#SbloccaItalia: una (falsa?) partenza per il rilancio dell'Italia (per lo meno dal punto di vista ambientale....)

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Sul numero 11/2014 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato un articolo dal titolo «#SbloccaItalia e “news” ambientali: novità all’insegna di cosa?»



Natura Giuridica offre ai suoi lettori una panoramica del contenuto dell’articolo.

Il trailer di un film già visto

Sembra il trailer di un film già visto, sentito e letto tante volte. Una voce fuori campo che annuncia che “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti […] ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l’adeguamento delle infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonché di introdurre misure per garantire l’approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali” (e via discorrendo), il Governo ha deciso di porre “definitivamente rimedio” alle (svariate) emergenze di turno, ricorrendo per l’occorrenza alla decretazione d’urgenza per modificare, in questa tornata, anche (rectius: nuovamente) la normativa ambientale e quella energetica.
In questa sede ci occuperemo delle novità, annunciate, in fieri ed operative contenute nel D.L. n. 133/2014, il c.d. “Sblocca Italia”, in materia di terre e rocce da scavo, bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, di energia e di incenerimento di rifiuti, con lo scopo di verificare se qualcosa, nel remake di questo film, è cambiato.

Le modifiche annunciate: la disciplina sulle terre e rocce da scavo

Lo Sblocca Italia interviene nuovamente a modificare la disciplina sulle terre e rocce da scavo: [...]
Il testo del decreto pubblicato in gazzetta ufficiale, “ai fini di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo”, si limita a rinviare a fine anno (entro il 12 dicembre) l’adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principî e criteri direttivi:
a. coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti;
b. indicazione esplicita delle norme abrogate;
c. proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare;
d. divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall’ordinamento europeo.

Le semplificazioni in materia di bonifica e messa in sicurezza

Il DL introduce nuove semplificazioni in materia di bonifica, apportando alcune modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In particolare, il Dl prevede che:
  • nel caso in cui le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, le stesse debbano richiedere ai soggetti invitati di presentare apposita documentazione attestante i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa anche nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati;
  • la norma, in base alla quale il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, non si applica al requisito dell’iscrizione all’ANGA; [...]

La rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale

In relazione alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – finalizzate al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana – il Governo è intervenuto a stabilire:
  • la competenza dello Stato (al quale sono attribuite le funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi) e quella del consiglio dei ministri, che dovrà individuare le aree de quibus, per ognuna delle quali sarà predisposto un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana;
  • la disciplina d’urgenza per le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, dichiarate aree di rilevante interesse nazionale.

L’incenerimento dei rifiuti: l’urgenza per giustificare la realizzazione di un sistema integrato e “moderno”

All’insegna dell’urgenza anche le misure volte all’individuazione e alla realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture energetiche di preminente interesse nazionale, che prevede:
a. innanzitutto l’annuncio che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DL, il MATTM dovrà individuare, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell’autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore;
b. la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica di impianti di recupero energetico R1 per gli impianti esistenti dovrà avvenire, da parte delle Autorità competenti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DL, termine entro il quale, inoltre, le stesse Autorità dovranno revisionare “in tal senso […] quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali” [...]

Le misure nel settore energetico: l’urgenza per giustificare la “trivellazione selvaggia”?
[...]

Qual è la trama del film?

Dalla sintetica narrazione di quanto contenuto nel decreto “sblocca Italia”, scopriamo che, in realtà, l’ultimo remake normativo emergenziale, straordinario o eccezionale, che dir si voglia, non è diverso da quello originale (id est: consueto), sia nella forma (ad esempio: ci sono molti rinvii), sia nella sostanza (manca una strategia), anche se forse qualcosa è cambiato a livello comunicativo.
Da quando i tweet del politico di turno hanno soppiantato le analisi giornalistiche (e giuridiche: sic!), va di moda parlare di hashtag: volendo semplificare, si potrebbe dire che lo “sblocca Italia” è il decreto, in ordine sparso – e prendendo le seguenti parole con la dovuta cautela, proprio perché inserite all’inizio dello stesso DL dal Governo che in questo modo giustifica il suo atto – della semplificazione, accelerazione (dei tempi), urgenza, straordinaria necessità, eccezionale situazione, pubblica utilità ed urgenza.
Tutte parole rigorosamente precedute dal simbolo # hastag.
Ma soprattutto lo “sblocca Italia” è il decreto della definitiva consacrazione del termine #strategico: avendo ormai perso di vigore, il concetto di urgenza, sotteso (e sottinteso) a tutti i termini sopra riportati, è stato affiancato, sulla scia di quanto negli ultimi mesi si è cominciato a fare, da quello di strategia, come se il solo evocarla fosse di per sé sufficiente a garantire un qualche successo.
Ma non è che un “modo nuovo” di dire cose vecchie: da tempo (quasi) immemore si parla delle stesse problematiche che hanno condotto all’adozione di questo (ennesimo) atto d’urgenza. Ma, ahimè, è anche un “modo nuovo” per non risolvere i problemi.
Per fare solo qualche esempio, che verrà analiticamente ripreso sui prossimi numeri della rivista, ci sono novità soltanto annunciate (terre e rocce da scavo); altre che consistono in proroghe concesse per l’adozione di atti i cui termini di scadenza erano già abbondantemente superati (conto termico); altre ancora la cui “visione strategica” lascia molto perplessi (le norme sull’incenerimento e quelle sulla trivellazione), senza contare che non sono state recepite nel D.Lgs n. 133/14 quelle poche buone cose che il testo uscito con l’imprimatur dal CdM conteneva (le previsioni in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, che forse, ma solo forse, si vocifera che potrebbero arrivare con la prossima legge di stabilità; gli interventi di miglioramento sismico ed energetico degli edifici).
Per non parlare di tutte le altre disposizioni “non ambientali”, non oggetto del presente contributo, che si ispirano ai medesimi… hashtag.
È già stato provato – e soprattutto lo sanno anche i muri – che curare una situazione di emergenza, generata dal sovrapporsi di norme emergenziali, dettate delle motivazioni politiche del momento, non ha fatto altro che peggiorare la situazione.
Se la ricetta continua ad essere la stessa (norme considerate, da chi le concepisce, strategiche, ma che di strategico possono avere al massimo il nome – fino a che anche questa parola non si usurerà – perché adottate in situazioni di emergenza per far fronte alle emergenze provocate dallo stesso metodo, usato in passato) ci ritroveremo, fra qualche mese, ad utilizzare le stesse logore parole per raccontare lo stesso film, che ci verrà riproposto: un film figlio delle tattiche, o meglio, dei tatticismi (di ieri e di oggi), ovvero – secondo il significato attribuito dal dizionario della lingua italiana, e non da twitterlandia – dall’“eccesso di manovre e di espedienti per il raggiungimento di uno scopo”.
Anche se, in tutta onestà, si fa fatica a capire qual è questo scopo.
E soprattutto se c’è…