I nuovi controlli in materia ambientale: uno strumento utile (anche) per promuovere la gestione del rischio

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Sul numero 34 della rivista Risk Management News è stato pubblicato, fra gli altri, un articolo nel quale vengono analizzate le conseguenze sul settore assicurativo del nuovo sistema dei controlli introdotto dal D.Lgs n. 46/2014, il "decreto emissioni industriali".

I nuovi controlli periodici 
Il recente decreto “emissioni industriali” (D.Lgs n. 46/2014) ha profondamente riformato la disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale: fra le innovazioni normative, la più importante dal punto di vista della gestione del rischio è quella concernente l’obbligo di inserire nella domanda di AIA – nei casi in cui l’attività comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione – anche una relazione di riferimento, elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. 
L’obiettivo del legislatore consiste nel controllo periodico – in fase di esercizio e al momento della cessazione definitiva dell’attività – dello stato delle matrici ambientali rispetto alla situazione in essere al momento della messa in esercizio dell’installazione.

Il rafforzamento dei controlli: il cambio di prospettiva
Il sistema di controlli ambientali, dunque, è stato rinforzato. 
Ne costituisce ulteriore riprova la modifica nella disciplina del contenuto prescrittivo dell’AIA che, in estrema sintesi, ha stabilito che: 
  1. l’AIA include le ulteriori disposizioni […] adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, e relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione; 
  2. l’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecnologie disponibili (BAT) attraverso una delle due opzioni indicate dall’art. 29-sexies, comma 4-bis. In particolare, la seconda prevede la fissazione di “valori limite di emissione diversi [rispetto a quelli di cui alla prima opzione…] in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle BAT”; 
  3. l’AIA contiene anche, nel caso della cit. seconda opzione, di cui al punto precedente, una sintesi dei risultati – previsti già dalla disciplina previgente – “espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle BAT, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle BAT”; l'AIA, inoltre, contiene l’obbligo di comunicare all’autorità competente, ai comuni interessati e all’ente responsabile degli accertamenti, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA; 
  4. nell’ambito dei controlli, di cui al punto precedente, è espressamente prevista un’attività ispettiva presso le installazioni, svolta con oneri a carico del gestore dall’autorità di controllo che preveda l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate; 
  5. fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l’AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli; 
  6. fatto salvo quanto disposto dalla disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sulla bonifica dei siti contaminati, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore, fra l’altro: a) elabori e trasmetta per validazione all’autorità competente la relazione di riferimento prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente, quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, mentre b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione; c) adotti le misure necessarie per rimediare all’inquinamento che dovesse emergere da quest’ultima valutazione, in modo da riportare il sito allo stato antecedente, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure. 
Fatta salva quest’ultima disposizione, il gestore deve, al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato:
  • cessi di comportare un rischio o 
  • non comporti un rischio significativo 
se la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione esistente.

La tutela del più importante asset dell’impresa: il suolo su cui sorge 
Si tratta di una novità importante, che finalmente sembra rispondere alla necessità di unire al trasferimento del rischio per danno ambientale – valorizzandolo – anche la gestione del rischio inquinamento e della crisi. 
La visione tradizionale ha sempre considerato, a torto, l’inquinamento come un evento (molto) raro e connesso al concetto di rilascio e alla presenza di sostanze pericolose allo stato liquido, e in ogni caso associato alle “grandi industrie”. 
Tuttavia, la realtà ha dimostrato che: 
  • non vale l’equazione piccola azienda = piccolo danno; 
  • la contaminazione dei luoghi è connessa anche, e soprattutto, ad eventi quali l’incendio, l’esplosione, gli eventi naturali, che colpiscono innanzitutto l’area del sito produttivo.
In sostanza, l’analisi della realtà già evidenziava che era indispensabile affiancare alla tradizionale polizza assicurativa generale – che lascia scoperti molti aspetti: uno su tutti, il terreno sul quale sorge l’impresa – una serie di strumenti ulteriori: un risk & crisis management adeguato e una polizza ambientale ad hoc.
Ora, con questa novità normativa il legislatore, sia pure con il consueto ritardo, sembra correre ai ripari, prevedendo un obbligo che, almeno in teoria, dovrebbe contribuire anche a rendere consapevoli gli imprenditori dell’importanza di dotarsi proprio di quegli strumenti cui si è appena fatto riferimento, con lo scopo di tutelare l’impresa dall’evento, più frequente di quanto non si possa immaginare, di inquinamento e, soprattutto, uno dei suoi asset più importanti: il suolo su cui sorge. 
L’uso di queste due espressioni: “sembra”, e “in teoria” è d’obbligo. 
Per rendere effettiva la riforma occorrerà valutare se, alla prova dei fatti, il nuovo sistema di controlli sarà reale ed efficace, o se rimarrà soltanto lettera morta, come purtroppo è spesso accaduto in passato.


Partecipa anche tu al Master per diventare consulente ambientale d'impresa

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Ecco come prevenire, gestire e risolvere le problematiche ambientali che un’impresa si trova ad affrontare alla luce delle più recenti evoluzioni normative e orientamenti giurisprudenziali. 



PRESENTAZIONE del Master: come diventare consulente ambientale d'impresa

Il Master si rivolge ad Avvocati e Consulenti con l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate nel diritto ambientale d’impresa
Durante i diversi incontri, pertanto, si andranno ad analizzare le questioni più rilevanti ed attuali in materia di diritto ambientale, con particolare riguardo anche all'analisi di case histories

Obiettivo del Master è di fornire al professionista gli strumenti necessari per prevenire, gestire e risolvere le problematiche ambientali che un'impresa si trova ad affrontare, alla luce delle più recenti novità normative e degli orientamenti giurisprudenziali. 

PROGRAMMA I° WEEK-END 
ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT E I NUOVI SISTEMI AUTORIZZATORI 

Environmental risk management 
  • I costi della mancata applicazione della normativa ambientale 
  • Come impostare una pianificazione ambientale strutturata 
  • Le assicurazioni ambientali: una policy risk insurance come “asset nella manica” 
  • La responsabilità d’impresa: peculiarità e sanzioni applicabili 
  • I vantaggi di un adeguato environmental risk management 
  • Profili di responsabilità del consulente ambientale 
Le autorizzazioni ambientali e le procedure amministrative
  • I sistemi autorizzatori in campo ambientale: tutte le novità del recente Decreto “emissioni industriali”
  • la nuova valutazione d’ impatto ambientale 
  • l’autorizzazione integrata ambientale 
  • l’autorizzazione unica ambientale obbligatoria 
  • Case histories 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

La gestione dei rifiuti: problematiche applicative 
  • Le nozioni parallele a quella di rifiuto (sottoprodotto e EoW – End of Waste) e le ricadute pratiche nella quotidianità delle aziende 
  • Il ruolo della giurisprudenza nella risoluzione delle problematiche applicative 
  • Case histories 
La burocrazia dei rifiuti: problematiche applicative e responsabilità
  • Particolari categorie di rifiuti 
  • La gestione burocratica dei rifiuti: un regime semplificato ma non semplice 
  • Tutte le novità sul MUD e sulla tracciabilità dei rifiuti 
  • Le diverse responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti 
  • Case histories​ 
II° WEEK-END PARTICOLARI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Particolari forme di gestione dei rifiuti e casi di esclusioni dalla disciplina 
  • L’autorizzazione per gli impianti mobili per il trattamento dei rifiuti 
  • L’intermediazione e il commercio di rifiuti 
  • Focus sull’incenerimento dei rifiuti: smaltimento o recupero? 
  • Rifiuti allo stato liquido: quale disciplina? 
  • Le esclusioni dalla normativa sulla gestione dei rifiuti
  • il caso dei rifiuti liquidi e delle acque di falda emunte 
  • Cenni introduttivi alla normativa sulle acque 
  • Case histories ​
LA TUTELA QUALITATIVA DELLE ACQUE: PROCEDURE, SEMPLIFICAZIONI E RESPONSABILITA’ 

La tutela qualitativa delle acque: tutele e regime sanzionatorio 
  • I diversi sistemi di tutela previsti dal Codice dell’ambiente e quelli “paralleli” 
  • La sovrapposizione normativa: il confine con la normativa sulla gestione dei rifiuti 
  • La rilevanza dal punto di vista delle conseguenze sanzionatorie 
  • La nozione giuridica di scarico: dalla teoria alle problematiche applicative 
  • Le classificazioni delle acque, i campionamenti e le analisi 
  • La tutela qualitativa: il sistema autorizzatorio e quello dei controlli 
  • Le semplificazioni e le responsabilità 
  • Case histories 
III° WEEK-END LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI, RISARCIMENTO DEL DANNO E PROFILI SANZIONATORI 

La bonifica dei siti contaminati: procedure, semplificazioni e responsabilità 
  • La burocrazia in materia di bonifica dei siti contaminati: le procedure operative ed amministrative 
  • Le semplificazioni: la disciplina delle aree contaminate di ridotte dimensioni 
  • I siti di interesse nazionale, di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale e di crisi complessa 
  • Le responsabilità: chi inquina paga o responsabilità oggettiva? 
  • Trasferimento degli onere di bonifica in caso di compravendita di siti potenzialmente contaminati 
  • Case histories 
REATI AMBIENTALI E PROFILI DI RESPONSABILITA’ 

I regimi sanzionatori: i nuovi reati ambientali e le forme di tutela 
  • I reati previsti dalla normativa speciale in materia di rifiuti, acque e bonifica 
  • Il ruolo di supplenza della giurisprudenza e l’uso dei reati previsti dal codice penale: il progetto pericoloso di cose, il danneggiamento, il deturpamento di bellezze naturali e il “disastro ambientale” 
  • I reati ambientali nel sistema del D.Lgs n. 231/01 
  • I nuovi delitti ambientali 
  • Case histories

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Sblocca Italia: le misure (provvisorie) nel settore energetico

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Il DL sblocca Italia approvato dal CdM dello scorso 29 agosto contiene anche alcune misure in materia di energia. Fra le più significative quelle concernenti l’efficienza energetica, gli “idrocarburi nazionali” e i veicoli a basse emissioni. 

(Articolo pubblicato su "Il quotidiano IPSOA, professionalità quotidiana", il 4 settembre 2014

Le misure relativa all’efficienza energetica 
La bozza di DL “Sblocca Italia” introduce alcune norme volte in materia di efficienza energetica. 
La prima mira alla semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili, e stabilisce che gli interventi relativi agli impianti fotovoltaici il cui titolo è la semplice comunicazione non sono assoggettati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 
La seconda concerne, invece, gli incentivi agli interventi di miglioramento sismico ed energetico degli edifici. Se il testo uscito dal CdM dovesse essere confermato, sarà possibile la detrazione delle spese: 
  • per interventi finalizzati al miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti di un importo compreso fra il 50% ed il 65% delle spese documentate;
  • fino ad un ammontare complessivo non superiore a 60.000 € per unità immobiliare; 
  • sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale vengono effettuati interventi di riduzione del rischio sismico. 
Per poter usufruire della detrazione, gli interventi dovranno non solo essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e dei complessi di edifici collegati strutturalmente, ma anche comprendere l’intero edificio di cui è parte l’unità immobiliare.
La terza riguarda la modifica della norma sui regolamenti edilizi comunali. Nel modificare, sul punto, il TUEL, il Governo ha introdotto, fra i contenuti che i regolamenti edilizi comunali devono contenere, “l’individuazione di misure tecniche volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché ad incentivare l’utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici”. 
Oltre alla rottamazione/permuta di immobili a bassa prestazione energetica (v. tabella), infine, in tema di efficienza il Governo interviene sul nuovo D.Lgs 102/14, emanato soltanto qualche settimana fa, modificando la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
  • il 50%di energia derivante da fonti rinnovabili;
  • il 50% di calore di scarto; 
  • il 75% di calore cogenerato; 
  • il 50% di una combinazione delle precedenti. 
Per leggere il testo completo dell'articolo - in cui si parla della rottamazione/permuta di immobili a bassa prestazione energetica; risorse nazionali strategiche e veicoli a basse emissioni - collegati al sito di IPSOA.




Responsabilità ambientale e Assicurazioni - IPSOA

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Ambiente & Assicurazioni
Nell'allegato al numero 8/9 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edito da IPSOA, si parlerà per la prima volta in modo strutturato ed approfondito di un tema particolarmente importante: quello del rapporto fra l'Ambiente e il mondo delle Assicurazioni.

I temi affrontati in questo primo numero monografico sono i seguenti:

La gestione del rischio ambientale d’impresa
L’assicurabilità dei danni da inquinamento
Il ruolo dell’assicuratore
Analisi delle diverse tipologie di polizza
La gestione di un sinistro ambientale
Sistemi di analisi del rischio per PMI
Il danno ambientale, le problematiche dell’inquinamento graduale
Prospettive per il mercato delle assicurazioni ambientali

Vi riporto il testo del primo articolo, che introduce la tematica.

Gestire il rischio ambientale, minimizzare i danni da inquinamento, creare business sostenibile
I costi dovuti alla mancata (o inadeguata) gestione del rischio ambientale e delle crisi
La complessa precarietà della normativa ambientale italiana è costata molto cara sia al “sistema Italia”, sia agli operatori del settore: costi non solo ambientali, ma anche giuridici ed economici, che hanno condizionato – e continuano a farlo – la redditività dell’impresa.
Ma oltre ai costi intrinseci a questo sistema ci sono altri, alti, costi ambientali, di cui finora non si è adeguatamente tenuto conto: quelli relativi alla mancata o inadeguata gestione delle situazioni di rischio e di crisi dal punto di vista tecnico e giuridico.
Sotto il primo profilo (gestione del rischio), un errore nel quale spesso, finora, sono incorsi molti “gestori fai-date”, è che possano essere concepite soluzioni tecniche homemade generali (tuttavia, proprio per questo, generiche), in grado di metterli in salvo dai “soliti rischi” e di evitare, fra l’altro, di doversi sobbarcare anche le spese per un’assicurazione ad hoc, erroneamente considerate inutili e, per questo motivo, eccessivamente onerose e, in ultima analisi, sacrificabili.
In sostanza, si tratta di un atteggiamento che allo stesso tempo ha una visione decontestualizzata (“soluzioni generali”) e limitata (“soliti rischi”) della realtà, e considera la prevenzione un ulteriore orpello economico, tanto da preferirle il rischio – considerato erroneamente basso – di accettare le conseguenze di un eventuale danno, che in ipotesi si considera in qualche modo gestibile.
Un grave errore, che lungi dal risolvere i problemi, ne crea di ulteriori, nel momento in cui – molto più facilmente di quanto non accadrebbe, se esistesse un adeguato sistema di gestione del rischio – si dovessero verificare degli “inconvenienti”.
E con questo veniamo al secondo profilo (gestione delle crisi). 
Quando un danno ambientale/da inquinamento si verifica, infatti, i “costi evitati” per la mancata:
 implementazione di un sistema di environmental risk management e
 sottoscrizione di una polizza ad hoc, nella falsa credenza che l’estensione della normale polizza di responsabilità sia sufficiente a coprire tutti gli ipotizzati danni di questo tipo, si moltiplicano esponenzialmente.
Da un lato perché intimamente connessi alla gravità del danno provocato, alle difficoltà della sua quantificazione e all’inevitabile strascico giudiziario che si porta dietro.
Dall’altro perché anche l’emergenza, che si verifica quando il danno è stato fatto, deve essere gestita al meglio, attraverso una serie mirata di specifiche e coordinate attività da parte di professionisti del settore che possano intervenire sulla scena del sinistro il più rapidamente ed efficacemente possibile, limitando, oltre che i danni ambientali/da inquinamento, anche gli effetti dannosi del sinistro e l’entità del danno, sia diretto (ad esempio: i macchinari), sia indiretto (il fermo dell’impresa).
La mancata gestione (tecnico-giuridica) del rischio, e un’inadeguata gestione (tecnico-giuridica) dell’emergenza portano ulteriori danni/costi, legati:
 al vasto mondo della comunicazione (istituzionale, giornalistica e social), e quindi all’immagine dell’impresa;
 ai rapporti con le autorità amministrative competenti in materia ambientale, e quindi alla macchina burocratica;
 alle problematiche giudiziarie, corollario inevitabile e costoso del danno, sia in termini economici che di responsabilità.
Costi che, ancora una volta, influenzano negativamente la redditività dell’impresa.
Ma nonostante il complesso contesto giuridico consigliasse implicitamente le imprese di dotarsi di un sistema di gestione all inclusive dei rischi ambientali, nella stragrande maggioranza dei casi queste ultime – facendo leva anche sui blandi sistemi sanzionatori previsti dalla normativa – non si sono mai dotate di un serio sistema di environmental risk management, preferendo accollarsi gli eventuali oneri ambientali a valle della commissione di reati nel settore, o del verificarsi di dannosi eventi calamitosi.
Una tutela, quand’anche approntata da professionisti seri e competenti, parziale. In ogni caso tardiva.
Eppure quello della green economy – termine che comprende anche una corretta e sostenibile gestione delle problematiche ambientali – rappresenta un asset strategico per la sostenibilità ambientale e, prima ancora, per quella economica: tant’è che, da qualche anno, sia a livello internazionale che nazionale, la green economy è al centro di più o meno intense pianificazioni e di dibattiti.
In Italia, in particolare, da qualche anno si tengono gli Stati generali della green economy, “una proposta di sviluppo della green economy per contribuire a far uscire l’Italia dalla crisi".
Per quanto concerne il tema, oggetto di questo inserto, vale la pena ricordare che, fra le soluzioni proposte assumono particolare rilievo quelle concernenti gli strumenti economico-fiscali e gli investimenti-finanziamenti.
In quest’ultima categoria rientrano anche le assicurazioni, in relazione alle quali – nel documento programmatico che viene stilato ogni anno nell’ambito di questa iniziativa – si è detto che occorre “accrescere il contributo delle assicurazioni per il sostegno ad un’adeguata gestione del rischio ambientale, anche alla luce dell’intensificazione degli eventi calamitosi e delle necessità richieste dall’adattamento ai cambiamenti climatici".
L’assicurabilità del danno ambientale/da inquinamento nella sua triplice accezione
Il “monito” degli Stati generali della green economy non è che la sintesi ex post di quanto da anni i più accorti consulenti ambientali vanno dicendo.
Vale a dire che è indispensabile affiancare ad una corretta e tempestiva gestione delle crisi (che in ogni caso interviene a valle del problema), anche, a monte, uno strutturato ed adeguato sistema che preveda:
 il risk management ambientale e
 il trasferimento contestualizzato del rischio.
Un nuovo atteggiamento, in grado di innescare un circolo virtuoso, nel quale l’impresa, oltre ad essere finalmente tutelata in maniera adeguata (dal punto di vista economico e giuridico) e, quindi più sicura, si fa anche artefi ce di un dialogo costruttivo e promotrice di business. 
Un circolo virtuoso innescato da un comportamento attivo e non più passivo dell’impresa, che ha posto il sistema assicurativo – nella sua triplice e più lata accezione – al centro della propria politica industriale:
a. oltre all’assicurazione in senso tecnico, volta a trasferire il rischio ambientale, anche gli altri due “strumenti di assicurazione” (e di “rassicurazione”: non bisogna sottovalutare l’aspetto psicologico) che la integrano, a monte e a valle, con lo scopo di rendere il servizio all inclusive;
b. il risk management ambientale (a monte) e
c. il crisis management (a valle).
In un recente convegno dal titolo “Le aziende e i rischi. Minacce emergenti e soluzioni possibili“, dopo aver sottolineato che “la crisi si scontra con uno scenario che impone il taglio dei costi e al tempo stesso l’obbligo di ricercare nuovi spazi di sviluppo, tutelando investimenti e asset sottoposti a rischi sempre più interconnessi, imprevedibili e di difficile gestione (dal controllo della supply chain al rischio ambientale, dalle catastrofi naturali al cyber risk, dal rischio di credito alle responsabilità degli amministratori)” i relatori si sono posti alcuni dei quesiti:
  • Come orientarsi in questa complessità e quali priorità dare per la tutela delle aziende e delle loro risorse?
  • Il prodotto assicurativo è sufficiente a coprire le aree di rischio?
  • Quali iniziative sono indispensabili da parte delle aziende e degli assicuratori?
  • Come proteggersi, e a quali costi?
Negli articoli presenti in questo numero monografico si cominceranno a fornire al lettore alcune risposte e alcuni strumenti per capire come migliorare questa situazione, creando business e sostenibilità.
Perché le imprese – tutte le imprese, senza distinzioni di dimensioni e settore operativo – non devono più continuare a considerare l’ambiente come un elemento esogeno e, perciò, incontrollabile, ma come un fattore competitivo, che però deve essere gestito e protetto adeguatamente. 
Gestire il rischio ambientale, assicurarsi e pilotare la crisi costituisce, in ultima analisi, l’“asset nella manica” delle imprese. 

Sommario del primo monografico su
Ambiente e Assicurazioni