Rifiuti, sottoprodotti e biogas: quale trattamento giuridico per il deposito di letame?

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Il deposito di letame equino misto a digestato solido nei pressi di un impianto per la produzione di biogas come deve essere gestito? Si applica la normativa sui rifiuti?

Il giudice di prime cure ha risposto in senso affermativo, ipotizzando i reati di cui agli articoli 192, comma 1, 208 e 256, comma 1 del testo unico ambientale per il deposito e la gestione in genere di rifiuti speciali in assenza del prescritto titolo abilitativo.

La difesa dell’imputata ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la natura di rifiuto del materiale sequestrato. In estrema sintesi, la difesa ha sostenuto che:
  •        si tratta di sostanze delle quali il detentore non intendeva disfarsi, essendo utilizzate per la produzione di biogas ed operando;
  •        in ogni caso, opera l’esclusione dal novero dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 d.lgs. 152\06, che i giudici del riesame avrebbero erroneamente interpretato;
  •          il materiale in questione rientra fra i sottoprodotti

La Cassazione (n. 16200/14) però ha ritenuto infondato il ricorso, ed ha analizzato quella che in dottrina è stata definita «altalena normativa sui rifiuti agricoli».
L’art. 185, comma 1, lettera f), attualmente vigente, esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2, lettera b) (che richiama i sottoprodotti di origine animale) oltre a paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

La disposizione, quindi, pone sostanzialmente l’accento sulla provenienza dei materiali elencati (ivi comprese, dunque, le materie fecali) dall’attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività.

L’ambito di applicazione della disposizione è stato compiutamente delineato dalla giurisprudenza della Cassazione, con riferimento alle disposizioni previgenti, ma con argomentazioni tuttora valide, considerando il tenore letterale della norma, rilevando che l’esclusione:
·         dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola
·         è applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e che l’effettiva riutilizzazione nell’attività agricola deve essere dimostrata dall’interessato.