Omessa bonifica: quando si configura il reato?

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Contaminazione o inquinamento: cos'è il reato di omessa bonifica, e quando si configura?

Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle CSC è punito se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente, nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del testo unico ambientale.

Quand’è, dunque che si configura l’omessa bonifica? Quando non si provvede tout court alla bonifica?

E soprattutto, qual è la differenza, se esiste, sul punto, con la vecchia normativa in matiera di bonifica dei siti inquinati?

Partiamo da quest’ultimo punto, e in estrema sintesi basta evidenziare come nella normativa dettata dal TUA, rispetto a quella previgente:

  • l’evento preso in considerazione è soltanto quello di danno dell’inquinamento (prima l’evento poteva consistere nell’inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento); 
  • occorre superare la CSR, per potersi parlare di inquinamento, livello superiore al livelli di CSC, prese dalla vecchia normativa come parametro, inferiore rispetto alle CSR, per valutare la presenza di inquinamento (oggi si parla di potenziale contaminazione, al superamento delle CSC)
  • la sanzione penale è prevista con pena pecuniaria o detentiva (in precedenza la pena era congiunta…).

Ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica, dunque, è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (cioè: dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica), nonché l’adozione del progetto di bonifica previsto dall’art. 242 del Testo unico ambientale.