Bruciare i residui agricoli/vegetali: è reato oppure no? Quando il buon senso non basta...

0 commenti

Dallo scorso mese di dicembre, Natura Giuridica ha avviato una collaborazione con il quotidiano online CuneoCronaca.
Nelle pagine del quotidiano NG affronterà ovviamente tutte le più spinose tematiche ambientali che riguardano la "Provincia Granda", ma non mancheranno anche approfondimenti delle principali normative nazionali.
Quello che segue è un articolo pubblicato il 22 dicembre 2014, in tema di incenerimento di rifiuti agricoli: è un reato oppure no?!

L’antica e tradizionale pratica agricola di bruciare nei campi sterpaglie, ramaglie, avanzi di potature, residui provenienti da attività agricole e assimilate (disboscamento, raccolta, pulizia di boschi, campi, giardini, aree verdi ecc.), è sempre stata comunque circondata da alcune cautele per il timore che, sfuggendo al controllo, potesse divenire causa d’incendi.

Tuttavia, sia pure con le dovute cautele, tale attività è sempre stata lecita, fino a quando il nostro legislatore, nell’intento di venire incontro alle esigenze degli agricoltori ha:

  • dapprima deciso di introdurre alcune modifiche al “codice dell’ambiente” (filosofeggiando sulle nozioni di rifiuti, sottoprodotti, materia prima secondaria), che invece di risolvere i problemi ne hanno creati di ulteriori;
  • quindi, per fronteggiare una delle tante emergenze ambientali di turno, ha introdotto con il “decreto terra dei fuochi” il reato di “Combustione illecita di rifiuti”. Si tratta di un reato che, nella sua ipotesi base (sono previste aggravanti e sono sanzionate altre attività connesse), ha punito con la reclusione da due a cinque anni “chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate”, e con la “sola” sanzione pecuniaria amministrativa la combustione dei rifiuti vegetali “urbani”, provenienti cioè da giardini, aree verdi, ... 
In questa delicata situazione giuridica, gli enti locali hanno nel tempo cercato di porre un qualche rimedio.
Così, la regione Lombardia ha previsto che la combustione all’aperto di materiale di origine vegetale è vietata soltanto fra il 15 ottobre e il 15 aprile (periodo di maggiore criticità per l’inquinamento atmosferico), ammettendola implicitamente negli altri periodi.
In Liguria si è addirittura affermato che i residui vegetali non devono essere classificati come rifiuti: via libera, dunque, all’“abbruciamento controllato, nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi”.
In Sicilia e nel Veneto è stato affidato ai Comuni il compito di disciplinare con i propri regolamenti di polizia rurale “la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali”.

Quest’estate con il “decreto competitività” è stata introdotta un’ennesima modifica al Codice dell’ambiente, che ha stabilito che:

  • le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli
  • in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali 
  • effettuate nel luogo di produzione, 
costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali é sempre vietata.

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

All’indomani dell’entrata in vigore del “decreto competitività”, in Piemonte molti comuni hanno emanato alcune ordinanze in merito, stabilendo, “con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni”, che:
  • é consentita la combustione controllata direttamente sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti dall’attività agricola di coltivazione del fondo, nel rispetto di alcune specifiche condizioni (a quelle dettate dal “decreto competitività” se ne aggiungono generalmente alcune, dettate dal buon senso); 
  • dovranno essere in ogni caso rispettate le limitazioni imposte dalla Regione Piemonte qualora venga determinato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi; 
  • la combustione non potrà essere effettuata in ogni caso al ricorrere di specifiche circostanze (ad esempio, nel centro abitato; in aree definite “residenziali” dal vigente Piano Regolatore Comunale; in terreni boscati o cespugliati, all’interno di aree destinate all’arboricoltura, alla frutticoltura e simili; ...)
Ma cosa accade, se non si rispettano quelle condizioni?

In due recenti sentenze, la Corte di Cassazione ha detto che “è reato”, evidenziando che:
  • bruciare scarti vegetali mediante incenerimento a terra rimane reato, “il cui elemento oggettivo sussiste indipendentemente dalla quantità del materiale vegetale bruciato. In sostanza, se non è provato l’inserimento anche mediante trasformazione in un circuito produttivo delle ceneri prodotte dalla combustione, rimane l’offensività della condotta”. In questo caso gli scarti sono rifiuto, e bruciarli senza autorizzazione integra il reato di smaltimento senza autorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi; 
  • la nuova norma introdotta dal “decreto competitività”, “dovendosi interpretare nel suo complesso, senza isolare artificialmente il primo periodo dai seguenti, alla luce degli ordinari canoni ermeneutici, non depenalizza tout court l'abbruciamento in terra di scarti vegetali come rifiuti, ma prevede un margine di irrilevanza della condotta, specificamente determinato a livello quantitativo e temporale, anche a mezzo dell'individuazione amministrativa di parte di tali modalità scriminanti mediante appunto una ordinanza sindacale ad hoc, e fatto salvo il limite imposto dalle regioni per tutelare dal rischio degli incendi boschivi”.
In sostanza, neanche la Cassazione sembra aver le idee chiare, se da un lato dice che anche il rispetto delle condizioni quantitative non esclude il reato e, dall’altro, invece, afferma che il rispetto di quelle stesse condizioni costituisce una scriminante...