popolazione: prima dell’AIA occorre un’indagine epidemiologica

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Inceneritore/termovalorizzatore e salute della popolazione: prima dell’AIA occorre un’indagine epidemiologica

Ambiente, salute e lavoro: sembra di dover sfogliare la margherita. 
M’ama, non m’ama, e via discorrendo. 

Cosa fare, ad esempio, in caso di un inceneritore, o termovalorizzatore che dir si voglia. 

Scegliere la tutela dell'ambiente, quella della salute o il lavoro?
Scegliere l'inceneritore (soprattutto quale inceneritore), scegliere nulla, spingere verso altre forme di raccolta dei rifiuti (ma non dimentichiamoci che i rifiuti industriali non possono essere trattati con il porta a porta...), tutelare i lavoratori, optare per altre forme di valorizzazione dei rifiuti (ad esempio il coincenerimento dei rifiuti), ...?

Fermo restando che, favorevoli o contrari, ma motivatamente, occorre essere sinceri e non truffaldini con la parole: un impianto di incenerimento, anche se recupera energia, è pur sempre un impianto di smaltimento e non di recupero dei rifiuti, occorre in ogni caso cercare di mediare, fra queste tre diverse esigenze, e non scegliere un’opzione a discapito delle altre.

Proteggere l’ambiente e la salute, e promuovere il lavoro. 

Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha cercato di fare proprio questo. 

La vicenda riguarda il “termovalorizzatore” di Scarlino

I giudici di palazzo Spada hanno affermato – valle di una unga ricostruzione storica della vicenda, per la quale si rinvia il lettore al sito di Natura Giuridica – che nel caso di specie assume valenza assorbente quanto meno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’area interessata dallo stabilimento in questione non sono state convenientemente disaminate e considerate. 

Un dato – sottolineano al Consiglio di Stato – che pur non avendo acquisito un rilievo oggettivo sulla base di disposizioni di legge ha comunque un rilievo sotto il profilo procedimentale, poiché ragionevolmente evidenzia un consistente livello di esposizione della popolazione coinvolta dall’impianto per cui è causa, livello di esposizione che non è stato, di per sé, valutato e considerato adeguatamente in sede di rilascio dell’A.I.A. 

Quindi, a fronte delle numerose e documentate circostanze di sforamento dei vari valori di riferimento per l’inquinamento, sia dell’aria che dei corpi idrici presenti in loco, l’affermazione di carattere generale del soggetto proponente l’iniziativa (secondo la quale “nella sostanza non verranno apportate sostanziali modifiche ai processi degli impianti come attualmente configurati”) doveva essere seguita da una specifica attività istruttoria, in ordine agli effettivi agenti inquinanti già presenti e alla potenziale incidenza che su di essi si sarebbe potuta riscontrare a seguito dello svolgimento dell’attività, oggetto delle istanze della società. 

Che non c’è stata, così come è mancato uno studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto che i dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione concretamente in essere, con quelli ricavabili dall’indagine specificamente svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L. n. 9, comprendenti il periodo 2000 – 2009 (indagine che peraltro la stessa U.S.L. ha definito non ottimale e dalla quale si rileva che nel lasso di tempo considerato sussisterebbe un incremento del 36% dei tumori alla vescica per la popolazione maschile e del 117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di nascite premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin). 

In definitiva, essendo primarie le esigenze di tutela della salute ai sensi dell’art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. – qualora siano risultati allarmanti dati istruttori – debba conseguire soltanto all’esito di un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata che non può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti. 

Quindi un NO all’inceneritore motivato, ma in ogni caso un’apertura al possibile rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, se i risultati dell’indagine epidemiologica dovessero evidenziare dati meno allarmanti di quelli ipotizzati, ma in parte già evidenziati nella precedente indagine.

Della serie che le cose - qualsiasi sia l'angolo visuale - devono essere fatte bene...


Attività AIA svolta in difformità dall'autorizzazione integrata ambientale: è reato?

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Esercitare un’attività AIA in difformità dalle condizioni stabilite nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla regione, senza dare alcuna comunicazione all’autorità competente per l’AIA, costituisce reato

NO categorico, nei seguenti termini.

A dirlo è la Cassazione, in una recente sentenza, una delle prima che analizza il nuovo decreto “emissioni industriali” (D.Lgs n. 46/2014). 

Nel caso di specie, in tribunale del nord Italia aveva dichiarato il legale rappresentante di una nota azienda internazionale colpevole del fatto di esercitare una delle attività di cui all'allegato VIII del D.Lgs n. 152/06 (così come integrato dal D.Lgs n. 46/2014) in difformità alle condizioni stabilite nella autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione: 
  • non dando alcuna comunicazione all'Autorità competente per l'AIA della installazione di una nuova caldaia, così da generare un nuovo punto di emissione con unione ai precedenti. 
  • non eseguendo la prescritta manutenzione ordinaria sul generatore di calore, come da prescrizione; 
  • non aggiornando il layout aziendale relativo alle emissioni in atmosfera (art. 29, comma quaterdecies, del testo unico ambientale)
Cos’ha affermato la Cassazione? 
Innanzitutto che con il D.Lgs. n. 46 del 2014 (decreto “emissioni industriali”) il legislatore è intervenuto radicalmente sul trattamento sanzionatorio ante riforma dettato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29 quatordecies, in quanto ha riqualificato alcune condotte, prima ritenute concretizzanti illeciti penali, quali quelle in esame, in illeciti amministrativi. 

In particolare, venendo al caso concreto, il rinnovato testo normativo dispone che [...] nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, “colui il quale sottopone l’installazione ad una modifica non sostanziale senza avere effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'art. 29 nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500,00 a Euro 15.000,00”. 

Nel caso di specie, la modifica effettuata non si può ritenere sostanziale, bensì migliorativa, dal momento che si è concretizzata nella sostituzione delle due precedenti caldaie con l'unica nuova posizionata. 

No categorico, dunque. 
Però resta il fatto che la gestione della nuova AIA, seguire le “prime” linee guida dettate dal Ministero dell’ambiente, preparare in modo adeguato la nuova relazione di riferimento, è cosa tutta’altro che semplice. 

Per questo, per qualsiasi consulenza strategica, gestionale ed ambientale in materia, non esitate a contattare gli esperti giuristi e tecnici ambientali di Natura Giuridica, che vi seguiranno passo dopo passo, affiancando la vostra azienda e curando i vostri interessi.

Volete saperne di più sul decreto emissioni industriali? 

Collegatevi a questi link 

 
 



AIA-VIA: quali sono i rapporti? Quali gli effetti di una valutazione di impatto ambientale negativa?

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Quali sono le differenze fra la VIA e l’AIA
Quali sono gli effetti della valutazione negativa della valutazione di impatto ambientale sull'autorizzazione integrata ambientale?

La valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all'utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell'opera da realizzare).
L'autorizzazione integrata ambientale, invece, è un atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell'impianto.

Non può poi ragionevolmente negarsi che la valutazione negativa di impatto ambientale condizioni negativamente il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, giacché non può logicamente, ancor prima che giuridicamente, ammettere che un impianto non compatibile con l’ambiente possa ottenere le autorizzazioni necessarie per il suo funzionamento. 
Sarebbe pertanto contrario ai principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, ed in specie ai corollari di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, imporre che anche in tali casi l’amministrazione competente debba procedere alla necessaria attività istruttoria e concludere il procedimento relativo all’autorizzazione integrata ambientale, essendone certo il diniego di rilascio.

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Avete ricevuto una valutazione negativa di impatto ambientale e ritenete di aver subito un'ingiustizia da parte dell'autorità competente?
Ritenete illegittimi gli atti con i quali la P.A. ha valutato negativamente il vostro progetto?
Avete bisogno di una consulenza specifica in materia ambientale per aiutare il vostro legale nella difesa dei vostri interessi?
Avete ottenuto un'AIA (autorizzazione integrata ambientale) e comunque ritenete che le prescrizioni imposte siano illegittime?

Contattate Natura Giuridica e chiedete un preventivo per una specifica attività consulenziale in grado di far emergere tutti i profili di illegittimità, e difendere al meglio i vostri interessi.

Natura Giuridica - impresa specializzata nell'environmental risk and crisis management - opera sia in sinergia con i vostri avvocati, sia con il proprio pool  di avvocati, che in sinergia con i giuristi ambientali dello staff sono in grado di potervi aiutare nel migliore dei modi nella difesa dei vostri interessi


Qual è la funzione della VIA (valutazione impatto ambientale)? Cosa possono fare i portatori di interessi se la P.A. dice che non occorre la VIA?

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Qual è la funzione della VIAValutazione di impatto ambientale
Cosa possono fare i portatori di interessi pubblici e privati? 

La valutazione di impatto ambientale “è preordinata alla salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana, attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria; diritto che obbliga l'amministrazione a giustificare, quantomeno ex post ed a richiesta dell'interessato, le ragioni del rifiuto di sottoporre un progetto a V.I.A. all'esito di verifica preliminare

A tali fini, l'ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona”, sottolineandosi che la stessa Corte Costituzionale ha affermato che "lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, è di per sé un valore costituzionale", da intendersi come valore "primario" ed "assoluto".

E’ stato anche sottolineato che proprio per le finalità cui è preordinata la valutazione di impatto ambientale, la disciplina relativa normativa ha prefigurato un modello di istruttoria aperto ai contributi partecipativi dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati coinvolti nell'opera, con la conseguenza che l'impegno motivazionale dell'autorità deliberante è tanto più pregnante quanto più l'istruttoria abbia fatto emergere, mediante apporti partecipativi di soggetti, pubblici e privati, anche esponenziali di interessi collettivi, ricadute potenzialmente negative sul contesto ambientale ed insediativo interessato dall'iniziativa, fermo restando che l’amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa .

Ritenete di essere stati scavalcati dall'amministrazione?
La discrezionalità è stata sufficientemente motivata, o comunque è stata esercitata in modo corretto?
Ritenete che la decisione sul procedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale) non sia stata motivata?
Avete qualsiasi dubbio sul procedimento e volete sapere come tutelare i vostri interessi?

Se avete avuto dei problemi di qualsiasi tipo al riguardo, basta fare una sola cosa: contattare chi è in grado di difendere i vostri interessi nel migliore dei modi.